Prevenzione danni da fauna selvatica, al via un bando regionale da 2 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi di protezione. Domande online tramite il Siag entro le ore 13 del 27 marzo 2026

Informiamo che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l’avviso pubblico regionale per l’annualità 2025 relativo all’intervento SRD04-azione 1 – categoria 1.7- “Investimenti per migliorare la coesistenza tra

agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica” di cui al CoPSR 2023-2017, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2115/2021, approvato con Delibera di Giunta n° 2147 del 15 dicembre 2025.

Le domande potranno essere presentate online, compilando la specifica modulistica prodotta dal Siag – Sistema informativo agricolo di Agrea, entro le ore 13.00.00 del 27/03/2026.

Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 2.000.000,00.

L’intensità dell’aiuto è fissata nel 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 2.000,00 e massima di € 30.000,00.

Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati a presentare domanda potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1.1 Obiettivi dell’intervento/azione

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione, in particolare, con l’obiettivo specifico 6 della PAC (“Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi”). In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure, in caso di connessione, che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

L’Azione 1, Categoria 1.7, inoltre, persegue la finalità specifica di consentire la convivenza pacifica tra gli agricoltori/allevatori e la fauna selvatica.

1.2 Beneficiari

Sono beneficiari dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.2 delle “Disposizioni comuni”.

1.3 Condizioni di ammissibilità

L’intervento SRD04, Azione 1, Categoria 1.7, è applicabile su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.3 delle “Disposizioni

comuni”.

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione dell’atto dirigenziale di concessione del contributo, salvo la richiesta di un’eventuale proroga non superiore a 180 giorni.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

La dotazione finanziaria per l’intervento SRD04, Azione 1, Categoria 1.7, è di euro 2.000.000,00. L’importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 2.000,00 e massima di euro 30.000,00. Non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti – anche per effetto degli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente Avviso sia in fase di domanda di concessione, sia in fase di domanda di pagamento – inferiore ai valori minimi previsti. È possibile presentare progetti con un importo di spesa più alto della soglia massima prevista; la spesa massima ammissibile sarà comunque ridotta ai limiti massimi suddetti. L’intensità dell’aiuto è definita nella misura del 100% della spesa ammissibile. Ciascun richiedente può presentare sul presente Avviso solo una domanda.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuti/contributi/agevolazioni (compresi i crediti d’imposta) per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

1.7 Aiuti di stato

L’intervento non soggiace alla disciplina degli aiuti di Stato.

1.8. Principi e criteri di selezione

Principi di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRD04, Azione, Categoria 1.7, del PSP 2023-2027:

  1. Principi di selezione territoriali quali ad esempio le aree Natura 2000.
  2. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso, investimenti presentati da soggetti collettivi o da giovani agricoltori;
  3. principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie;
  4. principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l’assunzione di impegni agroclimatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad interventi di cooperazione;

Criteri e punteggi

Per ogni categoria di principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile:

Principi di selezione Punteggi o max

A Principi di selezione territoriali 15 punti

B Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente 15 punti

C Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali 14 punti

D Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano 6 punti

Punteggio massimo totale 50 punti

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato.

  1. Principi di selezione territoriali (max 15 punti)

A.1 10 punti- Intervento effettuato in:

 Parchi nazionali, interregionali e regionali.

 Aree contigue ai Parchi.

 Riserve Naturali.

 Oasi di Protezione della Fauna.

 Centri Pubblici di produzione della fauna.

 Zone di Ripopolamento e Cattura.

A.2 8 punti- Intervento effettuato in zone Rete Natura 2000.

A.3 5 punti- Intervento effettuato in:

 Zone di Rifugio art 22 LR 8/1994.

 Zone soggette a provvedimenti limitativi art 51 LR 8/1994.

 Zone soggette a divieto di prelievo del cinghiale per PSA.

A.4 1 punti- Intervento realizzato in zona delimitata per gli eventi calamitosi di maggio 2023

A.5 1 punti-  Intervento realizzato in zona interessata dagli eventi calamitosi di settembre e/o ottobre 2024

I punteggi sono cumulabili fino al massimo di 15 punti. Affinché l’intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l’appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

  1. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente (max 15 punti)

Intervento proposto da “giovani agricoltori” 5 punti

Intervento proposto da donne 5 punti

Intervento proposto da IAP o CD 5 punti

Per quanto concerne la definizione di giovani agricoltori e donne si rimanda alle “Disposizioni comuni”, paragrafo 1.8.

  1. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali (max 14 punti)

C.1 Tipologia di produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:

Allevamenti zootecnici 10 punti

Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme 8 punti

Seminativi 5 punti

I punteggi del criterio C1 non sono cumulabili tra di loro.

C.2 Sistemi di produzione certificati

Impresa certificata secondo i sistemi di produzione certificate biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848 6 punti

Impresa certificata secondo il sistema di produzione “SQNPI – Sistemi di qualità nazionale produzione integrata” ai sensi della Legge n. 4/2011 art. 2, commi 3 3 punti

Le certificazioni devono essere riferite ad un prodotto oggetto dell’investimento in domanda di sostegno. I punteggi del criterio C2 non sono cumulabili tra di loro. Per l’ottenimento del punteggio è necessario allegare copia della certificazione valida al momento di presentazione della domanda di sostegno.

