Legge di Bilancio 2026 – Le regole pensionistiche e per la famiglia.

La finanziaria 2026 contiene inoltre alcuni significativi interventi in materia pensionistica, pur nel quadro complessivo che conferma, per la gran parte, l’assetto previgente unitamente a numerose misure di carattere assistenziale e per la famiglia.

Previdenza

Aumentano dal 1° gennaio 2026, di 20 euro (comma 179), gli assegni sociali e le pensioni minime erogate ai pensionati previdenziali ed assistenziali, invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti (parimenti si incrementa di 260 euro annui il limite reddituale massimo per ottenere il trattamento); bloccati parzialmente i meccanismi di adeguamento dell’età pensionistica in rapporto all’aspettativa di vita della popolazione italiana, ridefinito infatti l’incremento dei requisiti pensionistici, per il solo 2027, utili per ottenere il trattamento di vecchiaia e anticipato, salvo il requisito contributivoper la pensione di vecchiaia e del requisito di età per ottenere l’assegno sociale; il predetto incremento sarà per il 2027 di un mese e ritornerà pieno nel 2028, conseguentemente nel 2027 il requisito anagrafico per potere accedere alla quiescenza passerà da 67 anni a 67 anni e 1 mese; relativamente alla pensione anticipata ordinaria il requisito contributivo passa, per gli uomini, dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 42 anni e 11 mesi ed a 41 anni e 11 mesi per le donne (contro gli attuali 41 anni e 10 mesi).

L’incremento non si applica però ad alcune categorie di beneficiari sempreché, al momento del pensionamento, questi non fruiscano dell’APE sociale; pur con particolari ulteriori requisiti contributivi ed anagrafici sono esclusi i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative gravose, i lavoratori addetti a lavori usuranti e notturni, i lavoratori precoci. Prorogato l’incentivo in favore dei dipendenti che, pur possedendo i requisiti utili per la pensione, vogliano posticipare il pensionamento restando al lavoro: tali soggetti rinunciando al normale accredito contributivo INPS (cui andrà presentata apposita domanda) otterranno, in cambio, l’importo corrispondente con la busta paga mensile.

I requisiti per l’accesso alla pensione si dovranno maturare entro il 31 dicembre 2026, importante è rammentare che gli importi al titolo corrisposti non costituiscono imponibile né fiscalmente né ai fini contributivi. La finanziaria prevede la diminuzione della spesa per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci: ridotta la spesa di 20 milioni per il 2027, 60 milioni per il 2028, 90 milioni per gli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro, per il 2033 e 190 milioni dal 2034; ridotta la spesa anche per le pensioni dei lavoratori addetti a lavorazioni faticose e pesanti che, dal 2033, subirà una diminuzione di 40 milioni di euro annui.

Prorogata sino al 31 dicembre 2026 l’APE sociale (comma 162); si ricorda che l’istituto si sostanzia nella corresponsione, al lavoratore interessato, di una indennità, pari all’importo pensionistico soggettivo calcolato al momento dell’accesso alla prestazione, nell’importo comunque massimo di 1.500 euro mensili; l’APE sociale, che non è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito, viene corrisposta al beneficiario fino al conseguimento dei requisiti pensionistici; per l’anno 2026 accedono all’APE sociale i lavoratori, se non già titolari di pensione diretta, con età di almeno 63 anni e 5 mesi e comunque che siano disoccupati involontari ed in possesso di un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni, in alternativa l’ APE spetta ai lavoratori che prestano assistenza da almeno 6 mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o ancora, in determinati casi, ad un parente o un affine di secondo grado convivente e sempre in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; possibile l’accesso all’APE anche per coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74% ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, come per i lavoratori dipendenti che svolgano specifiche attività lavorative “gravose” con un’anzianità contributiva di almeno 36 anni ridotta a 32 anni per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica.

Le lavoratrici hanno una riduzione del requisito di anzianità contributiva pari a 12 mesi per ciascun figlio e nel massimo di 2 anni. L’APE sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvi i cespiti per il lavoro autonomo occasionale e nel limite di 5.000 euro lordi annui (comma 163).

