2019: nuovo saggio di interesse.
Sulla Gazzetta Ufficiale (n. 291 del 15/12/2018) è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8% in ragione d’anno la misura del saggio di interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, l’INPS ha precisato gli effetti di tale adeguamento sulle sanzioni e sulle prestazioni.
Somme aggiuntive (per ritardato od omesso versamento dei contributi)
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato la riduzione delle sanzioni civili, in relazione alla misura degli interessi legali. L’INPS precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti; pertanto, in caso di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,8%, perciò, si applica a contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
L provvedimento si applica anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.
(M. Mazzanti)