Con messaggio n. 2021 del 17.06.2026 l’INPS ha riassunto le norme concernenti la cumulabilità tra il trattamento pensionistico ed i compensi percepiti per prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LoAgri) che, come noto, si sviluppa entro il limite di 45 giornate annue, in relazione alla precedente circolare INPS n. 102/2023, precisando che, in caso di superamento del predetto limite, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tale ipotesi, ove previsto dalla disciplina del trattamento pensionistico in godimento, trova nuovamente applicazione il regime di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, con effetto decorrente dal primo giorno della prestazione lavorativa.
Nel messaggio, opportunamente, si puntualizzano le condizioni di applicabilità dell’Istituto; possono essere infatti “assunti” con il contratto “LoAgri” in specie i soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da Inps o dalle Casse “privatizzate”; non possono svolgere tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni;
- disoccupati, percettori di NASPI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;
- giovani con meno di venticinque anni, iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno.
Salvo che per le figure dei pensionati, è necessaria anche l’assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro “occasionale”.
In conclusione il messaggio INPS precisa che i trattamenti pensionistici possono essere cumulati con i compensi derivanti da prestazioni LoAgri anche successivamente al 2024, qualora si tratti di:
a)pensione anticipata lavoratori precoci di cui all’art.1, commi da 199 a 205, della legge n.232/2016;
b)pensione “quota 100” di cui all’art.14 D.L. n.4/2019 conv. con mod. dalla legge n.26/2019 e ss.mm. (cfr. l’art.1, comma 87, della legge n.234/2021);
c)pensione anticipata flessibile di cui all’art.14.1 D.L. 4/20199, conv. con mod. dalla legge n.26/2019 e ss.mm (cfr. art.1, commi 283 e 284, della legge n.197/2022, art.1, comma 139, della legge n. 213/2023 e art. 1, comma 174, della legge n. 207/2024).
(M. Mazzanti)
