In data 27/12/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Milleproroghe”, il quale contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di differimento di alcuni termini normativi, di cui si illustrano di seguito in maniera sintetica quelli più specificamente rivolti al settore agricolo.
È bene premettere che il testo del Decreto è attualmente in via di conversione entro il prossimo 25 febbraio e pertanto potrebbero essere inserite alcune nuove disposizioni, mentre altre già presenti potrebbero essere oggetto di emendamenti.
L’Art. 2, commi 2 e 3, conferma la prosecuzione delle misure di sostegno e assistenza per i soggetti beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina, prevedendo che i permessi di soggiorno in scadenza allo scorso 31 dicembre 2024 siano prorogati, su richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026.
In sede di richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, per l’attività effettivamente svolta, consentendone la stabilizzazione sul territorio italiano.
L’Art. 3, comma 1, prevede che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025, tenendo presente che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continui a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento e venga assicurato attraverso i registri esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca, ossia il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura (SIPA).
L’Art. 3, comma 10, rinvia al 1/01/2026 l’assoggettamento ad IVA, sia pure come operazioni esenti, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soci, associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria. In particolare, l’esenzione ex Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 si applicherà a decorrere dal 2026 alle operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti, le quali rimarranno fino al 31 dicembre 2025 escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.
L’Art. 13 prevede una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.
Il comma 111 dell’Art. 1 della Legge n. 213/2023 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”) che ha introdotto tale obbligo di copertura assicurativa per le imprese, prevede tuttavia che tali disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice Civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”).
L’Art. 14, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa, incluse le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali.
L’Art. 14, comma 2, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).
Tuttavia, come evidenziato nella stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, il recente Decreto Legislativo n. 190/2024 di riordino della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stata abrogata, la disciplina della DILA e l’Art. 7 del predetto decreto sottopone ora ad attività libera gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.
Di conseguenza, è prevedibile che la disposizione in commento sarà eliminata minarla in fase di conversione in legge del provvedimento.
L’Art. 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.
Di conseguenza, continuerà ad essere possibile, nei settori in cui la contrattazione collettiva non è ancora intervenuta, fino al 31 dicembre 2025, procedere alla stipula, alla proroga o al rinnovo di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e fino 24 mesi, individuando autonomamente le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che legittimano il rapporto.
Tuttavia, si evidenzia che per il settore agricolo la normativa in commento è applicabile esclusivamente agli impiegati e quadri agricoli, ma non agli operai, in quanto esclusi dall’Art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2015, in ragione delle particolarità che caratterizzano il lavoro agricolo.
Si ricorda, infine, che il recente accordo di rinnovo del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 18 giugno 2024 è intervenuto per individuare alcune causali per la stipula di contratti a termine anche oltre la durata di 12 mesi e sempre nel limite massimo dei 24 mesi.
L’Art. 19 estende, a regime, l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell’art. 8-ter, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legge n. 27/2019, consentendo, anche per gli esercizi 2025 e seguenti:
- a)l’estirpazione da parte del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo di terreni, previa comunicazione alla regione, di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, ad esclusione dei terreni situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni) in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività;
- b)ai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (Art. 20 del Decreto Legislativo n. 214/2005) con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, di essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’Articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ossia le piante “notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei” di Xylella fastidiosa. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
Non è stata invece oggetto di proroga l’agevolazione fiscale (comma 2-ter dell’art. 8-ter citato) che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fastidiosa, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o IAP di terreni agricoli interessati dalla Xylella aveva previsto, per il solo 2023, l’esenzione dall’imposta ipotecaria e da quella catastale e la applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Euro 200) nonché il dimezzamento degli oneri notarili per i trasferimenti di terreni di valore economico inferiore o uguale a Euro 50.000 e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari.
(C. Camerini)