Pressing di Confagricoltura e arriva la buona notizia per l’Ecoschema 1 zootecnia della Pac

Lo scorso 5 agosto è stato pubblicato il DM interministeriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, relativo all’adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dell’Ecoschema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale”.

“Il decreto – spiega Susanna Franzini responsabile dei Servizi Tecnici di Confagricoltura Piacenza  – introduce un’importante semplificazione degli impegni dell’intervento, richiesta e suggerita anche da Confagricoltura, sostituendo il concetto di mediana con quello di soglia. È stata infatti individuata, al posto della mediana regionale, una soglia unica nazionale per ogni indirizzo produttivo. La novità non è di poco conto perché permetterà di ampliare la platea dei beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotici e di superare le criticità emerse per l’anno di domanda 2023 durante il quale era stata utilizzata la mediana regionale”.

“Come Confagricoltura – rileva Franzini – abbiamo in più sedi evidenziato la necessità di prevedere dei valori soglia anche a livello di categoria. Sul punto il Masaf si è riservato ulteriori valutazioni, anche in considerazione della complessità nel pervenire agli attuali valori soglia”.

La norma trova già applicazione per l’anno 2024 ed è strutturale. Per i dettagli è possibile consultare la normativa di riferimento: DM 353015 del 2 agosto 2024; Circolare Agea 61090 del 5 agosto 2024, sostituita dalla Circolare Agea 61335 del 6 agosto 2024.

Per il livello 1 dell’Ecoschema 1 e per l’anno di domanda 2024, sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l’anno precedente:

1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore (soglia) indicato dall’allegato XI per specie e orientamento produttivo;

2) hanno valori DDD superiori al valore indicato dall’allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022. Si noti, quindi, che la riduzione del 10% è rispetto ai valori del 2022.

Il decreto, in oggetto, oltre a modificare l’art. 17 del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022, relativo all’Ecoschema 1, introduce anche un ulteriore allegato al DM pagamenti diretti, contente la tabella con i valori soglia per ogni orientamento produttivo (v. Tabella)

“Invitiamo gli associati – conclude Franzini – a prendere visione, se occorre anche in collaborazione con il proprio veterinario aziendale, del valore soglia (o baseline della dose definita giornaliera– DDD) del proprio allevamento sul portale Classyfarm al fine di verificarne il posizionamento rispetto la soglia unica per indirizzo produttivo”.

Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD)