Finalmente è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024 n. 187, di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024 n.145; sulla G.U. n. 289 del 10/12/2024 è stata infatti pubblicata la predetta normativa concernente «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali.”; la norma originaria è stata integrata inserendo nel testo le disposizioni del c.d.” decreto Paesi sicuri” (decreto-legge n. 158 del 23 ottobrte 2024) in materia di “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, decreto come noto emanato a seguito delle pronunzie giuresprudenziali e dei contrasti interpretativi inerenti il centro di accoglienza in Albania; la nuova disciplina prevede i paesi sicuri in specie per l’esame prioritario delle domande di protezione internazionale. In precedenza, l’elenco dei paesi sicuri era stilato, con provvedimento di carattere amministrativo, a cura del Ministero degli affari esteri.
Oggi l’elenco è invece inserito nel corpo normativo avente forza di legge; tale elenco in futuro potrà essere aggiornato con atto di pari valore formale e poi notificato alla Commissione Europea.
Modificate anche le norme procedurali inerenti i possibili ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio degli extracomunitari privi di titoli.
PAESI SICURI
Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde;
Costa d’Avrio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo;
Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia.
Vediamo le principali novità di interesse per il settore agricolo.
Decreto flussi
Con la nuova legge diviene sostanzialmente stabile il sistema di definizione triennale dei flussi; è infatti estesa al triennio 2026-2028 la procedura già in vigore per il triennio 2023-2025 (prevista dal cosiddetto decreto “Cutro”); anche per i periodi futuri quindi con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. si definiranno – con procedure di condivisione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale – le quote massime di ingresso in Italia di stranieri per lavoro subordinato, per lavori di carattere stagionale e lavoro autonomo.
Stabilita per alcune tipologie di lavori (lavoro subordinato stagionale, non stagionale, domestico e sociosanitario) una quota riservata alle lavoratrici; conseguentemente rispetto alle odierne quote di ingresso (previste dal vigente D.P.C.M. di programmazione dei flussi) si prevede una riserva, nella misura massima del 40% sul totale delle quote, per il personale femminile.
Sostanzialmente, ad esempio, delle odierne quote per lavoro stagionale (per 55.000 unità) in teoria almeno per 22.000 unità lavorative si dovrebbe privilegiare il personale di genere femminile. La nuova regola prevede peraltro che, nel caso in cui la predetta quota di riserva non sia coperta, si potrà procedere all’assegnazione delle quote già riservate alle donne a tutti i lavoratori e con le modalità ordinarie senza distinzioni di genere.
Le organizzazioni dei datori di lavoro agricoli non hanno mancato di sottolineare la possibilità di disfunzioni al riguardo poiché la nuova regola è intervenuta temporalmente nella fase procedurale di precaricamento delle istanze 2025, ovviamente redatte senza tenere conto della nuova quota di riserva. Importante ricordare come per gli stagionali del settore agricolo il click day per assegnare le quote previste (55.000) è fissato alle ore 9:00 del 12 febbraio 2025.
Norme procedurali
La legge di conversione stabilisce una rilevante, ancorchè per ora alquanto oscura, novità relativamente alla possibilità di agevolare l’inserimento dei lavoratori stranieri attirati in Italia con i flussi regolari. La norma prevede infatti che alcuni soggetti non istituzionali (associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri) avranno la possibilità di svolgere, in favore degli immigrati, funzioni di “accompagnamento” dei lavoratori stranieri dall’ ingresso fino all’assunzione.
Tali organi associativi dovranno essere riconosciuti formalmente mediante la iscrizione nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore dei lavoratori stranieri (registro gestito dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell’Immigrazione); l’accompagnamento dovrebbe sostanziarsi attraverso la definizione di percorsi e canali informativi e di dialogo con gli organi istituzionali (Prefetture – UTG Uffici Territoriali del Governo).
In buona sostanza la funzione di accompagnamento dovrebbe compendiare le attività già previste per favorire e sviluppare l’integrazione sociale degli stranieri (ex art. 42 del T.U.) avuto particolare riguardo al percorso iniziale dell’ingresso nel nostro paese dello straniero approfondendo ed ampliando la collaborazione con gli enti pubblici, le articolazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni (es. corsi di lingua, formazione, per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di discriminazione).
L’accesso ai flussi è interdetto (le istanze sono irricevibili) alle aziende per le quali i datori di lavoro si siano macchiati di reati correlati al lavoro o anche solamente datori che siano rinviati a giudizio o condannati con sentenza, anche non definitiva, per il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.); sono considerate irricevibili anche le istanze provenienti dai datori di lavoro rinviati a giudizio o condannati con sentenza anche non definitiva per i reati di: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “tratta di persone” (art. 601 c.p.), “acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.).
(M. Mazzanti)