Legge di Bilancio 2026 – MISURE PER IL LAVORO – torna il LOAGRI in agricoltura.

La legge di bilancio 2026, licenziata dal Senato, consta di un solo articolo composto da 973 commi; previsti numerosi interventi per il lavoro, la previdenza e l’assistenza soprattutto per le famiglie. In materia agricola è stato di fatto reintrodotto il contratto LOAGRI per la disciplina, dal 2026, del lavoro occasionale in agricoltura. Vediamo le principali misure per lavoro, fisco e contribuzione.

Misure fiscali – imposte al minimo per premi di produttività ed aumenti salariali

Con la finanziaria 2026 (commi 3 e 4) cambiano, per il calcolo dell’IRPEF, le aliquote apportando uno sgravio per i redditi dei contribuenti che guadagnano somme ricomprese tra € 28.000,00 ed € 50.000,00; per inciso tale sconto non si potrà applicare (nel calcolo a scaglioni) ai soggetti che abbiano redditi superiori ad € 200.000, per tali contribuenti l’ammontare delle detrazioni è diminuito di un importo pari ad € 440.

Dal 2026, le aliquote IRPEF sono così definite: fino a € 28.000,00: 23%; oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00: 33%; oltre € 50.000,00: 43%.

Notevolmente favorevolile regole previste a vantaggio dei lavoratori dipendenti relativamente ad alcune tipologie di reddito; al fine infatti di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, con la legge di bilancio si attesta che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (comma 7) sono assoggettati, salvo la eventuale rinuncia scritta da parte del dipendente, ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%; l’agevolazione è concessa unicamente ai lavoratori del settore privato che abbiano un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore ad € 33.000.

Parimenti (comma 9) ai premi di produttività ed alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, importi erogati negli anni 2026 e 2027, si applica l’imposta sostitutiva entro il limite complessivo di € 5.000 e con l’aliquota ridotta all’1%.

Altre norme favorevoli sancite al successivo comma 10: ai lavoratori dipendenti per il 2026, salva rinuncia scritta degli interessati, le somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale od ancora le indennità ed emolumenti per il lavoro sul turno, entro il limite annuo di € 1.500 (non rilevando all’uopo i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili) sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%; ciò per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, ad € 40.000, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Per gli addetti del settore turistico, termalee ricettivo occupati nella somministrazione di alimenti e bevande (comma 18) – onde garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro – dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; anche in questo caso le agevolazioni sono per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, ad € 40.000.

 

Sgravi contributivi INPS

Al fine di agevolare la stabile l’occupazione dei giovani, favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate e di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) è stato previsto (comma 153) un nuovo sgravio contributivo INPS che contempla un esonero parziale, per una durata massima di 24 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali INPS relativamente per la quota posta a carico dei datori di lavoro privati (i premi INAIL vanno invece versati), per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di lavoratori (escluso i dirigenti) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per la trasformazione, di un preesistente contratto di lavoro subordinato, da tempo determinato a tempo indeterminato; un emanando decreto ministeriale dovrà definire in concreto l’operatività dello sgravio, gli interventi ammessi, i requisiti e le condizioni amministrative e di spesa, tenendo conto peraltro dei risultati ottenuti e degli effetti, registrati in passato sull’occupazione, dei bonus giovani, donne e ZES di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024. Introdotto nel 2026 anche un esonero contributivo pari al 100% dei soli contributi INPS a carico ditta, con un tetto ad 8.000 euro annui, a vantaggio dei datori privati che assumano donne con almeno tre figli minorenni se disoccupate da almeno 6 mesi (comma 210); lo sgravio compete (comma 211) per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione ovvero per 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato; lo sgravio più corposo, per 24 mesi, riguarda le assunzioni effettuate, ab origine, a tempo indeterminato.

