SISTRI E MUD 2017.

SISTRI e MUD 2017.

Si avvisano gli associati che con Legge del 27 febbraio 2017, n. 19 che converte il decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244 è stato prorogato il termine di avvio del SISTRI , che diversamente dagli anni precedenti, slitta “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

Pertanto fino a tale data, vige l’obbligo di garantire la tracciabilità cartacea dei rifiuti tramite registro carico e scarico e formulario.

A tal proposito si ricorda la semplificazione introdotta con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 , che riconosce la possibilità per alcune categorie, tra cui le imprese agricole, di assolvere all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. La Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento (DG RIN) del Ministero dell’Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell’11 aprile 2016, ha confermato :“ le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori ) assolvono l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto “.Le sanzioni relative alla disciplina Sistri vengono prorogate ad eccezione delle sanzioni legate all’omessa iscrizione al sistema SISTRI per i soggetti obbligati e all’omesso pagamento del contributo annuale che va versato entro il 30 Aprile 2017. Ricordiamo inoltre che per le imprese non soggette all’esonero  , il 30 aprile 2017 posticipato, in quanto festivo, al 2 maggio 2017 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD 2017 pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016  i seguenti soggetti:

¨ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti

¨ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

¨ Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

¨ Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

I soggetti che producono nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata, in modalità

cartacea con raccomandata senza avviso di ricevimento, presso la camera di commercio competente, previo pagamento dei diritti di segreteria. Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente in via telematica.

Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2016 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all’Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta

porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL).

(S. Santoni)