La legge di bilancio 2025 per il lavoro e le imprese.

Dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato e la firma, il 23 ottobre scorso, del Presidente della Repubblica, approda alle camere il disegno di legge per il bilancio 2025.

Vediamo le principali novità per lavoro ed aziende.

Aliquote Irpef

In un articolato e complesso testo, di cui al CAPO I della normativa, rubricato “Riduzione della pressione fiscale”, all’art. 2 (Misure di sostegno al reddito) si prevede la modifica dell’art. 11 comma 1, del TUIR – Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; il nuovo testo (che riprende la recente riforma fiscale) prevede le nuove  aliquote per scaglioni di reddito fissate:

  1. a) fino ad €000, 23%;
  2. b) oltre ad €000 e fino ad e 50.000, 35%;
  3. c) oltre ad €000, 43%.

L’art. 2 della legge di bilancio prevede anche molte altre misure in materia fiscale.

Cuneo Fiscale

Redditi fino ad € 20.000

Resi strutturali gli interventi in materia già presenti nella finanziaria dello scorso anno. In concreto ai lavoratori dipendenti (per i redditi di cui all’art. 49 del TUIR), con un reddito complessivo non superiore ad € 20 mila, è riconosciuta fiscalmente una somma esente da imposte che si determina applicando al reddito di lavoro dipendente del lavoratore (riferita all’intero reddito annuo da lavoro) le seguenti percentuali:

  • 7,1% per redditi non superiori ad € 8.500;
  • 5,3% per un reddito superiore ad € 8.500 e fino ad € 15.000;
  • 4,8% per redditi superiori ad € 15.000.

 

Con questa misura si stabilisce in concreto per i dipendenti una somma netta esente da imposte e si alleggerisce il carico di imposte per tutti i percettori di un reddito complessivo annuo inferiore ad € 20.000.

 

Redditi superiori ad € 20.000

La finanziaria prevede poi per i dipendenti con un reddito complessivo superiore ad € 20.000, una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

  1. a) ad €000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 20.000 ma non ad € 32.000;
  2. b) al prodotto tra €000 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 32.000 ma non ad € 40.000; in sostanza la ulteriore misura di riduzione del cuneo fiscale è di € 1.000,00 per i lavoratori con un reddito tra €  20.000 e sino a €  32.000 mentre  per i  dipendenti con redditi tra € 32.000 e € 40.000 si avrà una riduzione proporzionale degli € 1.000,00 (40.000 – reddito complessivo) / 8.000).

La riduzione fiscale è applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro sostituto di imposta che ovviamente provvederà a regolare l’importo a conguaglio una volta conosciuto il reddito complessivo annuo del dipendente anche procedendo al recupero delle somme eccedenti se riconosciute in corso d’anno.

Il datore di lavoro procederà inoltre alla compensazione degli importi sulle somme diversamente dovute all’erario con il mod. F24.

Detrazioni da lavoro dipendente

L’art. 2 della legge di bilancio prevede altre modifiche al TUIR introducendo un nuovo articolo (Art. 16-ter) in tema di riordino delle detrazioni; fortemente ridotte le detrazioni di imposta per i soggetti con reddito complessivo superiore ad   € 75.000.

Modificato in molte parti l’art. 12 del TUIR; in particolare rideterminata anche la detrazione per i figli a carico, in una logica di quoziente familiare; la detrazione prevista in € 950 si applica per i figli a carico di età tra 21 e 30 anni, e per figli sopra i 30 anni con disabilità; la norma prevede la rimodulazione della detrazione  in base al numero dei figli e secondo fasce di reddito; tali  detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero

Premi di produttività 

Con la finanziaria 2025 è introdotto più stabilmente (art. 67)  un sistema di tassazione molto favorevole per aziende e lavoratori teso ad incentivare la produttività e l’efficientamento aziendale; alle somme erogate ai dipendenti, a titolo di premio di produttività, infatti sarà applicata una imposta ridotta e pari al 5%; la misura, già prevista nel 2014, è estesa fino al 2027 su base triennale.

