C.P.L. PROVINCIA DI BOLOGNA – SIGLATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO 2016 – 2019 .

C.P.L. Provincia di Bologna – siglato l’accordo per il rinnovo 2016 – 2019 .

E’ stato sottoscritto, il 7 giugno 2017, presso la sede di Confagricoltura Bologna, il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna.

Il Contratto ha valore per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 ed è stato siglato dopo una laboriosa trattativa, durato oltre un anno.

Numerose le normative modificate rispetto al testo previgente.

Vediamo in sintesi i principali elementi scaturiti dalla negoziazione di II° livello.

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Tra le parti si è convenuta l’applicabilità del C.P.L. anche alle aziende vocate alla agricoltura sociale.

2) RELAZIONI SINDACALI – OSSERVATORIO UNICO

Di assoluto spessore la normativa convenuta in materia; si è dato corso ad un approfondimento circa i compiti degli enti di derivazione sindacale a carattere paritetico (Cassa ExtraLegem ridefinita come EBAT), con impulso alla bilateralità.

In particolare, alla nuova cassa ExtraLegem saranno devolute le attribuzioni di cui al D.m. 27/03/2013, il Welfare contrattuale e la gestione dei RLST. Definiti tempi e modalità per le modifiche statutarie e regolamentari della attuale Cassa ExtraLegem.

Stabilito, poi, nell’ambito della contribuzione ExtraLegem / EBAT una quota contributiva pari ad € 0,10 giornaliere, finalizzata a finanziare la bilateralità. Invariato il contributo ExtraLegem a giornata, confermato nella misura vigente dal 2013 (€ 0,75 giornaliere). Approfonditi i compiti dell’Osservatorio Unico (che comprende anche la cooperazione).

3) MERCATO DEL LAVORO

Convenute nuove norme in materia di part – time, con particolare riferimento alle attività temporanee od occasionali, in specie negli agriturismi, aziende con vendita diretta, maneggi, fattorie didattiche e nelle aziende similari; introdotte norme più flessibili per le aziende del settore agrituristico, in deroga a quanto previsto all’art. 17 del C.C.N.L..

4) STAFFETTA GENERAZIONALE

Stabilite norme per favorire il ricambio generazionale in agricoltura. in particolare, si è stabilito:

Prima Assunzione

Le parti, nell’intento di migliorare l’occupazione del settore e di disporre, nell’ambito delle politiche di “staffetta generazionale”, in affiancamento a dipendenti in forza, di nuove leve di lavoro con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione, convengono che a decorrere dal 01/06/2017 al personale di prima assunzione in azienda si applica, indipendentemente dalla mansioni di avviamento il salario previsto dal CPL 18/01/2013, art 17, per il livello Comune B, aumentato della quota del 2,5% di cui all’art. 23 del presente CPL e da eventuali aumenti salariali nazionali. Tale salario parametrale si applica per avviamenti al lavoro sino al raggiungimento di 3 mesi, anche frazionati, di lavoro. Nelle tabelle salariali sarà indicato a parte il corrispondente livello salariale.

In pratica a tale personale, di prima assunzione in azienda, è riconosciuto il salario orario del 1° livello categoriale, fissato con decorrenza dall’01/06/2017, in € 7,34.

5) RIASSUNZIONE

Limitato il diritto di riassunzione per gli operai a tempo determinato, attraverso norme tese a riconoscere la riassunzione solo al personale con sufficiente anzianità di servizio, allo scopo di privilegiare l’occupazione, in presenza di nuovi avviamenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, del personale più affidabile e già avviato in azienda, per almeno 78 giorni nell’anno precedente.

6) CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E ALTRE NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Notevolmente modificato il quadro classificatorio; ridefinito, con effetto 01/06/2017, il 1° livello Comune B; in particolare, rideterminata l’Area 3° come da testo che si riproduce:

area 3ª – declaratoria

Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Nell’ambito del presente C.P.L., pertanto, le varie aree ricomprendono i seguenti profili e parametri:

AREA 1 – comprende:           *Spec. super                  (7 liv. Paramet.)

                                               *Spec. intermedio         (6º liv. paramet.)

