L’immigrazione è sempre di attualità. Sul punto si segnala il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che, relativamente al corrente 2025, individua (ai sensi art. 3 del D.L.n. 145/2024, conv. in legge n. 187/2024) i Paesi “a particolare rischio”.
La predetta norma aveva infatti mutato le procedure pregresse, chiarendo che alle istanze di nulla osta al lavoro presentate dalla aziende per i cittadini extracomunitari originari di Paesi “a particolare rischio” (da individuarsi appunto con decreto dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale) non si potrà più applicare il silenzio-assenso, previsto dal T.U. immigrazione; come si ricorderà il decreto legge n. 145/2024 aveva disposto nell’immediatezza la sospensione delle istanze di nulla osta relative ai cittadini, fino alla data del 31 dicembre 2025, se provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka per i sospetti evidenti di irregolarità diffuse (di falsificazione documentale) ed anche in relazione alle indagini in corso da parte della magistratura anche considerato poi l’alto tasso di rigetto delle domande di visto.
Il nuovo decreto, valevole dal 26 febbraio 2025, stabilisce come paesi a rischio il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka ed il Marocco (new entry).
La misura in esame è in pratica una misure preventiva di controllo di possibili abusi e vuole arginare lo sfruttamento dei migranti, la intermediazione illecita e ciò per le istanze 2025, non applicandosi per i detti paesi le semplificazioni procedurali introdotte, con il nuovo decreto flussi, per il rilascio del nulla osta al lavoro che, ovviamente in assenza di elementi impedienti od ostativi ed in presenza dei presupposti di legge era disposto in automatico dalla Questura territoriale (20 giorni per il lavoro stagionale, 60 giorni per il lavoro non stagionale).
Per i lavoratori in ingresso da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e Marocco quindi il nulla osta sarà rilasciato subordinatamente al parere favorevole della Questura competente e dopo la verifica preliminare da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL).
(M. Mazzanti)