APPALTI ILLECITI – SOMMINISTRAZIONE – INTERMEDIAZIONE DI PERSONALE

Il quadro sanzionatorio penale e pecuniario

La legge n. 199/2016 ha introdotto norme molto severe in materia di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, modificando anche l’art. 603 bis del Codice penale.

Sulla base delle nuove regole, è iniziato un importante lavorio investigativo e di controllo. L’attenzione degli enti vigilanti, in particolare dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – ITL, è finalizzata al controllo delle forme di interposizione illecita che spesso sono favorite da enti, società e cooperative, non dotate di reale organizzazione e di adeguate garanzie ed autorizzazioni. Ultimamente, anche in relazione ad eventi infortunistici di assoluta gravità e rilievo, sotto la lente sono finiti i c.d. “Appalti di servizi illeciti”.

In agricoltura la materia è complessa, ancorché sia da specificare come la normativa non interessi gli appalti di servizio che tradizionalmente si definiscono come “contoterzismo” (per semina, aratura, trebbiatura e quanto altro). La fonte normativa è data dall’art. 1655 c.c., secondo cui “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro”.

Ancora rilevante è l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), in relazione all’art. 18 dello stesso decreto, più volte modificato medio tempore. Importanti le modifiche apportate dal recente D.L. n. 19/2024 conv. in legge n. 56/2024. Vediamo i principali istituti e le relative sanzioni previste dal 2 marzo 2024 anche tenendo conto della nota INL n. 1133 del 24 giugno 2024. Per i casi di somministrazione illecita, l’art. 18 D.lgs. n. 276/2003 (commi 1 e 2) punisce con la sanzione pecuniaria proporzionale (ammenda), in alternativa alla pena detentiva dell’arresto (mesi uno) chiunque svolga senza autorizzazione le attività previste dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto nonché l’azienda utilizzatrice dei servizi forniti da soggetti non autorizzati o in violazione dei limiti previsti.  Le sanzioni previste per i casi di appalto e distacco illeciti (art. 18 comma, 5 bis, in rapporto all’art. 29, comma 1 dello stesso decreto) colpiscono sia l’utilizzatore (che occupa il personale in azienda) che il somministratore (poiché fornisce all’azienda manodopera tramite un contratto di appalto privo dei requisiti di legge); in sostanza il contratto di appalto o il distacco sono penalmente rilevanti se non sono utilizzati per nascondere una mera somministrazione di manodopera.

Viceversa, non pare penalmente rilevante il contratto di appalto che preveda un trattamento economico sfavorevole rispetto a quello applicato nel settore e nella zona.  I costi sostenuti dall’utilizzatore della manodopera illegittimamente somministrata tramite un contratto di appalto illecito sono non deducibili, e le relative fatture emesse dall’appaltatore sono considerate false.

Ciò comporta che la deduzione di tali costi integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.  Vediamo in concreto il quadro sanzionatorio secondo il nuovo art. 18 del D.Lgs. 276/2003.

Intermediario fornitore 

L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e di selezione del personale, è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; l’esercizio non autorizzato dell’attività di agenzia di intermediazione prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 1.500 euro fino a 7.500 euro.

L’esercizio non autorizzato senza scopo di lucro delle attività svolte dalle agenzie di intermediazione è punito con la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 600 a 3.000 euro. L’esercizio non autorizzato delle attività di agenzia ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 900 a 4.500 euro; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da 300 a 1.500 euro.

Azienda utilizzatrice

Nuovo anche il regime sanzionatorio applicabile all’azienda utilizzatrice che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti normativi stabiliti; prevista la pena dell’arresto fino a un mese o, in alternativa, di un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

Per gli appalti e distacchi illeciti a carico sia dell’utilizzatore che del committente è prevista la pena dell’arresto fino a un mese ovvero alternativamente dell’ammenda di 60 euro per ciascun dipendente e per ogni giornata di lavoro.

In caso di somministrazione fraudolenta, invece, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ogni giorno di somministrazione.

Previsto per le sanzioni pecuniarie proporzionali, comunque, una sanzione minima di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, indipendentemente dalla proporzionalità.

Possibili in casi speciali ulteriori aumenti alle sanzioni:

  •  aumento pari al 20% della pena pecuniaria quando nei tre anni precedenti l’azienda sia stata destinataria di sanzioni penali per gli stessi illeciti;
  • in caso di sfruttamento di minori.

Si segnala infine, soprattutto per le realtà aziendali strutturate in forma societaria, che La somministrazione e l’appalto illecito possono riverberarsi anche sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (ex art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Sul punto si tenga conto che secondo la Cassazione (pronuncia Cass. pen. 27 gennaio 2022 n. 16302) il soggetto beneficiario della illecita somministrazione di manodopera commette il reato di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 qualora dichiari, in detrazione, un debito IVA riferibile ad un appalto illecito volto ad occultare una somministrazione irregolare di personale.

Sul tema ancora si veda la recente sentenza della Cassazione (Cass. civ 24 luglio 2024 n. 20591) relativamente alla indeducibilità ai fini fiscali IVA delle perdette prestazioni nell’ambito di un appalto labour intensive.

)M. Mazzanti)