Il 27 novembre 2025 il Senato ha votato la conversione in legge del D.L. 146/2025, relativo a “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
La nuova disciplina ha modificato in molte parti il sistema previgente, anche tenendo conto delle novità procedimentali messe in campo con il decreto flussi 2025 e medio tempore sperimentate in concreto.
Onde consentire i controlli antecedentemente al click day è stata confermata la precompilazione delle domande di nulla osta, così come il limite massimo di 3 domande per i datori di lavoro che presentino istanze in autonomia (qualificandosi cioè utenti privati) senza cioè il tramite di intermediari autorizzati.
Prevista la possibilità, per le domande precompilate per i flussi, di verifiche ispettive anticipate da parte dell’I.N.L – Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nelle more procedimentali inerenti sia la conversione del permesso di soggiorno, che in attesa del primo rilascio o del rinnovo sarà possibile per i datori di lavoro l’impiego del lavoratore straniero.
La legge di conversione proroga la sperimentazione (già prevista dal decreto flussi) per gli ingressi al di fuori delle quote, per il triennio 2026-2028 e per un massimo di 10 mila ingressi annui, dei lavoratori extracomunitari addetti all’assistenza di persone ultraottantenni, disabili e bambini da 0 a 6 anni.
Ancora in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2027) sono state previste facilitazioni per l’ingresso in Italia di lavoratori formati all’estero; il soggetto interessato potrà chiedere il visto d’ingresso entro 12 mesi.
Nell’ambito delle regole di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento è stata aumentata, ad un anno, la durata dei permessi di soggiorno in capo alle vittime di sfruttamento cui peraltro è esteso l’Assegno di Inclusione, così come alle vittime di tratta di esseri umani e/o di violenza domestica; sempre in tema sfruttamento la norma ha valorizzato ulteriormente il Tavolo Caporalato (“Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”) che potrà valersi della partecipazione degli enti religiosi; fissati poi nuovi criteri per l’accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.
Ampliati i termini, 150 giorni dalla richiesta, per l’eventuale rilascio del nulla osta utile al ricongiungimento familiare.
Prevista la possibilità, da parte ministeriale, di definire un contingente triennale di ingressi per soggetti che partecipino a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.
Dal punto di vista procedurale positivo appare l’allungamento del termine sia per la conferma dell’ interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, che passa da 7 a 15 giorni, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (da 8 a 15 giorni dall’ingresso in Italia).
Attualmente le regole inerenti il permesso di soggiorno sono contenute nell’art. 5 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998); il permesso legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano; il permesso di soggiorno è rilasciato per periodicità variabili in relazione ai motivi del soggiorno.
D’ordinario possono stare nel territorio Italiano i cittadini stranieri, entrati regolarmente, se siano muniti di permesso di soggiorno, o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso di soggiorno o analogo titolo se rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea.
Una volta entrati in Italia tutti gli stranieri debbono richiedere, al questore, il permesso di soggiorno entro otto giorni conformemente alle attività previste dal visto di ingresso.
Non più consentito il permesso di soggiorno “per motivi umanitari” (abrogato dal D.L. 113/2018) che poteva essere rilasciato a stranieri in situazioni di pericolo, vulnerabilità, condizioni di salute o età avanzata, disastri ambientali, o instabilità politica nel Paese di provenienza

Parallelamente molto positivo appare il nuovo decreto flussi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre scorso. Per il triennio 2026-2028 infatti sono previste 497.550 quote di cui 164.850 per l’anno 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028 (per lavoro subordinato, autonomo e stagionale); per il lavoro stagionale, anche agricolo, il decreto prevede in specie 88.000 ingressi per il 2026, 89.000 per il 2027 e 90.000 per il 2028.
In particolare per il lavoro stagionale, anche agricolo, per il 2026 sono previsti 12.600 ingressi in favore di cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Per lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan o cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sono previsti dal DPCM, sempre per il 2026, 5.000 ingressi in favore di cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; il DPCM prevede ancora 47.000 ingressi per i lavoratori le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e cioè da Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.
Numeri similari per il 2027 e 2028. Definite, allo scopo di assicurare un equilibrio tra fabbisogni occupazionali, sostenibilità sociale e contrasto all’irregolarità, le modalità di conversione di alcuni permessi di soggiorno già rilasciati in permessi per lavoro.
Come noto la fase di precompilazione dei moduli di domanda (con l’applicativo disponibile sul portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm ed accesso consentito a operatori in possesso di identità SPID o CIE) è iniziata il 23 ottobre scorso e si è chiusa alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.
Successivamente le domande saranno da trasmette con modalità telematiche secondo il calendario dei click day; il primo click day per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale 2026, relativamente al settore agricolo, è previsto per il 12 gennaio 2026.
Le domande ulteriori per il 2026 potranno essere trasmessi sempre tramite il Portale ALI del Ministero dell’Interno: dalle ore 9.00 del 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico, dalle ore 9.00 del 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, o li sottoscriveranno nel periodo di vigenza del decreto, dalle ore 9.00 del 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.
Per tutte le informazioni circa la presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote si veda la Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
Le novità sono state accolte positivamente da tutte le organizzazioni agricole; secondo Confagricoltura molto positivo appare l’allungamento del termine sia per la conferma dell’interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, che passa da 7 a 15 giorni, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (da 8 a 15 giorni dall’ingresso in Italia).
Di rilievo ancora le novità che riguardano i lavoratori formati nel Paese di provenienza che potranno contribuire a incentivare ulteriormente questa particolare modalità di ingresso in Italia. In una nota Confagricoltura precisa come in Italia sono un milione gli addetti in agricoltura, di cui 1/3 stranieri, così come il fabbisogno sia di circa 100.000 stagionali annui.
Secondo Cia-Agricoltori Italiani l’approvazione del nuovo Decreto Flussi rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle procedure e nella definizione di una programmazione triennale degli ingressi di lavoratori stranieri nel settore agricolo.
Tuttavia, secondo CIA, permangono gravi criticità nella gestione delle tempistiche necessarie per rispondere ai bisogni reali delle aziende agricole.
(M. Mazzanti)
