1. IVA – Modifiche al termine per il diritto alla detrazione IVA (D.L. n. 50/2017).

IVA – Modifiche al termine per il diritto alla detrazione IVA (D.L. n. 50/2017).

Con la modifica introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017), conv. in L. n. 96/2017, sono state variate le regole per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle fatture d’acquisto, ex artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72. Più in particolare, si precisa che l’art. 2 del predetto D.L. n. 50/2017, è intervenuto sull’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/72, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati. Pertanto, a seguito del richiamato intervento riformatore, l’art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione Iva “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ,ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Si rammenta che l’imposta diviene esigibile, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, come stabilito dall’art. 6, comma 5, del DPR n. 633/72, ossia per le cessioni dei beni, al momento della consegna o spedizione, mentre per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo. Sempre con il medesimo art. 2 del D.L. 50/2017, è stato anche riformulato l’art. 25, comma 1, del Decreto IVA, il quale prevede ora che la fattura di acquisto debba essere annotata “in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”. Con riguardo all’efficacia delle nuove disposizioni, è stato poi aggiunto il comma 2-bis all’art. 2 del D.L. n. 50/17, in base al quale “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”. Tanto premesso, si segnala che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 1/E/2018, per fornire una serie di chiarimenti.

Più precisamente, vista la rigidità di termini usati dal legislatore nel modificare gli artt. 19 e 25 del Decreto IVA, l’amministrazione finanziaria,  anche per uscire dall’impasse, fa riferimento ai principi contenuti nella direttiva UE n. 112/2006, alla quale, come è noto, tutti i Paesi aderenti all’Unione sono tenuti ad uniformarsi. Si legge infatti nella circolare che: “(…) il coordinamento tra le due norme non può che essere ispirato ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia… (..)”. Ne consegue pertanto che, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del Decreto IVA, come riformulati dal D.L. n. 50/17):

  • il giorno iniziale, c.d. dies a quo, da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato DPR n. 633;
  • è da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Pertanto, in base ai chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate, per esercitare correttamente il diritto alla detrazione, non basta verificare il momento di esigibilità dell’IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura.

Dopo aver evidenziato quanto sopra, l’Agenzia puntualizza inoltre che: “il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.

Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018, relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). Sul punto, tuttavia, si rendono opportune alcune precisazioni. Infatti, proprio in quanto il diritto alla detrazione non può sorgere prima della ricezione del documento, per le fatture riferite ad acquisti effettuati nel mese di dicembre 2017, ma ricevute dopo il 16 gennaio 2018, (scadenza liquidazione mensile IVA riferita al mese di dicembre 2017), il contribuente potrà annotare la fattura in contabilità entro il termine del 30 aprile 2019.

Così, ad esempio:

  • se il contribuente decidesse di registrare la fattura, si ipotizzi a fine gennaio 2018, l’Iva confluirà nella liquidazione Iva di gennaio 2018 o del I trimestre 2018;
  • se, invece, il contribuente decidesse di registrare la fattura entro il 30.04.2019, ma dopo il 31 dicembre 2018, dovrà effettuare la registrazione in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva sempre relativa all’anno 2018;

Pertanto, se il contribuente avesse ricevuto la fattura già nel mese di dicembre 2017, ma avesse dimenticato di registrarla, potrà registrare la stessa, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017), in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, affinché il credito Iva concorra a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017. Chiaramente, nel mese in cui la predetta fattura viene registrata, non dovrà essere considerata ai fini della liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento. Con riferimento a quest’ultimo punto, la stessa Agenzia riconosce comunque la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Si rammenta per completezza che il credito IVA emergente dalle fatture IVA registrate successivamente alle liquidazioni periodiche, potrà essere utilizzato, da subito, in compensazione di un debito IVA (compensazione verticale), mentre per altri debiti tributari esso potrà essere compensato liberamente fino a 5.000 euro. Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633/72. Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.Viene prevista, infine, una clausola di salvaguardia, in considerazione della circostanza che i chiarimenti sono stati forniti dopo la data della prima liquidazione periodica Iva, e pertanto sono fatti salvi (e non saranno sanzionabili) i comportamenti adottati dai contribuenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con il documento di prassi. Di conseguenza, se il contribuente, avendo ricevuto la fattura a gennaio, avesse operato la detrazione dell’Iva già dal mese di dicembre 2017, non potrà essere sanzionato.

(E. Cricca)