L’agevolazione (comma 212) non è prevista per il lavoro domestico e l’apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive vigenti. Previsti ancora (comma 214) incentivi atti a favorire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo determinato, sempre salva la disciplina del Jobs act (D.lgs. n. 81/2015 – capo II): con decorrenza dal 1° gennaio 2026, onde agevolare la conciliazione tra lavoro e vita di relazione, ai dipendenti con almeno tre figli conviventi e sino all’età di 10 anni del figlio più piccolo, ovvero in ogni caso qualora in famiglia siano presenti figli con disabilità, è sancita la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale o nella ridefinizione, per i part-time già in essere, della percentuale di impegno se comportante una riduzione dell’orario di lavoro almeno del 40%: in tali casi ai datori, che consentano la trasformazione, è riconosciuto per 24 mesi dalla predetta trasformazione delle condizioni contrattuali, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi INPS, per la quota a carico ditta, nel limite di 3.000 euro annui (comma 215). Sono esclusi i datori di lavoro domestico e l’apprendistato; lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni ma è cumulabile con la deduzione del costo del lavoro per addetto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (comma 217). Anche per tale misura sarà necessario un successivo decreto ministeriale atto a definire le disposizioni attuative.

 

Ammortizzatori sociali

Prorogate (commi 164-174)alcune norme in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per i lavoratori, dipendenti e cooperatori, della pesca marittima (indennità di 30 euro/giorno) in caso di sospensione delle attività, per idipendenti di aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa è propagata la integrazione salariale straordinaria così come per le imprese che cessano l’attività produttiva, prorogata anche l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva e del settore dei call center; intervento di proroga per i lavoratori socialmente utili.

Cassa integrazione salariale straordinaria, per il 2026, per le grandi imprese di interesse strategico ancora interessate da piano di riorganizzazione aziendale; solo 6 mesi in più di cassa integrazione per i dipendenti di aziende in crisi qualora, se in presenza di un accordo sindacale, l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e si abbiano concrete prospettive di un riassorbimento dei dipendenti.

Definite poi misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo. Intervento sulla NASPI (trattamento di disoccupazione) per questo istituto è previsto (comma 175) l’allungamento del termine per il pagamento della liquidazione anticipata eventualmente richiesta come incentivo all’autoimprenditorialità ad esempio per l’avvio di un’attività autonoma, di impresa individuale ovvero in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; con le nuove regole dal 2026 l’incentivazione sarà riconosciuta in due soluzioni, la prima per il 70% e la seconda pari al 30% a saldo, questa seconda rata non è corrisposta se, medio tempore, è intervenuta la rioccupazione del beneficiario.

 

Lavoro occasionale in agricoltura – LOAGRI

La finanziaria 2026 ripropone il lavoro occasionale in agricoltura introdotto sperimentalmente, per i soli datori di lavoro agricolo regolarmente registrati all’INPS, con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022 n. 197) applicato, nonostante le diffidenze INPS, durante il 2023 ed il 2024, precipitato nell’oblio nel 2025 (per la caducazione dell’emendamento che ne disponeva la proroga) nonostante la tardiva riabilitazione ex Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (sulle semplificazioni) entrata in vigore il 18 dicembre 2025. Con la norma prevista in finanziaria (comma 156) viene stabilizzato e reso permanente l’istituto.

Il contratto LOAGRI – che non può esplicarsi, in capo ad ogni lavoratore interessato per qualifiche e mansioni operaie, per periodi oltre le 45 giornate annue – è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato espressamente concepito, ed applicabile unicamente, per le lavorazioni agricole stagionali e per le relative attività connesse; il contratto LOAGRI può avere una durata sino a 12 mesi, anche a cavaliere d’anno. Il LOAGRI può essere stipulato dall’azienda agricola solo con alcune categorie di lavoratori: pensionati, giovani con meno di 25 anni di età se ancora nel corso del proprio ciclo di studi, disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, assegno di inclusione, beneficiari di particolari ammortizzatori sociali, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà; salvo che per i soggetti pensionati gli interessati non debbono aver lavorato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Non possono stipulare il contratto LOAGRI le aziende agricole che non abbiano rispettato i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di settore siglati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. A differenza dei voucher l’operaio assunto col LOAGRI riceverà il compenso, definito sulla base delle retribuzioni fissate nei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro dell’agricoltura, direttamente dal proprio datore di lavoro, con forme tracciabili (bonifico sul conto corrente e IBAN indicato dal prestatore, pagamenti elettronici, per contanti qualora il datore abbia acceso un conto di tesoreria con mandato di pagamento presso uffici di banche o postali) ovvero mediante l’emissione e la consegna di assegni bancari direttamente al lavoratore o se impossibilitato a suoi delegati.
(M. Mazzanti)