Dipendenti – Legge di Bilancio 2026: Misure fiscali, previdenziali e per il lavoro.

Come è noto, è attualmente all’esame del Parlamento la Manovra 2026; dall’esame del provvedimento nel suo complesso (ma solo alla definitiva ratifica, che per tradizione è prevista per fine anno) si potrà ipotizzare la linea di indirizzo governativa relativamente al bilancio pubblico ed allo sviluppo del paese, pur in un contesto congiunturale di elevata incertezza e scarsità di risorse. Un dato comunque svetta su tutto: lo Stato italiano, come attesta il Documento Programmatico di Bilancio, spende una somma imponente pari ad € 1.109,154 (in milioni di euro) per la quota del 50,4% del Prodotto Interno lordo – PIL.

A parer di chi scrive, prima di avventurarsi polemicamente sulle asserite manchevolezze governative e sulla povertà della manovra, onestà intellettuale vorrebbe che ci si chiedesse come mai il leviatano italico dreni oltre la metà delle risorse create dai cittadini, lavoratori e imprese!

Veniamo comunque al merito della legge di bilancio, con particolare riferimento al lavor

FISCO

Con la finanziaria 2026 cambiano, per il calcolo dell’IRPEF, le aliquote apportando uno sgravio per i redditi dei contribuenti che guadagnano somme ricomprese tra € 28.000,00 ed € 50.000,00; per inciso tale sconto non si potrà applicare (nel calcolo a scaglioni) ai soggetti che abbiano redditi superiori ad € 200.000,00.

In sintesi, dal 2026, le aliquote IRPEF sono così definite:

  • fino a € 28.000,00: 23%;
  • oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00: 33%;
  • oltre € 50.000,00: 43%.

LAVORO E PREVIDENZA

Assunzioni

Il titolo III del testo governativo si occupa delle varie misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità.

Con la finanziaria 2026 continua la politica incentivante, già in uso, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (art. 37); la norma prevede infatti risorse per finanziare l’esonero parziale, in favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico datoriale (la contribuzione INAIL è dovuta) per un periodo massimo di ventiquattro mesi, lo sgravio vale anche per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Lo scopo del provvedimento è quello di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali; la finanziaria impegna 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028.

Con un successivo decreto saranno stabiliti gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie al fine dell’operatività dello sgravio.

Assegno inclusione

L’art. 38 ridefinisce l’istituto, sostitutivo del famigerato reddito di cittadinanza, nel 2026 il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente per un periodo non superiore a diciotto mesi; l’assegno potrà essere rinnovato (previa presentazione della domanda) per periodi ulteriori di dodici mesi. Aumentate per gli anni futuri e in modo significativo le dotazioni di spesa (di circa 400 milioni di euro annui).

Ape sociale

L’art. 39 della bozza conferma l’Ape sociale come conosciuta confermandosi i requisiti di accesso (63 anni e 5 mesi di età, essere disoccupato, invalido, caregiver, lavoratore addetto a lavori gravosi e usuranti, avere maturato almeno 30 anni di contributi, 36 per le attività usuranti e 32 per gli edili), la misura è applicabile fino al 31 dicembre 2026; la spesa prevista è incrementata di 170 milioni di euro per l’anno 2026, di 320 milioni di euro per l’anno 2027, di 315 milioni di euro per l’anno 2028, di 270 milioni di euro per l’anno 2029, di 121 milioni di euro per l’anno 2030 e di 28 milioni di euro per l’anno 2031. L’Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvi i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Ammortizzatori sociali

Confermati (art. 40) alcuni specifici interventi assistenziali per i lavoratori della pesca, per i piani di recupero occupazionale, per i lavoratori delle imprese nelle aree di crisi industriale, per il trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piano di riorganizzazione aziendale.

I fondi sono riferibili al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Lavoratrici madri

Previsti sgravi per i datori di lavoro privati che nel corso del 2026 assumano donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 48); in questo caso infatti è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS , posti a carico del datore di lavoro, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui (restano da corrispondere i premi INAIL); la norma prevede poi che se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato l’esonero dalla contribuzione INPS è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi; qualora invece l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero INPS è riconosciuto all’azienda datrice per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

La norma non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; gli sgravi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote INPS; lo sgravio è compatibile viceversa con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs n. 216/2023).

Conciliazione vita – lavoro e trasformazione rapporti lavoro – immigrazione

L’art. 49 della bozza bollinata prevede, in favore dei lavoratori con almeno tre figli conviventi ( fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili) incentivi onde agevolare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata; per tali dipendenti la norma riconosce la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale (con riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali).

In tali casi ai datori di lavoro privati che consentano ai lavoratori la predetta trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro (sempre esclusi i premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro annui.

L’esenzione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabili con altri esoneri o riduzioni contributive sempre salve le deduzioni ex art. 4 D.Lgs n. 216/2023. Sempre per favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro ed in favore della genitorialità, in caso di assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici madri, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino (art. 51).

Potenziate le misure contro la tratta degli esseri umani e volte favorire l’emersione e l’assistenza ai soggetti interessati; allo scopo sono assegnati infatti alla Presidenza del Consiglio (art. 57) ulteriori finanziamenti attraverso lo stanziamento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 11 milioni di euro per l’anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Pensioni

La norma prevede l’aumento della maggiorazione sociali dei trattamenti pensionistici previsti per i soggetti disagiati (ultrasettantenni titolari di pensione sociale, degli assegni sociali e figure similari), dal gennaio 2026 l’importo mensile è incrementato di 20 euro e di 260 euro annui (art. 41).

Adeguata l’età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco mediante un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso (art. 42).

Parimenti con l’art. 43 sono adeguati (sempre in rapporto al possibile aumento di tre mesi per l’adeguamento alla speranza di vita, passando quindi a 67 anni e tre mesi) i requisiti di accesso al pensionamento in rapporto alla variazione della speranza di vita e stabilite forme di incentivazione al posticipo del pensionamento con decorrenza dal 2028; limitatamente all’anno 2027, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, è applicato nella misura di un mese; il complesso articolato introduce peraltro numerose deroghe ed esclusioni in genere collegati a lavori gravosi e usuranti.

Previsto anche misure di nuovo conio per favorire il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (art.45).

Famiglia

La finanziaria prevede di integrare il reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 46); per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (escluse colf e badanti) e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, corrisposto dall’INPS, a domanda, un importo (non imponibile ai fini fiscali e contributivi) pari a 60 euro mensili, qualora la stessa sia titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui; parimenti per le madri con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non provenga da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Analogamente per le lavoratrici autonome e similari figure.

Apportate modifiche all’ISEE relativamente alla franchigia della prima casa (art. 47) innalzata a 91.500 euro ed incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, rideterminate anche le maggiorazioni in presenza di più figli.

Rafforzate anche le norme in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 50) con lo scopo di favorire la genitorialità, la gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro e di preservare l’occupazione.

Costituito (art. 52) un fondo di 60 milioni di euro per iniziative tese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Istituito altresì un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ( con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027); tale fondo (art. 53) è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Potenziato anche il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, la cui dotazione è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (art. 54); previsto il rifinanziamento anche del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 55) incrementato, per il 2026, di 0,5 milioni di euro e di 4 milioni di euro, per il 2027.

La finanziaria contempla anche un intervento (art. 56) con lo scopo di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età; la dotazione prevista è pari 20 milioni di euro annui partendo dall’anno 2026.

(M. Mazzanti)