Il 28 maggio scorso è stato rinnovato il C.C.N.L. relativo agli operai del settore agricolo.
Il nuovo contratto, che ha valore per il quadriennio 2026 – 2029, si applica ad 1.000.000 di dipendenti ed a 170.000 aziende datrici.
Vediamo i punti più salienti.
Aumenti retributivi: previsto un aumento del 5,1% per il biennio 2026/2027, suddiviso in due soluzioni 3,4% dal 1° giugno 2026, 1,7% dal 1° gennaio 2027. Non sono previsti né arretrati né una tantum.
Modificato in parte l’art. 21 (come l’art. 22 per i florovivaisti) del previgente C.C.N.L. allo scopo di” fidelizzare” il personale a tempo determinato, rispondendo alle sempre più crescenti difficoltà di reperimento della manodopera. In particolare, si sottolinea come per il personale “avventizio” (ex art. 21, comma 8, lettera b), sia prevista, in via sperimentale anni 2027 – 2029, la possibilità di definire contratti a termine, con garanzie occupazionali di almeno 100 giornate annue, di durata triennale da svolgersi nell’ambito di tre distinti rapporti annuali consecutivi; con un’opportuna dichiarazione a verbale, le parti stipulanti ribadiscono che il rapporto di lavoro sperimentale di cui si tratta è da considerarsi a tutti gli effetti un contratto a se stante, nell’ambito dell’arco temporale di tre anni, quale contratto di lavoro a tempo determinato annuale, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione agricola per tutte le giornate non lavorate in analogia a quanto chiarito dal mess. INPS n. 2239 del 30/03/2015, con riferimento alla forma contrattuale prevista dall’art. 5 del D.L. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014; in relazione a ciò, le parti si attiveranno presso le amministrazioni competenti affinché, entro il 31 dicembre 2026, si è chiarita la possibilità di accedere alla indennità di disoccupazione agricola.
Parimenti, e sempre nel contesto della predetta fidelizzazione, all’art. 54 bis, si è definito un “elemento aggiuntivo della retribuzione” nella misura dello 0,4% del salario contrattuale, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che hanno svolto presso la stessa azienda per almeno tre anni consecutivi almeno 150 giornate.
Apportate significative modifiche anche alla disciplina delle convenzioni, per rendere lo strumento di programmazione delle assunzioni aziendalmente concretamente più fruibile.
Avuto riguardo alla recente normativa sul “giusto salario” (D.L. governativo n. 62/2026), il C.C.N.L. in esame ha sancito (art. 50 bis) i criteri per definire il “Trattamento Economico Complessivo” – TEC.
Il Trattamento Economico Complessivo per gli operai agricoli è, infatti, composto dal salario contrattuale definito dai contratti provinciali; generi in natura o valore corrispettivo; tredicesima e quattordicesima mensilità; ferie, scatti di anzianità (per gli operai a tempo determinato queste voci sono conglobate nel 3° elemento) ; welfare contrattuale integrativo a livello nazionale erogato dall’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) – comprensivo del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (F.I.S.A.); Fondo nazionale di previdenza complementare (Agrifondo) ; welfare contrattuale integrativo a livello territoriale corrisposto dagli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali (EBAT) / Cassa Extra Legem; maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal CPL (ad esempio per lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni); erogazioni legate alla produttività, alla qualità e ad altri elementi di competitività, nonché la specifica quota di trattamento economico eventualmente prevista in sostituzione delle citate erogazioni; elemento economico eventualmente corrisposto a compensazione del periodo di carenza contrattuale, altre indennità e trattamenti previsti dal CCNL o dal CPL.
Novità anche per il T.F.R. degli operai a tempo determinato; la norma conferma (in relazione a recenti interpretazioni INL) la possibilità, per le aziende, di corrispondere il compenso di fine rapporto congiuntamente alla retribuzione mensile. Al riguardo le parti hanno definito l’allegato 14 al CCNL; sulla base delle nuove regole, l’azienda corrisponderà al personale a tempo determinato, il T.F.R. al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di lavoro nell’arco dell’anno solare, l’importo del T.F.R., maturato di volta in volta, sarà evidenziato sul modello predisposto aziendalmente ed attestante l’ammontare del T.F.R. nei diversi periodi. Nel caso di unico e breve rapporto di lavoro il T.F.R. sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso; relativamente a ciò, le parti convengono che la precitata previsione collettiva (che consente di corrispondere il T.F..R congiuntamente alla retribuzione mensile) deve essere interpretata, per prassi consolidata o per previsione del contratto collettivo provinciale, nel senso che il T.F.R. può essere anticipato e corrisposto mensilmente per tutti gli operai a tempo determinato che svolgono attività di carattere stagionale.
Aggiornate le norme che disciplinano il livello di contrattazione collettiva provinciale, definendo (art. 93) un termine entro il quale debbono essere redatti i testi coordinati del CPL (con stampa – anche in lingua straniera – a cura degli enti bilaterali provinciali), anche al fine di rendere pubblici i contenuti normativi ed economici ed utili alla trasmissione alle amministrazioni (INPS, ITL, CNEL) in ottemperanza a quanto disposto dal cd. Decreto-legge 1° maggio (DL. N. 62/2026) anche per la determinazione del “giusto salario”.
Introdotta una norma che richiama le previsioni di cui all’art. 1362 c.c., in materia di interpretazione dei contratti.
Migliorie anche per le prestazioni di welfare contrattuale, in favore dei lavoratori che siano in condizioni di difficoltà; introdotte misure per i lavoratori stranieri: si segnala la possibilità di poter cumulare ferie permessi per recarsi nel proprio Paese; stabilito anche un permesso per il disbrigo delle pratiche connesse al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il trattamento economico delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica è stato equiparato, per gli OTI, a quello delle cd. festività nazionali (con corresponsione di 1/26 della retribuzione mensile in busta paga).
Nuove regole per la definizione a livello territoriale degli accordi per le emergenze climatiche.
Rinnovato anche l’accordo per le aziende di manutenzione del verde.
Pubblichiamo, di seguito, le nuove tabelle salariali per gli operai agricoli e gli operi florovivaisti




(M. Mazzanti)
