Rottamazione-quinquies: Confagricoltura Piacenza informa le imprese agricole sulle nuove opportunità

Piacenza, 22 gennaio 2026 – Confagricoltura Piacenza informa le aziende agricole associate sulle principali novità introdotte dalla rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge 199/2025, che potrebbe rappresentare un’opportunità di interesse per alcune imprese con carichi pendenti presso l’Agente della riscossione.

La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 e consente, per quelli definibili, l’abbattimento di sanzioni amministrative, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e compensi di riscossione. La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ad illustrare i principali aspetti dell’istituto è Michela Filippi, consulente fiscale di Confagricoltura Piacenza, che sottolinea come «la rottamazione-quinquies possa costituire una valida opportunità per alcune aziende agricole che, negli anni, si sono trovate in difficoltà nella gestione di carichi pendenti presso l’Agente della riscossione».

Una volta presentata la domanda, entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo dovuto. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure tramite un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Un elemento di particolare rilievo riguarda le cause di decadenza dal beneficio. A differenza delle precedenti rottamazioni, la normativa prevede che la definizione agevolata decada solo in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive del piano, oppure dell’ultima rata, anche in caso di pagamento insufficiente. Non è prevista neppure alcuna tolleranza per i ritardi, nemmeno di pochi giorni.

Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno inoltre chiarito che, in caso di omissione di una rata intermedia, il pagamento della rata successiva viene imputato a copertura della precedente non pagata. «Questo meccanismo – evidenzia Filippi – può comportare, nei fatti, che il mancato pagamento della penultima rata determini la decadenza, poiché l’ultima risulta non versata. È quindi fondamentale prestare la massima attenzione al rispetto delle scadenze».

In caso di decadenza, il debito torna integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni, interessi e aggi di riscossione, e – come precisato nelle FAQ – non sarà più possibile ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

«Proprio per questi aspetti – conclude Michela Filippi – è importante che le imprese valutino con attenzione la propria capacità di sostenere il piano di pagamenti prima di aderire alla rottamazione».