Cassazione – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. nel settore agricolo

Con una recentissima sentenza (n. 12685 del 7 aprile 2026) la Corte di Cassazione ha confermato, nel contesto dell’allargamento della disciplina repressiva a tutti i settori produttivi, le linee interpretative già adottate ai fini della configurabilità del reato; in concreto, secondo la corte poiché si concretizzi il reato non è sufficiente la mera necessità del lavoratore di percepire un reddito, ma è necessario accertare una concreta situazione di grave difficoltà o vulnerabilità idonea a limitare la libertà di autodeterminazione del lavoratore inducendolo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

 

Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, concernente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, è stato ridefinito il contorno del reato di “caporalato”, introducendo il reato di “sfruttamento”, con rilevante inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari.

La norma, nel mantenere sostanzialmente il reato di intermediazione illecita (legge n. 148/2011), introduce la fattispecie relativa allo “sfruttamento del lavoro, che è astrattamente configurabile anche in assenza di “caporali” o “intermediazioni illecite” e potrà, quindi, riguardare anche lavoratori assunti mediante le ordinarie regole di reclutamento.

Punto qualificante della norma è, quindi, la ridefinizione “in pejus” dell’articolo previgente, avuto riguardo alla figura del datore di lavoro, in precedenza sottoposto eventualmente unicamente alle regole del “concorso nel reato”, ex art. 110 c.p. Il reato di sfruttamento del lavoro si verifica quando chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione ……………… (e cioè attraverso i caporali, ndr.), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

La norma definisce alcuni “indici” c.d. di sfruttamento e cioè degli indicatori, fondati in genere su norme di carattere contrattuale organizzative ed economiche.

Secondo la legge, infatti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni dell’alloggio degradanti.

Si ha, quindi, “sfruttamento” quando il lavoratore sia “reiteratamente” retribuito in modo palesemente difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero quando vengono “reiteratamente” violate le norme in materia di orario di lavoro straordinario non pagato, mancanza del riposo settimanale / domenicale oppure non siano riconosciute le ferie. In caso di “retribuzione inferiore al contratto” o violazione delle norme in materia di orario di lavoro, la “sistematicità”, che era prevista nel vecchio art. 603 bis, che è un comportamento costante nel tempo, conforme ad un metodo, cede il passo alla “reiterazione”, che è la mera ripetizione dell’azione (anche due sole volte, in astratto).

Da notare che per la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza (che costituiscono un ulteriore e distinto indice di “sfruttamento”), non è richiesta nemmeno la reiterazione; basta perciò anche una sola violazione della complessa disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, perché possa realizzarsi, in astratto, tale condizione di sfruttamento.

 

 

La sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026 è rilevante poiché vengono chiariti alcuni aspetti interpretativi proprio in relazione agli indicatori sintomatici dello sfruttamento, nel contesto (astrattamente civilistico e contrattuale) della gestione (scorretta) dell’orario lavorativo attuata dal datore mediante sotto-registrazione sistematica dell’orario di lavoro, mancato riconoscimento del lavoro straordinario, notturno e festivo, mancata corresponsione del premio di risultato (in un contesto vessatorio e con minacce di licenziamento).

La Cassazione preliminarmente delinea l’ambito applicativo dell’art. 603-bis c.p. stabilendo che il concetto di “manodopera” non è limitato ai comparti agricolo o industriale, ma si estende a tutte le ipotesi di “utilizzazione o impiego di lavoratori subordinati addetti ad attività prevalentemente manuali, indipendentemente dal settore economico di appartenenza”; la sentenza si pone in continuità con la precedente pronunzia della Corte n. 43662/2024 (concernente l’esclusione dell’applicabilità del 603 bis c.p. ai lavoratori intellettuali) e concretamente estende la disciplina punitiva non solo al settore agricolo, ma anche attività di logistica, ristorazione, distribuzione commerciale, imprese di pulizia e in astratto a tutti i contesti caratterizzati dall’impiego di lavoro subordinato manuale.

La sentenza conferma che pur avendo la legge previsto alcuni indici – quali la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nella reiterata violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e ferie, nelle violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nella sottoposizione del lavoratore a condizioni degradanti di lavoro, sorveglianza o alloggio -tra loro alternativi, essendo infatti sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei quattro (se connotato da adeguata gravità e significatività) per perfezionare la fattispecie di reato, l’elencazione di legge non ha carattere tassativo, essendo facoltà del giudice considerare ulteriori condotte, ancorchè non tipizzate se suscettibili di integrare una situazione di sfruttamento.

La sentenza in commento è molto importante poiché chiarisce alcuni aspetti interpretativi relativamente alla retribuzione ed alle violazioni relative all’orario di lavoro; secondo la Cassazione, ai fini della valutazione discriminante tra illeciti penali e violazioni giuslavoristiche o amministrative, la singola irregolarità non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato, essendo necessaria una reiterazione della condotta tale da evidenziare uno sfruttamento della condizione di vulnerabilità del lavoratore; in particolare in tema economico secondo la Corte non è sufficiente la sproporzione retributiva ad esempio stabilita con un mero raffronto aritmetico tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto previsto dal contratto collettivo applicabile, dovendosi viceversa effettuare valutazione complessiva delle concrete modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, considerando nel contesto fattuale l’effettivo orario di lavoro svolto, l’eventuale mancato godimento di pause, riposi e ferie, il carico di lavoro richiesto, le modalità organizzative adottate e le condizioni complessive nelle quali la prestazione viene resa.

Per inciso nemmeno dirimente, al fine di integrare la fattispecie penale, parrebbe l’ipotesi di situazioni occasionali di “lavoro degradante” se in assenza di effettivi pericoli per la salute o sicurezza del lavoratore.

Ancora più rilevante la motivazione relativa allo stato di bisogno, essenziale affinchè vi sia concretamente il reato; secondo la Cassazione la mera dipendenza economica del lavoratore dal reddito da lavoro o la difficoltà di reperire una diversa occupazione non definisce lo stato di bisogno che deve invece consistere in una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, concretamente idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione del lavoratore e a indurlo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose; in sostanza per aversi lo stato di bisogno non è necessario uno stato di assoluta indigenza o di totale assenza di alternative, come nemmeno è sufficiente il semplice bisogno di lavorare per vivere: la cassazione sancisce al riguardo che il giudice è tenuto, nel caso individuale sottoposto al vaglio dell’autorità, ad operare una valutazione oggettiva delle condizioni economiche e personali dei singoli lavoratori, superando presunzioni generiche. L’art. 603 bis c.p., va quindi letto alla luce dei suesposti principi dovendosi ricercare l’effettività della lesione, la concreta compromissione del bene giuridico protetto dalla norma che è sostanziato dalla dignità del lavoratore e dalla libera capacità dello stesso di autodeterminazione nelle scelte lavorative.

(M. Mazzanti)