Aziende faunistico venatorie.

Nella finanziaria 2026, tra i 973 commi che compongono le 160 pagine del testo bollinato attualmente all’esame del Parlamento, si prevede un significativo passaggio normativo teso a chiarire la natura delle aziende faunistico venatorie, le tanto vituperate (in passato) “riserve di caccia”. Per contestualizzare l’istituto non è inutile rammentare le origini storiche delle riserve che hanno le radici nel medioevo poiché al servizio della caccia dei nobili e dei signori feudali. In ogni caso le riserve, anche nel lontano medioevo, hanno inscindibilmente svolto altre e più “sociali” funzioni, in specie per la conservazione della fauna selvatica e la protezione della fauna dalla caccia incontrollata e massiva e dal bracconaggio; le riserve di caccia in alcuni ambiti territoriali furono vocate alla produzione di carne di selvaggina a vantaggio delle popolazioni locali.

In passato già si era accentuato il ruolo delle riserve nell’ambito della ricerca scientifica, di fatto le riserve, in nuce, hanno rappresentato un primo elemento per la protezione degli ambienti naturali, svolgendo funzioni maieutiche, educando e sensibilizzando le popolazioni locali circa il valore della conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali.

Dal punto di vista giuridico è importante notare come le riserve di caccia abbiano sempre rappresentato una fortissima limitazione del diritto di proprietà: storicamente, infatti, i proprietari dei terreni non hanno mai concretamente potuto vietare ai cacciatori l’ingresso sui propri fondi agricoli; il principio formò oggetto di discussione già nel primo codice civile unitario del 1865 che, pur salvaguardando le normative locali sulla caccia, all’art. 712, introduceva alcuni limiti (sancendo sostanzialmente lo jus probibendi) stabilendo che “Non è tuttavia lecito introdursi nel fondo altri contro il divieto del possessore”. Successivamente con la Legge 24 giugno 1923 n. 1420 recante “ Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia” vennero sancite regole più moderne in tema faunistico venatorio arrivando, al demanio pubblico forestale si assegnava il ruolo di rifugio e ripopolamento della selvaggina, prevedendo che in ogni provincia si dovesse implementare un luogo atto allo scopo, ai privati anche consorziati era concesso di istituire bandite di caccia comportanti, per chiunque, il divieto di caccia; istituite anche le riserve di caccia (art. 8) comportanti limitazioni, essendo necessario – per l’ingresso nella riserva – il consenso del proprietario del terreno; definite poi norme per l’esercizio venatorio nell’ambito della riserva, come (art. 19) nell’ambito generale mediante un apposito calendario; altra norma (art. 21) stabiliva sostanzialmente l’abolizione del pregresso divieto di ingresso sui fondi privati, seppur a determinate condizioni (terreni incolti, assenza di colture in campo, ambiti paludosi e vallivi, nelle zone umide), vietate (art. 22) alcune metodologie di caccia (reti, richiami vivi, uccellagione ecc..), per cacciare serviva (art. 15) infine un apposito permesso rilasciato dall’autorità. In definitiva con la citata legge venne abolito il diritto del proprietario di vietare l’ingresso nei fondi rimanendo interdetto l’accesso dei cacciatori privati nelle adiacenze delle case, ville, parchi, ai fondi chiusi come ai terreni nei quali erano presenti ed in atto coltivazioni.

