Corsi Sanità Animale: Formazione obbligatoria operatori e professionisti degli animali.

Il Decreto del Ministero della Salute del 06 settembre 2023, stabilisce l’obbligo ad acquisire, mantenere e sviluppare conoscenze in materia di sanità animale in base al Regolamento 2016/429 “Normativa in materia di Sanità animale” per tutti gli operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R (Identificazione e Registrazione).

Pertanto, è obbligatoria la formazione per i seguenti soggetti:

• gli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN;

• gli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.

 

I corsi sono differenziati per specie o gruppi di specie differenti:

  • ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
  • pollame e altri volatili in cattività;
  • lagomorfi (conigli e lepri);
  • animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
  • animali di apicoltura;
  • animali di acquacoltura.

I corsi dovranno avere una durata di almeno diciotto ore, da svolgersi o in presenza, o da remoto, o in modalità mista.

Sono soggetti all’obbligo formativo anche gli operatori degli animali da compagnia quali:

  • Cani, gatti e furetti
  • Invertebrati e animali acquatici ornamentali
  • Anfibi e rettili
  • Volatili
  • Roditori e conigli.

I corsi, per queste tipologie di gruppi/specie dovranno avere una durata minima di otto ore.

Al termine del corso, a seguito del superamento di una prova finale, viene consegnata l’attestazione che sarà necessaria in caso di controllo.

Per gli operatori ed i professionisti in attività, l’obbligo formativo deve essere assolto entro il 31/12/2025.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’assolvimento dell’obbligo formativo sarà condizione indispensabile per la registrazione in BDN e nel Sistema I&R dell’allevamento.

Sono esclusi da tale adempimento, gli operatori che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022 a condizione che la suddetta formazione includa i contenuti previsti dal D.M. del 06 settembre 2023 e gli operatori che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

Si comunica inoltre che Confagricoltura ha sottoscritto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) apposita convenzione per la fornitura di corsi di formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona. Per conoscere i dettagli, i corsi attivati e i relativi costi riservati agli aderenti alla convenzione, potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.

Inoltre, in Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati anche dall’ente Dinamica per maggiori informazioni potete consultare il link https://www.dinamica-fp.com/cat/finanziamento/regolamentata/.

Il Ministero della Salute ha chiarito, che l’obbligo formativo è in capo a:

  • Rappresentate legare nel caso in cui l’operatore sia una persona giuridica, il quale può delegare ad ottemperare all’obbligo formativo previsto per gli operatori, la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome.
  • qualora l’operatore soggetto all’obbligo formativo sia una persona fisica e risulti registrato in BDN con tale ruolo per più stabilimenti, oltre a dover essere formato egli stesso, può individuare per ogni stabilimento la persona fisica che seguirà i corsi di formazione per gli operatori, in quanto si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti.

Si fa presente, che l’operatore, o suo delegato o, laddove individuata, la persona che in ogni stabilimento si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti, sono tenuti a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle specifiche mansioni svolte.

(S. Santoni)