Novità importanti, al fine di favorirne lo sviluppo, in materia di previdenza complementare. Modificate anche le regole per la destinazione del trattamento di fine rapporto – TFR: introdotto dal 1° gennaio 2026 l’obbligo, in capo ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti, del versamento del TFR al Fondo INPS; norme transitorie previste per gli anni 2026 e 2027, stabilite poi regole ulteriori per l’obbligo di versamento al Fondo INPS valevoli dal 1° gennaio 2032.

Ancora più marcata la disposizione relativa alla previdenza complementare: dal 1° luglio 2026 per tutti i neoassunti scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare secondo gli accordi e i contratti collettivi stipulati in azienda o su base anche territoriale; discipline particolari definite in caso di una pluralità di forme pensionistiche complementari o per il caso di assenza di negoziazioni collettive. La norma prevede poi che il dipendente avrà 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare alla forma di previdenza complementare o per aderire ad un fondo complementare diverso.

Assistenza e famiglia

Tutela delle lavoratrici madri: confermato e migliorato, nel 2026, il previgente bonus mamme.

Posticipata infatti al 2027 la decontribuzione parziale prevista legge di Bilancio 2025 a vantaggio delle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e delle lavoratrici autonome con due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) e reddito imponibile annuo, ai fini contributivi e previdenziali, non superiore a 40.000 euro.

Alle lavoratrici spetterà nel 2026 un contributo di 60 euro per ogni mese di occupazione; il contributo spetta anche alle dipendenti a tempo determinato (esclusi i rapporti di lavoro domestico) ed alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con più di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) con redditi da lavoro non superiori a 40.000 euro annui. Il contributo, che non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non ha rilievo ai fini ISEE, verrà corrisposto dall’INPS, previa domanda dell’interessata, in unica soluzione a dicembre 2026. Si ricorda poi che nel 2026, per le dipendenti, a tempo indeterminato anche del settore agricolo, con 3 o più figli (di cui il minore di età inferiore a 18 anni) è confermato l’esonero contributivo INPS sino ai 3.000 euro annui (legge di Bilancio 2024); la norma si applica anche ai rapporti a tempo parziale, di apprendistato, nei rapporti instaurati per i soci nelle cooperative di lavoro o in caso di trasformazione di un rapporto da termine a indeterminato, come nei rapporti di somministrazione; sempre escluso il lavoro domestico.

Carta “Dedicata a te”: incrementata la erogazione in favore dei soggetti bisognosi per l’acquisto dei beni di prima necessità, nel 2026 e 2027 il fondo aumenta di 500 milioni di euro.

Assegno di inclusione (commi 159 e 160): il beneficio, che si rammenta ha sostituito il reddito di cittadinanza verrà erogato, a domanda dell’interessato, mensilmente e per non più di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi. Diversamente dalla disposizione previgente non è più prevista, per il rinnovo, la sospensione di un mese dell’erogazione dell’assegno che, in caso, è erogato nella misura del 50% dell’importo mensile corrisposto prima del rinnovo.

Congedi parentali (commi 219 e 220): migliorate le regole per il congedo parentale; esteso di due anni il limite di età del figlio, ai fini della fruizione del congedo, che passa da 12 a 14 anni; in caso di malattia aumentati da 5 a 10 i giorni di permesso per malattia di ogni figlio, incrementato poi da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio.

Donne vittime di violenza: al fine di fornire un sostegno economico alle donne vittime di violenza aumenta la dotazione del fondo già in essere (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità) per 5,5 milioni di euro per il 2026, 9 milioni di euro nel 2027 e 4 milioni di euro annui con decorrenza dal 2028.

Parità di genere e conciliazione vita lavoro: la finanziaria prevede poi la possibilità di prolungare il contratto di lavoro, sottoscritto per i casi di sostituzione delle lavoratrici assenti per maternità, per le lavoratrici ed i lavoratori assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo ex D.Lgs. n.151/2001 e per un periodo di durata non superiore al primo anno di età del bambino (comma 221); confermato nelle piccole aziende (meno di 20 dipendenti) lo sgravio contributivo del 50% in favore dei datori che assumano lavoratori con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Attività educative per i minori (comma 222): per sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, dal 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori attraverso il finanziamento di iniziative dei comuni, in un raccordo tra pubblico e privati, allo scopo di potenziare i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgano attività in favore dei minori.

(M. Mazzanti)