                                                *Specializzato             (5º liv. paramet.)
AREA 2 – comprende:         *Qual. super                 (4º liv. paramet.)
                                             *Qualificato                 (3º liv. paramet.)

AREA 3 – comprende:         *Comune A                  (2º liv. paramet.)

                                            * Comune B                 (1º liv. paramet.)

Ridefinito il 1° livello Classificatorio, introducendo nuovamente il salario di raccolta, come appresso:

1 livello: comune B

Appartengono al 1° livello parametrale Comune B, a partire dal 01/06/2017, i lavoratori addetti a mansioni esecutive generiche e semplici nell’ambito di una sola fase lavorativa come indicata all’atto dell’avviamento, comunque non richiedente alcun requisito professionale specifico o curriculare od esperienza pratica maturata; a titolo esemplificativo si individuano i seguenti profili, compiti e mansioni: raccolta generica alla rinfusa di prodotti agricoli ed ortofrutticoli, senza selezione e controllo.

Per quanto riguarda il vecchio assetto categoriale, legato alla categoria dei “non professionlizzati” si è stabilita una norma transitoria, ad esaurimento, come da testo che si riproduce:

norma transitoria – comune b ex art. 16 c.p.l. 18/01/2013

Con effetto dal 1° gennaio 2016, ai lavoratori assunti per la prima volta nell’azienda agricola si applica, indipendentemente dalle mansioni di avviamento, il salario orario previsto dal C.P.L. 18/01/2013, all’art. 17, per il 1° livello Comune B, nella misura vigente al 31/12/2015, cui sarà riconosciuto l’aumento percentuale di cui all’art. 23 che segue.

La permanenza del lavoratore nel presente ambito, ed il conseguente passaggio al livello/area contrattuale propria delle mansioni di assunzione, è stabilita come segue:

1) Al raggiungimento di 78 giornate lavorative in un anno;

2) Al raggiungimento di 151 giornate lavorative nel corso del biennio;

3) Al raggiungimento di 280 giornate lavorative;

4) Dopo 4 anni. Il passaggio di livello /area si intende con decorrenza dal mese successivo  alla maturazione di ciascun requisito, e comunque decorso il quadriennio. Le parti si danno atto che il precedente assetto categoriale, relativamente al Comune B, ex art. 16 CPL 18/01/2013, è in ruolo ad esaurimento e ciò sino al 30/11/2019.

Nelle tabelle salariali sarà indicato, a parte, il corrispondente livello salariale.

Stabilite nuove regole in caso di orario di lavoro, allargando la flessibilità  alle 85 ore annue; stabilite inoltre le nuove regole per lo straordinario, recependo in pieno il CCNL (3, 18, 300 ore); recepita altresì la normativa nazionale in materia di lavoro notturno. Stabilito inoltre per il contratto part – time nelle aziende agrituristiche e simili, maggiorazioni salariali derogatorie rispetto a quelle previste dal CCNL e dal precedente CPL.

7) PARTE ECONOMICA

Convenuto l’aumento salariale nella misura del 2,5%, sul salario tabellare al 31/12/2015, tale aumento decorre dal 01/06/2017. Non sono state riconosciuti arretrati o importi una tantum quale vacanza contrattuale. Stabilito il salario 7per la raccolta, pari ad € 8,00 all’ora, comprensivo di 3° elemento; il personale in norma transitoria sarà retribuito con un salario pari ad € 7,34, così come il personale in staffetta generazionale di 1° assunzione in azienda. Convenuta, altresì, un’importante norma in tema di calamità atmosferiche e per le situazioni di crisi: qualora si determinino eventi tali da compromettere i raccolti e conseguentemente i livello occupazionali, si darà corso, attraverso opportune convenzioni, ad accordi tesi a consentire la raccolta dei prodotti e fatti salvi unicamente i livelli salariali del contratto nazionale.

8) PARTE NORMATIVA

Convenute molte nuove regole in materia di sicurezza del lavoro, formazione e modalità di pagamento delle retribuzioni. Concordata una importante normativa in materia di appalti. Definita altresì, completamente, la parte relativa alle sanzioni disciplinari; ridefiniti i criteri per il pagamento dei contributi sindacali ex art. 86 del CCNL.

(M. Mazzanti)