  1. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano (max 6 punti)

Adesione ad almeno uno dei seguenti interventi del CoPSR della Regione Emilia-Romagna con impegni attivi in corso di validità:

 SRA07 – ACA7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

 SRA08 – ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti

 SRA10 – ACA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche

 SRA14 – ACA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

 SRA15 – ACA15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

 SRA25 – ACA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica

 SRA26 – ACA26 – Ritiro seminativi dalla produzione

6 punti

La condizione che consente l’attribuzione dei punteggi al richiedente deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Priorità in graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all’applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell’ordine a:

  1. maggiore superficie oggetto di prevenzione.
  2. minore importo di spesa ammissibile.

1.9 Punteggio minimo

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 11 punti sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

1.10 Eleggibilità delle spese

Si rinvia al paragrafo 1.10 delle “Disposizioni comuni”.

1.11 Spese ammissibili

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

1) recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;

2) sistemi di virtual fencing;

3) acquisto di cani da guardiania;

4) sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l’accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;

5) reti anti-uccello;

6) altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti.

Sono ammissibili solo interventi a protezione di danni diretti provocati dalla fauna selvatica omeoterma autoctona a colture agricole e allevamenti, con l’esclusione di aree pertinenziali e fabbricati, anche se rurali. Con riferimento alla protezione degli allevamenti, l’intervento di recinzione potrà interessare i pascoli e i boschi pascolabili esclusivamente in presenza di azienda zootecnica con allevamento allo stato brado e/o semibrado rilevabile dal registro di stalla, nonché i ricoveri notturni degli animali e le “stalle aperte” e i relativi paddock. Le aree pertinenziali, i fabbricati rurali, nonché le superfici boscate e/o incolte improduttive e/o gli elementi naturali, anche di origine antropica (quali laghetti, maceri, ecc.) possono essere inclusi nel perimetro della recinzione in sede progettuale; tuttavia, sarà ammissibile al finanziamento solo la parte di recinzione strettamente funzionale alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti. Ai fini della liquidazione del contributo il progetto approvato dovrà risultare integralmente realizzato e anche la quota parte di recinzione a carico del beneficiario dovrà rispettare le specifiche tecniche di cui all’Allegato A.

Le recinzioni devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. In caso di recinzioni fisse sono altresì ammissibili le spese di installazione.

Con riferimento all’acquisto di cani da guardiania, ai fini dell’ammissibilità della spesa si dovrà provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi; all’iscrizione all’anagrafe canina; al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore; inoltre, dovranno essere installati in prossimità degli accessi aziendali adeguati cartelli informativi finalizzati ad allertare passanti ed escursionisti della presenza di cani da lavoro. Per la predisposizione dei cartelli si rinvia alle indicazioni disponibili al seguente link: Un cartello unico per segnalare la presenza dei cani da protezione del bestiame – Agricoltura, caccia e pesca. L’assolvimento di tali adempimenti sarà verificato in sede di accertamento finale, tramite l’acquisizione della specifica documentazione riportata al paragrafo 5.1. Per ciò che riguarda le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione di detti metodi di prevenzione, in relazione alle tipologie animali o vegetali da proteggere si rimanda allo specifico Allegato A. È ammesso anche il finanziamento di metodi di prevenzione atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda purché anche queste rispettino i requisiti indicati nell’Allegato A. I metodi di prevenzione finanziati dovranno essere correttamente installati entro la data prevista di fine lavori. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.11 delle “Disposizioni comuni”.

1.12 Spese non ammissibili

Oltre alle spese non ammissibili indicate al paragrafo 1.12 delle “Disposizioni comuni”, non sono ammissibili le seguenti spese:

– spese di messa in opera (manodopera, opere edili, spese in economia, ecc.), ad esclusione delle spese per l’installazione delle recinzioni fisse;

– interventi finalizzati alla biosicurezza per il benessere animale;

– metodi di prevenzione per allevamenti di tipo familiare;

– metodi di prevenzione per fabbricati destinati ad abitazione e/o attività di agriturismo;

– spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;

– spese generali inclusi gli onorari di professionisti e consulenti;

– metodi di prevenzione per attività di itticoltura.

  1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno a valere sul presente avviso dovranno essere presentate a decorrere dalla data di apertura dello specifico modulo sul Sistema Informativo Agrea (SIAG), che verrà comunicata sul sito regionale – portale Agricoltura, ed entro il termine perentorio delle ore 13.00.00 del 27 marzo 2026.

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande si rinvia al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”.