Welfare aziendale  e fringe benefit

L’art. 68 della legge di bilancio prevede misure per favorire il lavoro dipendente e la mobilità territoriale; in particolare in favore dei lavoratori con un reddito dell’anno precedente l’assunzione fino ad € 35.000 e che abbiano trasferito la residenza (oltre un raggio di 100 chilometri) si prevede che le somme erogate o rimborsate dal datore al dipendente per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui; tale esclusione non rileva ai fini contributivi.

In tema di fringe benefit la legge di bilancio prevede, in deroga all’art. 51 TUIR, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, come  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Come per lo scorso anno il  limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Premio nuovi nati

La finanziaria 2025 (art. 31), al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno ai nuovi nati, ha previsto l’erogazione di un “bonus” pari ad € 1.000 per genitori con un reddito ai fini ISEE fino ad  € 40.000. Il bonus predetto è riconosciuto quale somma una tantum dal mese successivo alla nascita (o adozione) e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del presente trattamento non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Bonus nido

La legge di bilancio prevede poi (art. 32) che nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile per il bonus nido non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale. Sempre al fine di agevolare le famiglie con figli la norma prevede (art. 33) ulteriori interventi economici per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Congedi parentali

Il congedo parentale, che comporta una assenza dal lavoro con un indennizzo parti all’80 % della retribuzione, a carico INPS, passa (come periodo massimo di fruizione) da 2 a 3 mesi, fino al sesto anno di vita del bambino (art. 34).

Esonero contributivo mamme lavoratrici

Previsto (art. 35) dal 2025 un esonero parziale dei contributi, per la quota a carico del lavoratore (nel limite annuo  di spesa di 300 milioni di euro), dei contributi INPS – IVS in favore delle lavoratrici dipendenti (con la esclusione dei rapporti di lavoro domestico) ed autonome che percepiscano almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfetario; l’esonero è previsto per le lavoratrici madri con almeno due figli e fino ai dieci anni di età del figlio più giovane; l’esonero sarà esteso, dal 2027, per le madri con tre o più figli, e fino ai 18 anni del figlio più giovane.

L’esonero è applicabile solo per redditi imponibili, ai fini previdenziali, che non superino l’importo di € 40.000 annui. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero in parola non spetta alle lavoratrici beneficiarie del previgente bonus mamme previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2023, n. 213). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvederà a definire le modalità attuative, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo.

Pensioni

La legge di bilancio conferma in gran parte le previsioni del 2024; confermate le misure per la flessibilità in uscita (art. 24), rimane l’accesso agevolato alla pensione con “Quota 103”, sia pure con il calcolo contributivo, confermata la misura relativa all’ Ape sociale e Opzione donna.

Prevista la conferma (art. 23) per il trattenimento in servizio; trattasi di una agevolazione già in essere per i lavoratori che, pur in possesso dei requisiti per la pensione, rinuncino temporaneamente ad andare in quiescenza (bonus Maroni); con questa finanziaria  i dipendenti interessati potranno beneficiare (rinunciandovi) all’accredito dei contributi INPS a carico del lavoratore, percependo tale importo con la normale  busta paga mensile; il datore di lavoro e  sostituto verserà pertanto i predetti contributi come elemento  retributivo al dipendente e non all’Inps.

La quota contributiva di cui si tratta (9,19% della retribuzione) non concorrerà alla formazione del reddito.

Relativamente alle pensioni minime la finanziaria 2025 prevede (all’art. 25) l’aumento nella misura di “2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026” sicuramente modesto anche se tali pensioni sono erogate, in gran parte, a soggetti che non hanno in passato contribuito al sistema pensionistico attraverso regolari e consistenti versamenti contributivi.

Norme per il settore turistico

Confermate per il 2025 (art. 69),  allo scopo di  garantire la stabilità occupazionale e per sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, le agevolazioni fiscali per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi  e che consistono in un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festivo.

Superdeduzione neo assunti  

La finanziaria proroga (art. 70) la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (120%-130%) e ciò per il triennio 2025/2027 per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

(M. Mazzanti)