Bandi SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”, e SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”

Ricordiamo innanzitutto che l’avvio del processo di insediamento è identificato nel momento di apertura della partita IVA, o in quello di modifica societaria nell’ipotesi di insediamento del giovane in società preesistente. Ciò deve avvenire inderogabilmente entro i 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di premio.

Il processo di insediamento comprende ulteriori fasi, quali l’iscrizione alla CCIAA e l’iscrizione all’INPS, e si intende concluso a seguito della piena attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà inderogabilmente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di richiesta premio.

Qualora il giovane non si insedi come unico capo dell’impresa, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria adottata.

 

Sono beneficiari del tipo di intervento SRE01 persone fisiche che si insediano in agricoltura assumendo la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta e presentano domanda di premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all’azienda agricola (PSA) indicati come “giovani agricoltori”. Sono beneficiarie del tipo d’intervento SRD01 le imprese agricole dei giovani agricoltori che all’atto della domanda di premio SRE01 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un Piano di Investimento (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale.

I soggetti richiedenti devono possedere i requisiti ed assumere gli impegni di seguito indicati:

  • essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 41 anni;
  • essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali, che vengono riconosciute in uno dei seguenti casi:
  • possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo conseguito in Italia ovvero all’estero, ma legalmente riconosciuto in Italia
  • possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, tenuti da Enti regionali accreditati.
  • possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, tenuti da Enti regionali accreditati
  • essere regolarmente iscritti all’INPS – gestione agricola, quali imprenditori agricoli;
  • impegnarsi a proseguire nella conduzione diretta dell’azienda oggetto dell’insediamento per 5 anni dalla concessione del premio; inoltre, nel corso di durata del vincolo alla conduzione non sono consentite operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni societarie.

Al fine di limitare il frazionamento fondiario, la costituzione della nuova azienda agricola da parte del giovane non deve derivare dalla suddivisione di un’azienda agricola preesistente in ambito familiare, di proprietà di parenti ed affini fino al 1° grado o di società in cui siano presenti parenti e affini fino al 1°grado.

Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui la nuova azienda derivi da cessione di parte dei terreni, condotti in affitto da società, di proprietà anche per quota di parenti/affini del richiedente fino al primo grado.

Il giovane deve inoltre entrare nella definizione di “Agricoltore in attività”, acquisendo, entro 18 mesi dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio, i requisiti previsti dalla disciplina nazionale e dalle circolari applicative.

Infine se non posseduta al momento di presentazione della domanda di sostegno, entro la conclusione del PSA il giovane dovrà acquisire la qualifica di Coltivatore Diretto o ottenere la certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

La realizzazione del PSA (e dell’eventuale PI) dovrà svilupparsi su un arco temporale massimo pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione del premio, prorogabili per cause di forza maggiore fino ad un massimo di 5 anni. La tempistica di realizzazione del PI dovrà essere coerente con il crono-programma delle azioni e degli investimenti contenuto nel PSA.

Il premio di primo insediamento ha l’importo pari a 60.000 Euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 50.000 Euro nelle altre zone. Il PI dovrà avere un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 20.000 Euro nelle altre zone, e l’aliquota di contribuzione è uguale al 50% della spesa ammissibile.

L’intervento è applicabile su tutto il territorio regionale.

La domanda di premio a valere sul tipo d’intervento SRE01 e l’eventuale domanda di contributo ad essa collegata sul tipo d’intervento SRD01 dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 16 maggio 2025.

Ѐ ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario per ogni anno di durata del PSA, qualora si rendano necessarie modifiche al PSA stesso (e al PI collegato, qualora ne ricorra il caso). Nell’anno in cui il PSA si conclude è ammessa la presentazione di una ulteriore richiesta di variante.

Gli uffici sono a disposizione per più precise informazioni.

(A. Caprara)