Lavoratori extracomunitari – conversione del permesso di soggiorno.

Con recente nota il  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del n. 10 del 5 maggio 2025,  (circolare emessa a cura Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie)  sono stati forniti chiarimenti relativamente alla facoltà, prevista in capo ai  lavoratori extracomunitari i quali  abbiano, medio tempore,  richiesto la conversione di un precedente permesso di soggiorno stagionale, di essere occupati,  nell’ambito  dell’iter istruttorio ed in attesa del responso da parte degli enti preposti.

Con la nota ministeriale si tende ad uniformare il comportamento degli ispettorati del lavoro territoriali non sempre sul punto coerenti ed univoci; in sostanza il ministero chiarisce come l’istanza di conversione del permesso configuri un procedimento amministrativo non preclusivo  della regolarità del soggiorno e quindi non impediente il diritto di prestare, da parte del lavoratore extracomunitario, una attività lavorativa.

Secondo la circolare ministeriale al caso si applica il disposto di cui all’art. 5, c. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni …. il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”. Per scrupolo e completezza  si rammenta che il comma nove del medesimo articolo 5, prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.

In buona sostanza quindi il lavoratore extracomunitario per tutto il tempo necessario, all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro – ITL  competente, per definire l’istanza inerente alla richiesta di conversione, potrà essere legittimamente occupato presso le aziende agricole.

Si ricorda infine che con il recente decreto flussi è stata sancita la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato prescindendo dai vincoli previsti per le quote annuali (D.L. n. 145/2024  conv. in  legge n. 187/2024).

(M. Mazzanti)