Agricampeggi: nuove regole catastali e scadenza al 15 dicembre 2025

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità in materia catastale per gli agricampeggi, ossia le aree attrezzate per l’ospitalità all’aperto gestite da aziende agricole nell’ambito dell’attività agrituristica (Legge 96/2006).
Le disposizioni derivano dal cosiddetto Decreto Omnibus (DL 113/2024) e richiedono, entro il 15 dicembre 2025, un adeguamento della situazione catastale da parte delle aziende interessate.

COSA CAMBIA

La principale novità riguarda la determinazione della rendita catastale: roulotte, caravan, camper e case mobili non concorrono più alla valutazione catastale, anche quando collocate stabilmente nelle piazzole.
Per contro, viene introdotto un nuovo criterio di valorizzazione delle aree destinate al pernottamento, che dovranno essere rivalutate rispetto al valore di mercato nelle seguenti misure:
+85% per le aree attrezzate con impianti e servizi (allaccio elettrico, acqua, scarichi, ecc.);
+55% per le aree destinate al pernottamento ma non attrezzate.

Sono considerate “attrezzate” anche le zone servite da impianti centralizzati, non necessariamente presenti sulla singola piazzola.

PERCHÉ LA NORMA RIGUARDA GLI AGRICOLTORI

La disciplina non si applica solo ai campeggi turistici tradizionali, ma anche agli agricampeggi gestiti da imprenditori agricoli, e quindi interessa pienamente l’attività agrituristica.

Una novità rilevante soprattutto per le aziende che stanno investendo in turismo rurale, turismo lento e accoglienza itinerante.

OBBLIGHI E TEMPISTICHE

 

Le imprese devono procedere all’aggiornamento catastale della propria struttura entro il 15 dicembre 2025.
Gli aggiornamenti, se presentati entro tale termine, avranno effetto retroattivo dall’1 gennaio 2025.
Restano soggetti alle regole ordinarie di accatastamento i fabbricati accessori come blocchi servizi, tettoie, reception e bar.

A CHI RIVOLGERSI

L’aggiornamento catastale richiede competenze tecniche specifiche (Pre.Geo e Do.C.Fa).
Si consiglia pertanto di rivolgersi a professionisti abilitati, quali: tecnici catastali e topografi; geometri, periti agrari, ingegneri e architetti abilitati alla presentazione di pratiche Pre.Geo e Do.C.Fa;
L’associazione può fornire orientamento preliminare, ma la presentazione degli atti compete esclusivamente a professionisti tecnici.

SANZIONI

Il mancato aggiornamento comporta:
sanzione da € 1.032 a € 8.264; possibile aggiornamento d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, con costi a carico dell’azienda.

(M. Casali)