Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica l’attuale regime fitosanitario europeo e prevede nuovi adempimenti a carico degli stati membri e degli Operatori Professionali. L’articolo 65 di tale Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). Devono registrarsi al RUOP gli Operatori Professionali (OP) che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante; operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante; OP che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione; OP autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15. Per alcuni Operatori si tratta di una novità: in precedenza, infatti, non era richiesta l’iscrizione al RUOP per gli esportatori e gli utilizzatori del marchio ISPM 15 (imballaggi di legno). Sono soggette anche le aziende che effettuano la vendita ai privati partecipando a mercati agricoli e fiere che hanno luogo in un’altra regione rispetto alla sede aziendale e le aziende che commercializzano online.
Confagricoltura Piacenza ricorda che sono in corso i controlli ufficiali nell’ambito dei quali viene verificata anche la corretta iscrizione al registro e sottolinea la presenza di alcuni casi particolari.
Con la pubblicazione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale del 10 febbraio 2022 devono essere registrati al RUOP anche i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e i centri di trasformazione situati nelle relative zone di produzione.
Sono inoltre tenute all’iscrizione nel registro le aziende produttrici di bulbi di zafferano, prato in rotolo, piante micorizzate, alberi da frutta.
Sono invece esclusi dalla registrazione al RUOP gli Operatori che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali situati nella regione ove ha sede l’OP; quelli che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi (fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante); gli operatori la cui attività si limita esclusivamente al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto di un altro operatore professionale. Per le categorie di operatori florovivaistici per cui non è prevista la registrazione al RUOP, è tuttavia obbligatorio essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario (iscrizione al registro regionale-RUR) ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
Per richiedere registrazione al RUOP sono necessarie l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’iscrizione all’anagrafe agricola. Ogni impresa deve rivolgersi a un CAA per la creazione del proprio fascicolo elettronico e darne successivamente comunicazione al Servizio fitosanitario per poter dar corso alla pratica. All’atto della registrazione al RUOP è dovuto un diritto obbligatorio (tariffa). L’aggiornamento della domanda di registrazione al RUOP deve essere fatto ogni qual volta ci sono dei cambiamenti rispetto alla domanda di registrazione originale e di norma entro il 30 aprile dell’anno successivo. L’ufficio ambiente di Confagricoltura Piacenza è a disposizione per il supporto nell’espletamento delle pratiche.