Buone notizie per le aziende agricole; l’INPS con la circolare n. 43/2026 del 7 aprile 2026, ha comunicato le aliquote contributive applicabili per l’anno in corso, alle aziende del settore primario che occupano operai a tempo determinato ed a tempo indeterminato; con la nota l’istituto rende noto in particolare la avvenuta revisione delle aliquote antinfortunistiche INAIL che porta, per i datori di lavoro agricoli, la diminuzione dell’importo da tariffare, passando dalla percentuale del 13,2435 alla percentuale dello 8,5.
Con la circolare in commento l’INPS ha altresì fornito le relative indicazioni operative.
La revisione delle aliquote antinfortunistiche era stata prevista, dall’anno 2026, nel contesto del D.L. n. 159/2025 (decreto sicurezza, poi convertito con Legge n. 198/2025); la materiale applicabilità della previsione normativa, favorevole alle aziende agricole, era stata posta in capo ad un emanando decreto interministeriale (Lavoro, MEF e Agricoltura) che ne avrebbe consentito l’attuazione.
Nelle more della prossima pubblicazione del predetto decreto l’INPS ha comunque dato applicazione alla revisione sulla base della precedente deliberazione INAIL del 2025 che adottava il provvedimento di riduzione dei contributi in agricoltura (delibera n. 147 del 21 luglio 2025) in ragione anche dei risultati della gestione.
La nuova misura dell’aliquota contributiva INAIL per i datori di lavoro che occupano operai, è quindi oggi pari a 8,5% (a fronte del previgente valore del 13,2435%), con una riduzione del costo del lavoro di quasi 5 punti per i datori operanti in zone ordinarie.
Rammentiamo che il beneficio sul costo del lavoro per i datori di lavoro agricoli con aziende che occupano manodopera in zone svantaggiate e montane sarà proporzionalmente ridotto.
Le previgenti aliquote per l’assistenza infortuni sul lavoro, applicate al settore dal 1° gennaio 2001 (Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%, Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%), erano definite sulla base dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Grande soddisfazione per l’orientamento INPS ha espresso Confagricoltura che da anni persegue l’obiettivo predetto presso tutte le sedi istituzionali competenti.
La revisione dei contributi in agricoltura determina ovviamente la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013 (in rapporto all’andamento gestionale).
La circolare INPS conferma poi il valore della contribuzione dovuta (ex art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 146/1997) al FPLD (fondo pensioni INPS), per la generalità dei datori di lavoro agricoli, che per l’anno 2026 determina l’aliquota contributiva fissata nella misura complessiva del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Nella circolare INPS si assicura poi come le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non abbiano subito variazioni anche in relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011) e già previsti per i territori particolarmente svantaggiati (ex Montani) nel 75% e per i territori svantaggiati nel 68%.
La nota dell’istituto conferma ancora la normativa contributiva e previdenziale applicabile ai lavoratori occupati come prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura con il rapporto LOAgri; come è noto infatti l’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), modificando l’articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha reso strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non avranno più valore di misura sperimentale; a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro i contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (definiti dall’INPS come OTDO) sono calcolati e tariffati dall’INPS sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato, con l’applicazione della aliquota determinata (ex art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010) per i territori svantaggiati.
(M. Mazzanti)
