INPS – Nuovo regime sanzionatorio. EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA: Aziende Alluvionate Maggio 2023 – INPS Tariffazione Contributi Agricoli Unificati III trimestre 2024

Con messaggio n. 827 del 6 marzo 2025 la direzione generale inps ha diramato le disposizioni operative per l’utilizzo delle nuove funzioni procedurali per la gestione del comparto “agricoltura”. il messaggio riepiloga le modifiche apportate alla tariffazione della contribuzione agricola ed illustra il nuovo sistema sanzionatorio e di rateizzazione. particolarmente interessante la disciplina dettata in tema sanzionatorio in agricoltura.

 

  1. omissione contributiva (sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000).

Questo il nuovo regime sanzionatorio valevole  a partire dalla contribuzione relativa al trimestre  luglio, agosto e settembre 2024, tariffati con scadenza di pagamento 17 marzo 2025:

  • nel caso di pagamento in ritardo della contribuzione ordinaria rispetto alla scadenza prevista, se la stessa è integralmente versata entro i successivi 120 giorni, è calcolata una sanzione pari al tur fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta (oltre il tetto massimo maturano gli interessi di mora).
  • nel caso il pagamento avvenga con un ritardo superiore ai 120 giorni dalla data di scadenza, la sanzione applicata è pari al tur maggiorato del 5,5% fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta; se viene raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora
  1. evasione contributiva (sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

Il nuovo regime del ravvedimento operoso, che viene applicato ai periodi contributivi tardivi trasmessi spontaneamente entro dodici mesi dal termine di scadenza ordinario, prevede che:

  • nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il termine di scadenza indicato nella sezione “modalità di pagamento” del nuovo avviso di tariffazione (di cui si allega al presente messaggio il modello), si applica la sanzione per evasione nella misura ridotta corrispondente al tur maggiorato del 5,5%;
  • nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dal termine di pagamento sopra indicato, il calcolo delle sanzioni sarà effettuato al tasso del tur più la maggiorazione del 7,5 %;

il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’applicazione della ordinaria sanzione del 30% in ragione d’anno fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti; nel caso in cui venga raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

 

  1. accertamento contributivo (sanzioni civili in presenza di accertamento contributivo (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)

La lettera b-bis del comma 8, art. 116 legge 388/2000 si applica agli accertamenti d’ufficio e/o verbali ispettivi notificati a decorrere dal 1° settembre 2024. la norma prevede la riduzione del 50% delle sanzioni civili (per omissione oppure, a seconda dei casi, per evasione) purché il pagamento venga effettuato integralmente entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.

Il messaggio  chiarisce inoltre alcuni aspetti relativi all’adeguamento automatico dell’estratto conto aziendale, illustra i nuovi prospetti esposti nell’avviso di tariffazione, le regole per il calcolo  delle  quote integrative/associative e nuovi codici tributo, le novità inerenti le operazioni sui crediti e  le  rateazioni.

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Con altra comunicazione del 7 marzo 2025,  l’INPS ha illustrato le procedure adottate  in relazione  alle riduzioni contributive (analoghe  a quelle proprie delle zone svantaggiate) spettanti alle aziende  agricole dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana insediate nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023.

La nota chiarisce le  modalità di pagamento dei primi due trimestri 2024 già oggetto di sospensione. In specie si rileva come l’importo dell’esonero dovuto (rubricato “Emilia 2024”) per il  I ed il  II trimestre 2024 è rilevabile  dall’Estratto conto dell’azienda agricola cui si applica la misura agevolativa. Il pagamento è previsto utilizzando la codeline originarie (già comunicata dall’INPS in corrispondenza della tariffazione del I e del II trimestre 2024 e presente nel Cassetto previdenziale dell’azienda). Si rimarca come l’azienda potrà integrare la contribuzione INPS con quella accessoria.

L’INPS, per le aziende alluvionate aventi diritto all’esonero,  relativamente al III trimestre 2024 ha già provveduto ad adeguare la tariffazione secondo le nuove modalità.

(M. Mazzanti)