“Granaio d’Italia”: registrazione obbligatoria delle acquisizioni e delle cessioni di cereali.

Si ricorda l’obbligo di gestione del registro di carico e scarico dei cereali, sul portale SIAN, al seguente link https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali 

I soggetti obbligati alla tenuta di tale Registro, sono esclusivamente le imprese che, “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali. Rientrano pertanto nell’obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture. Sono esentati dall’obbligo di registrazione i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli, per cui sussiste l’obbligo di registrazione (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:

  • 30 tonnellate annue per il frumento duro;
  • 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
  • 80 tonnellate annue per il mais
  • 40 tonnellate annue per l’orzo;
  • 60 tonnellate annue per il sorgo;
  • 30 tonnellate annue per l’avena;
  • 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

 

Sono registrate la quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).

La registrazione delle operazioni va effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno,30 settembre e 31 dicembre.

Pertanto, il prossimo trimestre da annotare e comunicare al Sian è quello che va dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2025, quindi, per evitare sanzioni, le prossime comunicazioni al Sian andranno effettuate entro il 20 gennaio 2026.

Esclusioni

Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

  • le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
  • gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
  • tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
  • i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
  • i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

Sanzioni

La norma prevede sanzioni amministrative di importo variabile, da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, in base al tipo di irregolarità.

Per maggiori informazioni potete consultare il portale SIAN al link: https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali

oppure potete contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento

(S. Santoni)