Il 28 ottobre 2025 l’INPS ha emanato la circolare n. 139, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l’accesso al “Nuovo Bonus Mamme” previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
Possono accedere al beneficio le lavoratrici madri che:
- abbiano almeno due figli;
- siano in un rapporto di lavoro dipendente (pubblico o privato, esclusi i rapporti di lavoro domestico) oppure siano lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (comprese casse professionali e Gestione Separata);
- abbiano un reddito da lavoro (dipendente + autonomo, rilevante ai fini IRPEF) non superiore a 40.000 euro annui
Termini d’età e condizioni particolari:
- Per le madri con due figli, il beneficio spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio più piccolo.
- Per le madri con tre o più figli, il bonus spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, a condizione che non siano titolari di contratto a tempo indeterminato per i mesi in cui tale contratto è attivo.
L’importo del contributo è pari a 40 euro al mese (o per frazione di mese) per ogni mese di lavoro o attività autonoma svolta nel corso del 2025. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione entro dicembre 2025 oppure entro febbraio 2026 per le domande presentate successivamente.
La domanda dovrà essere presentata attraverso i canali dell’INPS oppure tramite il ns patronato Enapa, scrivere a bologna@enapa.it
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato nei 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, da presentare domanda entro il 07 dicembre p.v., con la possibilità per le beneficiarie che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2025 di presentare domanda entro 31 gennaio 2026.
Nel caso in cui il requisito del numero dei figli si perfezioni nel corso dell’anno (nascita, adozione, affidamento), il diritto al bonus decorre dal mese della perfezione del requisito.
Il bonus non è rilevante ai fini fiscali (non concorre alla formazione del reddito) né ai fini contributivi.
(E. Sangiorgi)
