Non cambia la norma, ma vengono però aggiornate le indicazioni operative.
E’ ciò che risulta da una delibera della Regione, entrata in vigore il 1° settembre 2024, che conferma l’impianto generale delle modalità di presentazione delle istanze, i requisiti necessari, le procedure e i controlli ma che porta alcune specifiche circa il riconoscimento di questa figura quando la stessa supporta una società.
Dalla lettura delle oltre 60 pagine di disposizioni (che si possono trovare nella versione integrale anche all’indirizzo https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/n-190-del-18-06-2024-parte-seconda/bollettino_view/++widget++form.widgets.pdf_firmato/@@download) emergono i seguenti punti significativi:
Affitti e regola del 10%: per le società, sia di persone che di capitali, non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole (requisito cogente) la locazione e l’affitto di fabbricati e terreni sempre che i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola. Il requisito di marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto non superi il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.
Attenzione quindi, solo per le società, ai valori degli affitti che, facendo decadere l’esclusività, potrebbero far decadere la qualifica.
Valore degli utili dello IAP: per le società semplici viene puntualizzato come il tempo di lavoro agricolo, oltre che ovviamente il reddito, sia imputato sulla base della percentuale di utili attributi a quel socio. Tutto ciò deve risultare da atti societari trascritti nei pubblici registri.
Attenzione quindi a quelle società di persone dove il socio IAP ha quote di utili bassi perché questo potrebbe ostacolare l’ottenimento della qualifica.
Attività extra- agricole svolte dallo IAP: non si modificano i fondamentali del 50% e 25% (nelle zone svantaggiate) ma vengono puntualizzate alcune situazioni che potrebbero accadere nelle società sia di persone che di capitali.
Viene stabilito, in primo luogo che le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato non rilevano ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro, così come non rilevano quelle attività compiute nell’adempimento di un incarico di rappresentanza conferito dalle organizzazioni professionali agricole (in questo caso verrà richiesta prova documentale del conferimento di delega alla rappresentanza da parte dell’organizzazione professionale).
Qualora però il richiedente sia anche amministratore di società non agricole è necessario, al fine di evitare calcoli automatici, produrre e tenere agli atti la documentazione acquisita dai registri della società attestante in numero di giornate lavorate per quella società non agricola (ad esempio verbali dei consigli con gli orari di durata degli stessi).
Detti documenti saranno determinanti al fine di quantificare l’impegno dello IAP in società non agricole. In assenza di tale documentazione viene generato un calcolo forfettario da parte degli organi ispettivi che, oltre ad essere abbastanza complicato, pare anche del tutto iniquo.
Socio d’opera: il socio d’opera può essere uno IAP la cui quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto. E’ quindi indispensabile formalizzare questo aspetto al fine di dare pari dignità in merito al raggiungimento della qualifica di IAP anche a questo particolare socio.
Utili amministratore nelle società di capitali agricole: in queste società la quota di reddito da attribuire all’amministratore corrisponderà all’entità dei compensi e delle remunerazioni effettive.
Non saranno pertanto idonei a conseguire il requisito gli amministratori che non percepiscono alcuna remunerazione per l’attività svolta.
Invitiamo, quindi ,i soci, soprattutto quelli che hanno interessenze societarie, a verificare la propria posizione alla luce di queste nuove indicazioni operative.
(M. Casali)