TRATTORI: E’ BENE PORTARE CON SE’ L’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ESPERIENZA

Se si sale su un trattore senza esperienza si deve seguire un corso, per gli altri c’è ancora un po’ di tempo

 

A partire dal 1 gennaio 2016 è opportuno in sede di circolazione stradale disporre, ai fini di eventuali controlli, non solo della patente di guida ma anche dell’abilitazione all’uso del trattore che può essere sostituita dall’autocertificazione in caso di possesso di esperienza biennale nell’uso del trattore, in attesa di frequentare il corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017. Lo sottolinea Confagricoltura Piacenza che ricorda in una nota come chi si accinga ad utilizzare il trattore e le altre attrezzature individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra), per le prima volta, da ora debba prima effettuare l’apposito corso, mentre chi ha esperienza ha appunto tempo fino al 2017 per seguire il corso di aggiornamento che avrà poi validità quinquennale. “Presso in nostri uffici – precisa Confagricoltura Piacenza – sono a disposizione da tempo i moduli per autocertificare la propria esperienza, mentre per chi ne avesse immediata necessità abbiamo attivato convenzioni per consentire di adempiere agli obblighi formativi dato che i corsi presentano una parte teorica ed una pratica con prova sui mezzi.  Non è cambiato molto rispetto a qualche mese fa, ma è bene ribadire che se prima l’autocertificazione non andava esibita ed era sufficiente conservarla in azienda insieme agli altri documenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con il nuovo anno è meglio portarla con sé”. Questo perché l’articolo 111 del “nuovo codice della strada” dispone non solo la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, ma stabilisce anche la necessità di definire i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Il successivo decreto del 20 maggio 2015 precisa all’art. 7 che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, sono quelli stabiliti dall’Accordo CSR 53/2012. Ne consegue che a far data dal 1 gennaio 2016 è necessario prestare attenzione al rispetto dell’obbligo del patentino non solo in ambito lavorativo ma anche in sede di circolazione stradale. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 erano incaricati dell’uso delle attrezzature, che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione, devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017. Sono, infine, soggetti all’obbligo di abilitazione anche coloro che effettuano un uso saltuario delle attrezzature, mentre l’abilitazione non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro.

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