La legge (come il correlativo Testo Unico, sulla protezione della fauna e per l’esercizio della caccia, del 1939) ha conservato validità sino a tempi recenti e fu sostanzialmente recepita dal codice civile che, all’art. 842, stabilisce il principio secondo cui “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. “Sulle riserve di caccia intervenne (a modifica del T.U. del 1939) la legge 2 agosto 1967 n. 799 che, all’art. 13, ebbe a chiarire che le ««riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l’irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie», attribuendo chiaramente poteri regolatori e concessori (dapprima allo Stato) e ora alle Regioni, sancendo un interesse pubblico preminente. Il pregiudizio nei confronti delle “riserve di caccia”, ritenute da alcuni mero vantaggio dei “ricchi”, risiede nello scambio sotteso alla normativa: per la conservazione e l’incremento della fauna selvatica locale, l’attività di facilitazione per consentire la sosta dei migratori, come per il ripristino di ambiti territoriali, la tutela degli habitat onde consentire la vita della alla fauna, come ancora per compensare gli oneri correlati alle riserve (finanziarie e tecnico-produttive) poste in capo ai concessionari, la pubblica amministrazione concede agli stessi l’esclusivo diritto di caccia. La precedente legislazione sostanzialmente fondava sulle riserve di caccia private la migliore e compatibile gestione del patrimonio faunistico teso all’ incremento delle specie cacciabili, alla tutela degli ambienti naturalistici ed ecologici.

Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 viene ridisegnato, allo scopo della più accentuata tutela della fauna – che diventa (art. 1) patrimonio indisponibile dello Stato – il quadro normativo sostanzialmente delegando alle Regioni tutta la gestione amministrativa della materia (art. 5) e definendo per gli interventi nel settore della caccia (art. 6) la istituzione di oasi di protezione e sosta, zone di ripopolamento e cattura,centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, zone di addestramento cani; affidata alle associazioni (art. 15) la gestione sociale del territorio.

Il punto, peraltro, più rilevante per le riserve di caccia si trova all’art. 36 della legge secondo cui in sostituzione delle riserve, nate nel medioevo, nascono le aziende faunistico-venatorie che hanno come scopo “il mantenimento, l’organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell’incremento della fauna selvatica” anche attraverso “piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche”. Ancora più pregnante risulta la successiva legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che, con l’art. 16, disciplina ulteriormente le aziende faunistico venatorie (come enti senza fini di lucro) e la caccia all’interno delle stesse; la norma definisce anche le aziende agri-turistico-venatorie “ai fini di impresa agricola”, sottoposte a procedure autorizzative regionali (e tassa di concessione); in tali aziende sono consentiti sia l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento; le aziende agri-turistico-venatorie devono, secondo legge, essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico, coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero in aree dismesse da interventi agricoli, per inciso ancora le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive dovranno comprendere necessariamente bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento.

Le fonti normative appaiono oggi datate e probabilmente da aggiornare, anche alla luce delle competenze legislative regionali in materia, ex art. 117 Cost., sempre più pervasive, anche in considerazione della incertezza normativa, sotto il profilo fiscale, che da sempre è propria del settore faunistico ed in specie delle aziende faunistico venatorie, in se’ considerate, sino ad oggi, soggetti senza scopo di lucro.

Con la finanziaria 2026 (al comma 788) viene introdotta una norma che tende ad equiparare le aziende faunistico venatorie alle imprese che potranno essere organizzate, nel segno della multifunzionalità, sotto forma di impresa individuale o collettiva, consentendo la valorizzazione, soprattutto nelle zone svantaggiate delle aziende in senso turistico (come già oggi per l’enoturismo) o per lo sfruttamento economico della selvaggina.

Nel concreto la previsione contempla, integrando il comma 1 dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l’inserimento della lettera a-bis) che consente di “autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale.

Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento” e della lettera a-ter) che consente di “autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis”.

Con tale previsione si dovrebbe risolvere il contenzioso (con l’ l’Agenzia delle Entrate) in atto proprio in merito al trattamento fiscale delle entrate economiche conseguenti alla attività svolta dalle aziende e derivanti dall’attività venatoria e dai servizi correlati: con questa nuova disposizione la finanziaria tali cespiti saranno da considerarsi come redditi derivanti dall’esercizio dell’attività propria dell’impresa agricola poiché esplicate, ex art. 2125 cod. civ., dall’imprenditore agricolo in via complementare. Tale previsione peraltro abbisognerà di una (non facile) normativa regionale, a completamento della scarna regola introdotta, al fine da dare corpo sul territorio alla istituzione della nuova tipologia di ente venatorio, non più privo di scopi lucrativi ma pienamente inserito nel contesto dell’impresa.

(M. Mazzanti)