Attività società agricola: sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna Bologna, Sez. XIV, Sent., (data ud. 08/04/2024) 03/07/2024, n. 633 .

Interessante pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna; con sentenza del  3 luglio 2024, n. 633 (data udienza 8 aprile 2024) è stata fornita una interpretazione, di uno spessore non indifferente, in merito alla esclusività delle attività agricole se esercitate  da società.

Il caso è relativo ad una società agricola (esercente la attività di riproduzione delle piante) che era parallelamente titolare di partecipazioni in due diverse società commerciali. Secondo l’Agenzia delle Entrate la predetta situazione faceva venire meno il requisito dell’esclusività dell’attività agricola, come viceversa normativamente previsto nel caso in cui si volesse optare per “l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR, con conseguente necessità di determinazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie”.

A seguito delle procedure accertative l’ufficio contestava il comportamento aziendale, ritenendo che la società non potesse più godere del beneficio della tassazione su base catastale, rideterminando, in via  analitica, il reddito imponibile ed accertando le relative maggiori imposte e l’IRES. Resisteva all’accertamento la società, successivamente addivenendosi ad una pronuncia favorevole da parte della adita Commissione tributaria provinciale, sentenza poi impugnata in sede di appello dalla Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Ufficio la sentenza della CTP in primo grado era erronea poiché resa in violazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 99 del 2004 e dell’art. 32 TUIR ritenendo non apprezzato correttamente, poiché ritenuto non vincolante, il dato normativo relativo al presupposto dell’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola, ai fini della possibilità di determinare il reddito prodotto sulla base delle risultanze catastali. Secondo l’Ufficio infatti “ la possibilità di ricorrere alla tassazione di favore prevista dall’art. 32 TUIR è concessa alle sole società agricole che esercitino esclusivamente attività agricola”.   L’Agenzia delle Entrate (circolare 50/E del 2010), aveva espresso tale interpretazione precisando sul punto in questione che “la detenzione da parte di una società agricola di partecipazioni sociali non riconducibili a società anch’esse agricole è lesiva del requisito di esclusività”.

 

Secondo la impugnata sentenza emessa dalla CTP,  viceversa, “non perde la qualifica di imprenditore agricolo la società che possieda partecipazioni marginali e strumentali in altre società di capitali le quali non alterano l’oggetto della società, che rimane di natura esclusivamente agricola, specialmente se, come nel caso di specie, le medesime partecipazioni sono giustificate da ragioni di ricerca e sperimentazione nello stesso settore del vivaismo. L’eventuale percezione di utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali rileva sotto il profilo finanziario, ma non risente della natura dell’attività svolta dalla partecipata.”

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna  ha affrontato la vicenda partendo dall’assunto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 secondo cui  “La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola.

Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché’ di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché’ i ricavi derivanti della locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

Partendo da tale presupposto la Corte ha condiviso l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della ulteriore considerazione secondo la quale la possibilità di optare per la tassazione del reddito su base catastale costituisce una agevolazione per l’impresa agricola esercitata in forma collettiva, dovendosi ritenere  le norme che consentono ciò regole di stretta interpretazione (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2024, n.4530; id., sez. trib., 13/05/2021, n.12852).

La odierna sentenza quindi sancisce inequivocabilmente che non è possibile allargare il perimetro delle attività ammesse oltre a quelle indicate dalla norma citata, pure se asseritamente connesse a quella agricola svolta in via principale, né può assumere rilievo il dato quantitativo degli utili conseguiti dalle partecipazioni in società commerciali.

Osserva altresì la Corte come il tema della esclusività in senso effettivo e non formale, ai fini dell’agevolazione, sia stato acclarato anche in altre ipotesi impositive come ad esempio nel caso della imposta di registro o per il caso delle locazioni dei beni strumentali per un importo che superi la soglia innanzi vista.

Secondo i giudici emiliani “ la modifica dell’art. 2 D. Lgs. n. 99/2004, introdotta dall’art. 36, comma 8, D.L. n. 179 del 2012, nel prevedere una diversa agevolazione in materia di tassazione dei redditi, ha definito il contenuto semantico dell’esclusivo esercizio dell’attività agricola, stabilendo che la locazione infra soglia non rappresenta attività distrattiva da quest’ultimo; ne consegue che la locazione dei beni strumentali per un importo che supera la soglia determina, quale effetto derivato, il venir meno dell’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola che consente, unitamente agli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2 D. Lgs. n. 99/2004, il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in capo alle società di persone (Cassazione civile sez. trib., 03/05/2023, n.11583).”

La tesi della società secondo la quale le “partecipazioni in società commerciali, essendo  marginali, non avrebbero mutato il proprio oggetto sociale giacché la partecipazione in altra società deve implicare una sostanziale prevalenza dell’attività della partecipata rispetto a quella statutaria, prevalenza esclusa nel caso in esame”  non è stata apprezzata dai giudici tributari di appello ritenendo che, nel caso dedotto,  non era in discussione la modifica dell’oggetto sociale della società partecipante ma si doveva stabilire il difetto eventuale dell’esclusività dell’attività agricola, “esclusività che viene meno anche a prescindere da una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale, nonché a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività commerciale della partecipata rispetto a quella agricola”.

(M. Mazzanti)