Legge annuale sulle piccole e medie imprese – Legge 11 marzo 2026, n. 34

Pubblicata la Legge n. 34 dell’11 marzo 2026 (in G.U. n° 68 del 23 marzo 2026) concernente la disciplina per le piccole e medie imprese. Alcune delle nuove regole sono applicabili anche alle aziende agricole.

Sicurezza del lavoro

Modificata, in alcuni rilevanti aspetti, la disciplina positiva in tema infortunistico (Testo Unico sicurezza).

Interessante (ed anche preoccupante) l’intervento in tema di lavoro agile che disciplina le norme in materia introducendo, con l’art. 11, nuovi oneri per i datori, in relazione al lavoro dei dipendenti svolto in modalità agile (c.d. Smart-working) e cioè in ambienti e luoghi, sovente domestici, i quali ovviamente non sono nella disponibilità (fattuale e giuridica) del datore di lavoro.

La regola introdotta onera il datore dell’assolvimento degli obblighi di salute e sicurezza nel contesto della prestazione lavorativa in modalità agile, in particolare con riferimento ad es. all’utilizzo dei videoterminali ed al rischio elettrico; il datore di lavoro all’uopo dovrà consegnare al dipendente una specifica informativa scritta (inviata per conoscenza anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS).

In precedenza l’art. 22 della L. n. 81/2017 prevedeva, in capo al datore, analogo obbligo (almeno annualmente) inerente la consegna, agli stessi soggetti, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità della prestazione; la nuova norma ribadisce ed accentua l’obbligo posto in capo al dipendente di pienamente cooperare con la parte datrice per la concreta attuazione delle misure di prevenzione infortunistica predisposte dal datore di lavoro; in virtù del portato normativo sono state introdotte sanzioni non irrilevanti di carattere penale; la violazione dell’obbligo di informazione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96 .

Di nuovo conio anche le regole in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; l’art. 12 della legge, modificando gli allegati previgenti, ricomprende ora tra le attrezzature da verificare periodicamente (e a cadenza triennale) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

Sulla base del dettato di cui all’art. 10, comma 1, vengono introdotte modifiche semplificatrici al D.Lgs n. 81/2008: concretamente, al fine di attenuare l’impatto delle normative di tutela infortunistica, l’INAIL dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le micro, piccole e medie imprese, individuando parametri per la effettiva applicazione delle regole a livello aziendale, onerando l’INAIL relativamente ad azioni di supporto in favore delle imprese per favorire, aziendalmente e sul piano gestionale e applicativo, l’adozione dei predetti modelli.

Intervento anche sulla formazione, la legge prevede la possibilità di effettuare l’addestramento del personale – definito come il “complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” – eventualmente mediante l’impiego di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, salvo l’obbligo di tracciare in un registro, anche informatizzato, le attività formative.

In materia assicurativa l’art. 9 della legge sancisce che non è previsto l’obbligo di assicurazione per i carrelli elevatori e le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, semprechè queste vengano utilizzate esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico (sufficiente una RC aziendale verso terzi).

Previdenza

Introdotto (con l’art. 6 della legge) sperimentalmente e per favorire per il ricambio generazionale (per gli anni 2026 e 2027) la possibilità, per i lavoratori assunti stabilmente, di trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino alla prima data utile per l’accesso alla pensione; ciò qualora contestualmente vi sia l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di altri lavoratori e con età non superiore a 34 anni.

La norma si applica nel limite massimo di 1.000 lavoratori e per lavoratori occupati presso datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 50 ai lavoratori AGO con anzianità INPS antecedente al 1° gennaio 1996 e che maturino i requisiti pensionistici (vecchiaia o anticipata) entro il 1° gennaio 2028.

La trasformazione del rapporto dovrà prevedere una diminuzione di orario sostanziale (tra il 25% e il 50%) e dovrà essere definita contrattualmente tra le parti con modalità tracciabili (possibili clausole flessibili ed elastiche).

La norma prevede misure di tutela per il lavoratore pensionando quali l’ esonero contributivo della quota INPS – IVS a carico del lavoratore nel limite massimo di € 3.000 annui; il riconoscimento della contribuzione figurativa per la parte di prestazione lavorativa non effettuata in ragione del calo di orario.

Al datore di lavoro per le nuove assunzioni (giovani di età non superiore a 34 anni) in affiancamento parallelo potranno essere consentite le agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Introdotta con l’articolo 10 (comma 3) la semplificazione degli adempimenti per i datori di lavoro agricolo in materia di iscrizione all’INPS, i quali avranno la possibilità di provvedere in via diretta all’iscrizione all’INPS (come per i casi di variazione o cessazione dell’attività) prescindendo dalla necessarietà della comunicazione unica al registro delle imprese (ComUnica). La prassi è introdotta anche per i lavoratori autonomi agricoli.

(M. Mazzanti