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul SIAG:

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i “Quadri” obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta: gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti. Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

  1. a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
  2. b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dal presente Avviso.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”:

  1. a) relazione tecnico-economica del progetto redatta sulla base del format di cui all’Allegato B;
  2. b) preventivi di spesa (almeno tre) per l’acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all’investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
  3. c) in caso di beni e attrezzature altamente specializzati, per i quali non risultino reperibili più preventivi:

– dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti;

– relazione tecnica giustificativa sulla assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato, diverso dal fornitore e dal costruttore; la relazione dovrà contenere anche elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta;

  1. d) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);
  2. e) titolo di proprietà/possesso dell’area oggetto dell’intervento, non rinvenibile in Anagrafe, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dalla normativa vigente con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l’assenso all’esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all’atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
  3. f) copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l’esatta ubicazione delle stesse;
  4. g) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l’Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell’attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l’Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l’Ente competente è la Regione, l’autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell’avvenuto rilascio sarà effettuato d’ufficio in sede di istruttoria della domanda;
  5. h) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto);
  6. i) per gli interventi edilizi:

– per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell’accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;

– per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

  1. j) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l’intervento è soggetto secondo la normativa vigente. Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera g) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura dell’ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria di ammissibilità. Qualora l’ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all’albo. Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi. Per recinzioni fisse o semipermanenti con permanenza superiore a 180 giorni, inclusi montaggio e smontaggio, è richiesta la CILA ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. f) della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, corredata dagli eventuali atti di assenso previsti dalla normativa vigente (es. valutazione di incidenza ambientale, autorizzazione paesaggistica, nulla osta Ente Parco, ecc.).

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Per la determinazione della congruità delle spese si rinvia comunque al paragrafo 2.2 delle “Disposizioni comuni”.

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Per quanto attiene Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria si rinvia al paragrafo 2.3 delle “Disposizioni comuni”.

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.4 delle “Disposizioni comuni”.

Responsabili del procedimento

Per l’adozione degli atti, la competenza è della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Regione Emilia-Romagna, in particolare dei Responsabili dei Settori competenti per ciascun ambito territoriale; per la graduatoria la competenza spetta al Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione. I Responsabili di procedimento per le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti e di liquidazione delle domande di pagamento sono individuati dai Responsabili competenti per ciascun ambito territoriale. Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile della E.Q. “Aiuti agli investimenti agroindustriali”, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. L’accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all’URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it – Pec: urp@postacert.regione.emiliaromagna.it

2.5 Approvazione della graduatoria

Si rinvia al paragrafo 2.5 delle “Disposizioni comuni”.

2.6 Concessione del contributo

Si rinvia al paragrafo 2.6 delle “Disposizioni comuni”.

  1. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante da parte dei beneficiari. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.1 delle “Disposizioni comuni”.

3.2 Proroghe

I Settori Territoriali competenti potranno concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni, sulla base di specifica richiesta motivata presentata dal beneficiario. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.2 delle “Disposizioni comuni”.

  1. Anticipi

A seguito della comunicazione dell’atto di concessione, i beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

  1. Presentazione della domanda di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

5.1 Documentazione di spesa

Alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

 fatture in formato .xml accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;

 disegni ed eventuali layout;

 documentazione prevista dal par. 1.12 delle “disposizioni comuni” al fine di comprovare il momento di avvio dell’investimento per le diverse tipologie di spese;

 documentazione e autorizzazioni relative alle opere edili (incluse le recinzioni);

 documentazione fotografica degli investimenti realizzati e dell’avvenuta pubblicizzazione del finanziamento, in caso di opere non ispezionabili dovrà essere prodotta anche la documentazione fotografica attestante gli stati di avanzamento dei lavori;

 dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attestante che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;

 con riferimento all’acquisto di cani da guardiania ai fini dell’ammissibilità della spesa, dovrà essere presentata la seguente documentazione: copia della polizza di responsabilità civile; iscrizione all’anagrafe canina; documentazione sul passaggio di proprietà e sugli obblighi sanitari previsti; foto dei cartelli informativi installati agli accessi aziendali per segnalare la presenza dei cani;

 altra documentazione specificatamente prescritta in sede di concessione del contributo, es. titolo di conduzione con durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione se non è sufficiente quello allegato alla domanda di sostegno. Per ulteriori specifiche si rinvia al paragrafo 5.1 delle “Disposizioni comuni”.

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5.2 delle “Disposizioni comuni”.

6 Procedimento di liquidazione del contributo

Qualora in relazione all’esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà al recupero delle eventuali somme liquidate. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni”.

6.1 Erogazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6.1 delle “Disposizioni comuni”.

7 Cause di forza maggiore

Si rinvia al paragrafo 7 delle “Disposizioni comuni”.

8 Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Si rinvia al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”.

Riduzioni specifiche

Specifiche riduzioni riguarderanno l’infrazione dell’impegno di gestione e manutenzione del bene in efficienza per il periodo di 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso. Modalità di rilevazione: risultato dei controlli in situ, ex post e documentali.

8.2 Revoche e sanzioni

Restano ferme le previsioni di cui al paragrafo 8.2 delle “Disposizioni comuni”.

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Restano ferme le previsioni di cui al paragrafo 8.3 delle “Disposizioni comuni”.

9 Obblighi di comunicazione

Si rinvia al paragrafo 9 delle “Disposizioni comuni”.

10 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, alla Scheda di intervento SRD04, Azione 1, Categoria 1.7 e alle disposizioni comuni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2354/2024 per gli interventi strutturali di investimento.

(G. Guerrini)