Si informano gli associati che l’art. 16-ter della Legge di Bilancio 2025 (Riordino delle detrazioni) prevede che gli oneri e le spese sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare massimo così specificato:
- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Tale ammontare viene così calcolato: moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- a) 50% se nel nucleo familiare non sono presenti figli
- b) 70% se nel nucleo familiare è presente un figlio
- c) 85% se nel nucleo familiare sono presenti due figli
- d) 100% se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.
(A. Filippetti)