Iscrizione al Rentri: accolta in Legge di Bilancio una richiesta di Confagricoltura

Piacenza, 9 gennaio 2026- Confagricoltura Piacenza informa che con la recente Legge di Bilancio è stata introdotta una modifica normativa di grande rilievo sul RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che va nella direzione più volte indicata e sostenuta da Confagricoltura per evitare inutili aggravamenti burocratici a carico delle imprese agricole.

La nuova disposizione interviene infatti a correggere un’incongruenza del quadro normativo, escludendo dall’obbligo di iscrizione al RENTRI e dal pagamento del contributo annuale quei soggetti che la normativa ambientale già esonera dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

In base alla norma approvata, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI: gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo complessivo inferiore a 8.000 euro; tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che scelgono di adempiere agli obblighi attraverso le modalità semplificate già previste dal D.lgs. 152/2006, ossia la conservazione in ordine cronologico e per tre anni dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) o dei documenti sostitutivi. Quest’ultima casistica riguarda, di fatto, una buona parte delle aziende agricole.

L’esenzione si applica anche alle aziende agricole che si sono già iscritte al RENTRI e hanno versato il contributo annuale. Su questo aspetto Confagricoltura, a livello nazionale, ha già avviato un confronto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per chiarire le modalità operative di cancellazione dal Registro.

Restano invece obbligati all’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che: producono rifiuti pericolosi, hanno un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro e non adottano le modalità semplificate previste dalla normativa.

Si ricorda inoltre che l’ultimo scaglione di soggetti obbligati (imprese con meno di 10 dipendenti) è entrato in vigore lo scorso 15 dicembre e dovrà completare l’iscrizione entro il 13 febbraio 2026, salvo rientrare nelle nuove casistiche di esclusione.

Confagricoltura Piacenza sottolinea come l’intervento normativo rappresenti un significativo risultato sindacale, ottenuto per garantire proporzionalità e semplificazione degli adempimenti ambientali per il settore agricolo.

 

Chiarimenti operativi sui formulari (FIR)

Le aziende agricole adottano la modalità semplificata se aderiscono a un circuito organizzato di raccolta. Non devono emettere il FIR, ma conservare il documento di trasporto o di conferimento rilasciato dal circuito stesso; se gestiscono in autonomia i propri rifiuti pericolosi, restano esentate dal RENTRI e dalla trasmissione digitale dei dati, ma i FIR vanno stampati dal portale e conservati in forma cartacea; se si avvalgono di una ditta terza per il trasporto, possono continuare a delegare al trasportatore la compilazione del FIR, fermo restando che la responsabilità delle informazioni riportate rimane in capo al produttore del rifiuto.

La “modalità semplificata” per le aziende agricole, prevista dall’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), rappresenta un regime di adempimenti ridotti per la gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, evitando la tenuta obbligatoria del registro di carico/scarico e la compilazione del MUD.

Cosa prevede esattamente: questa modalità consente di sostituire i registri cronologici completi con la semplice conservazione, per almeno tre anni, di documenti più snelli e operativi:

  • formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) o documenti sostitutivi, compilati in ordine cronologico all’atto di produzione, trasporto o conferimento dei rifiuti (art. 193, comma 1);
  • documenti di conferimento rilasciati da circuiti organizzati di raccolta o servizi pubblici, senza necessità di emettere autonomamente il FIR.

Si applica a tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che scelgono questa opzione, indipendentemente dal volume d’affari, e includono anche chi ha un fatturato inferiore a 8.000 euro annui (già esonerato per default).

 

Con l’emendamento della Legge di Bilancio 2026, chi adotta la modalità semplificata è escluso dall’iscrizione al RENTRI e dal pagamento del contributo annuale, eliminando la trasmissione digitale dei dati. Le aziende mantengono la responsabilità sul rifiuto (titolarità), ma possono delegare la fornitura FIR a trasportatori terzi o aderire a circuiti senza emettere FIR, conservando solo i documenti rilasciati.

 

Applicazione pratica per agricoltori

Autonoma: stampa FIR dal portale ufficiale, compila cartacei e conserva per 3 anni.

Circuito raccolta: solo conservazione documento conferimento.

Terzisti: Delega compilazione, ma verifica contenuti.