Divieto di abbruciamento residui vegetali.

Dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026 entra in vigore il periodo di divieto di abbruciamento dei residui vegetali , fatta salva la facoltà dell’Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.

DEROGHE

Nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi 1°ottobre-31 ottobre 2025 e 1°marzo-31 marzo 2026 (quindi senza possibilità di deroga nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio), è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno.

Nelle zone svantaggiate dei comuni di Pianura ovest ed est e nei comuni dell’Agglomerato di Bologna tale deroga di due giorni può essere utilizzata in tutto il periodo dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026.

La deroga è valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e con le modalità di abbruciamento previste dalla norma.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “Liberiamo l’aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nelle Zone Appennino NON si applicano le restrizioni del PAIR.

Tutti gli abbruciamenti devono essere preventivamente segnalati secondo le indicazioni riportate alla pagina https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

Per maggiori informazioni e per verificare la presenza di eventuali Ordinanze Comunali , potete consultare i seguenti link : https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria e https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti

(S. Santoni)