Nelle prossime settimane si terranno numerose votazioni per le elezioni amministrative e successivamente per i referendum abrogativi promossi dalla C.G.I.L. di Landini. In particolare, si tratta delle consultazioni fissate per domenica 25 maggio 2025 e lunedì 26 maggio 2025; trattasi di elezioni amministrative per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali; il possibile ballottaggio è programmato per domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025.
Le relative operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domenica 25 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 maggio dalle 7:00 alle 15:00, domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00 per i ballottaggi; le fasi preparatorie e di costituzione del seggio sono previste per il sabato.
Ancora si andrà al seggio nelle giornate di domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025, in occasione dei referendum abrogativi promossi da alcune organizzazioni sindacali e politiche in materia di cittadinanza e per l’abrogazione del Jobs Act renziano. Le relative operazioni di voto si terranno nelle giornate di domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00; le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno sempre nella giornata di sabato.
Lo scrutinio per le consultazioni amministrative del 25-26 Maggio inizieranno lunedì 26 maggio e le operazioni di scrutinio per le consultazioni referendarie e gli eventuali ballottaggi del 8-9 giugno inizieranno lunedì 9 giugno alla conclusione delle operazioni di verifica dei votanti per ogni consultazione prima scrutinando i referendum e successivamente i ballottaggi delle amministrative.
Trattiamo in questa sede la questione dei permessi che competono ai lavoratori dipendenti (operai o impiegati agricoli occupati a tempo indeterminato o determinato) chiamati ad assolvere le funzioni presso gli uffici elettorali. In materia si rammenta che ai lavoratori agricoli dipendenti addetti alle funzioni presso gli uffici elettorali (in veste di presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati e per i referendum i lavoratori nominati quali rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum) è da riconoscere il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro con il correlato diritto a percepire il trattamento economico ordinario che sarebbe spettato in caso di presenza al lavoro; la norma di legge prevede poi, in favore dei suddetti funzionari elettorali, un ulteriore trattamento economico, a carico dello Stato, per le giornate festive o non lavorative di presenza al seggio.
La norma di riferimento è contemplata dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 (“testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”) con le modifiche di cui all’art. 11, co. 1 L. n. 53/1990 tenendo conto dell’art.1 L. n. 69/1992. Sulla normativa dedotta si segnalano pronunzie giurisprudenziali a chiarimento ( sentenze Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830 e 12 giugno 2002, n. 8400, sentenza Corte Costituzionale n. 452/1991).
In favore dei soggetti di cui sopra in pratica è previsto il diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo di svolgimento delle operazioni presso i seggi elettorali; nonché di percepire, per le giornate di attività ai seggi se lavorative, il trattamento economico ordinario (se operai 6,5 ore giornaliere, se impiegati 1/26 della retribuzione mensile). Inoltre, per ogni giornata passata al seggio considerata non lavorativa o festiva, il lavoratore ha diritto a percepire una quota di retribuzione giornaliera (6,5 ore) e per le qualifiche impiegatizie (in aggiunta alla retribuzione mensile) una quota retributiva giornaliera pari a 1/26; per questa ultima fattispecie si potrà, in alternativa, fruire di riposi compensativi (del mancato riposo settimanale).
Il lavoratore, in tal caso, dovrà riposare nella settimana decorrente dal termine delle attività dei seggi. Sul punto si veda la tabella riassuntiva sotto riprodotta, tenendo conto del regime di orario vuoi sui sei giorni o in regime di settimana corta. Si ricorda che, se le attività di scrutinio dei voti si protraggono oltre la mezzanotte (generalmente della domenica), l’intera “nuova” giornata (di solito il lunedì – nel caso odierno il martedì) sarà “di attività ai seggi” e, quindi, indipendentemente dalle ore di effettiva attività svolta, dovrà essere retribuita secondo quanto previsto innanzi. Si rammenta infine che i lavoratori addetti a funzioni presso i seggi dovranno prima dell’inizio delle attività, avvertire il datore di lavoro circa la propria assenza e consegnare l’eventuale copia della convocazione inviata dall’ufficio elettorale ed al termine delle attività ai seggi, consegnare al datore di lavoro una copia della documentazione relativa alla presenza al seggio.
Riposi compensativi
Giorni di presenza al |
Riposi Compensativi |
|
Orario settimanale su 5 giorni (da lunedì a venerdì) |
Sabato, domenica, lunedì (giorni festivi o non lavorativi sabato e domenica) |
2 giorni |
Orario settimanale su 6 giorni (da lunedì a sabato) |
Sabato, domenica, lunedì (il giorno festivo o non lavorativo è domenica) |
1 giorni |
(M. Mazzanti)