Si ricorda che, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi della condizionalità rafforzata, al fine di assicurare una copertura vegetale nel periodo più sensibile, sia sui seminativi che sulle superfici a colture permanenti (frutteti e vigneti, salvo deroghe in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti), devono mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’ intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1.
Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).
Per maggiori informazioni si prega di contattare il Tecnico dell’ufficio zona di riferimento .
(S. Santoni)