Decreto-legge 21 del 21.03.2021 – Crisi Ucraina

Il Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti:

● contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti;

● misure in tema di prezzi dell’energia;

● sostegni alle imprese;

● presidi a tutela delle imprese nazionali;

● accoglienza umanitaria.

Tra le altre cose, il decreto introduce una riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Di seguito si specificano gli articoli di maggior interesse per il settore agricolo.

Fisco e Lavoro

Art. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 26 ottobre 1995, n. 504. Ai sensi delle lettere a) e b) rideterminate:

○ per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri;

○ per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1000 litri.

Il successivo comma stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. Il decreto prevede quindi che le accise siano ridotte di 25 centesimi al litro, con una riduzione dei listini alla pompa pari a 30,5 centesimi di euro calcolando anche l’Iva.

Art. 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

È consentito alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.

Credito

Art. 5 (Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

Innalza il contributo per le imprese energivore dal 20 al 25%. Per le imprese gasivore aumentato dal 15 al 20%.

Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% in relazione allo stesso trimestre del 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022.

Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art.5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare 2022 per usi energetici diversi dall’uso termoelettrico, qualora il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Art. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l’utilizzabilità entro il 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas 6 naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Agricoltura

Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

Per le imprese esercenti attività agricola e di pesca è previsto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per la stessa attività, effettuato nel primo trimestre solare dell’anno.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

La disposizione mira al rafforzamento del fondo di garanzia ISMEA con una patrimonializzazione per ampliare l’operatività e prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La misura è volta a sostenere le PMI del settore penalizzate lizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le commodity. Si prevede, quindi, la possibilità di ristrutturare le esposizioni bancarie in essere.

Art. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

E’ previsto l’incremento del fondo emergenziale delle filiere in crisi per ulteriori 115 milioni, destinati in particolar modo alla filiera delle carni bovine e delle vacche da latte. Si attende un decreto attuativo del MiPAAF.

Art. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

La disposizione punta a favorire l’utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici.

Viene quindi ribadita la necessità e l’importanza di normare tali sottoprodotti anche nell’ambito dell’economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell’utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046

del 25 febbraio 2016.

Art. 22 (Credito d’imposta per IMU in comparto turismo)

Si prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese turistico ricettive in misura corrispondente al 50% dell’importo IMU versato a titolo di seconda rata per l’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l’attività ricettiva.

L’incentivo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Ulteriori disposizioni

Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

La noma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l’ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito.

Art. 7 (Trasparenza dei prezzi)

Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Si prevede la possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Inoltre, è previsto che i soggetti importatori di gas naturale comunichino al Ministero della Transizione ecologica (MiTE) e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

Si prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

SACE è posta a garanzia e come garante per gli istituti bancari affinché questi possano soddisfare le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione.

Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

La misura intende porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.  A tali fini, è prevista l’adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l’attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell’operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al MAECI almeno 10 giorni prima da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell’Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia.