Previdenza complementare: riflessi sul mondo agricolo per lavoratori e aziende

Il 1° luglio 2026 è entrata in pieno vigore la riforma della previdenza complementare prevista (per i lavoratori del settore privato) nella legge di bilancio dello scorso dicembre. Come è noto la modifica della normativa si sostanzia nella

iscrizione automatica (iscrizione tacita) del dipendente al fondo di previdenza complementare di riferimento in assenza di esplicito rifiuto (meccanismo del silenzio-assenso) da parte del lavoratore entro il termine di 60 giorni dall’assunzione.

A seguito della riforma il datore di lavoro, in caso di nuova assunzione, ha l’onere di fornire al dipendente una informativa dettagliata relativamente al meccanismo di adesione automatica, alle scelte disponibili, alle tempistiche, in merito alle forme pensionistiche di destinazione esistenti sulla base del contratto collettivo applicato dal datore (se esistenti anche del livello sia aziendale che territoriale) nonché a consegnare al lavoratore il modulo per la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto – TFR; in merito al predetto modulo si osserva che dal 5 luglio scorso è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (sezione Previdenza complementare) un modello provvisorio del modulo utile per l’azienda onde acquisire la dichiarazione dei dipendenti circa la  destinazione del trattamento di fine rapporto – TFR; la modulistica definitiva sarà da approvare con successivo decreto ministeriale. Il modulo predisposto si compone di una parte informativa da consegnare all’interessato e da sezioni differenziate in relazione alla posizione del lavoratore (neoassunto o già stato in forza e ora riassunto in azienda) per acquisite i desiderata del dipendente in ordine alle opzioni (da esercitare entro 60 giorni dall’assunzione) relativamente alla destinazione del TFR e alla possibile adesione alla previdenza complementare. In pratica entro il predetto termine il dipendente ha l’onere di scelta in merito alla destinazione del proprio TFR e cioè se lasciare la somma in azienda presso il datore di lavoro o se devolvere il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare. Mancando una scelta espressa entro i 60 giorni si avrà l’adesione automatica del dipendente alla forma pensionistica individuata in base al CCNL applicabile in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per le aziende obbligate se hanno più di 50 dipendenti), consegnando il TFR al fondo di previdenza complementare. Si rammenta che anche nel caso di scelta “aziendale” il dipendente ha sempre la possibilità di cambiare orientamento circa la devoluzione del TFR, avendo questi la facoltà di iscriversi ad un fondo pensione liberamente scelto sul mercato o al fondo contrattuale settoriale previsto dal CCNL di riferimento o dai contratti di secondo livello. Ovviamente i lavoratori “non di prima assunzione” dovranno tenere conto delle loro pregresse decisioni, compilando la modulistica con precisione ed in sintonia con la eventuale precedente scelta di adesione a forme pensionistiche complementari, non potendosi mai (essendo la precedente scelta irrevocabile) devolvere (lasciandolo) il TFR all’azienda.

Il meccanismo individuato dalla riforma appare semplice: se il dipendente nei dati termini di 60 giorni nulla dice si avrà il silenzio assenso con la adesione tacita automatica alla previdenza complementare cui sarà devoluta sia la quota di contribuzione posta in capo (dai contratti collettivi) al datore di lavoro e sia la quota a carico del lavoratore così come l’intero TFR. La norma pone in capo al datore di lavoro altri compiti: questi dovrà conservare la dichiarazione del lavoratore ed il modello apposito compilato, in caso il dipendente scelga di lasciare il TFR in azienda, ovvero dovrà comunicare al Fondo di destinazione, in caso di silenzio assenso, l’adesione automatica del lavoratore; i relativi pagamenti (TFR maturando, contributi datore e lavoratore) scattano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprensivi di arretrati. Il dipendente potrà, previa comunicazione al datore,  non versare la contribuzione a  carico  nel caso in cui  il suo salario sia inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (7.101,12 euro e pari a 13 mensilità da 546,24).

Rammentiamo che le regole sulla previdenza complementare si applicano a tutti i lavoratori dipendenti  e per il settore anche al personale avventizio (operai a tempo determinato e stagionali); in specie relativamente ai rapporti a termine si precisa che l’adesione automatica (silenzio assenso) si ha unicamente se il rapporto di lavoro abbia una durata superiore ai 60 giorni,  sempre salva la possibilità di adesione espressa.

Nel comparto agricolo esiste un unico fondo negoziale denominato “Agrifondo” promosso contrattualmente  da Confagricoltura, Coldiretti, Cia-Agricoltori, FLAI-CGIL, FAI CISL, UILA UIL, Confederdia per la parte impiegatizia); si rammenta che il recente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, rinnovato con accordo del 28 maggio 2026, ha previsto la possibilità di aderire ad Agrifondo con una quota pari ad almeno il 50% del TFR maturando.

Quanto sopra non comporta, per i dipendenti in forza, alcun adempimento.

 

(M. Mazzanti)