{"id":7018,"date":"2024-02-23T09:59:29","date_gmt":"2024-02-23T08:59:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=7018"},"modified":"2024-02-23T09:59:29","modified_gmt":"2024-02-23T08:59:29","slug":"legge-30-dicembre-2023-n-213-norme-in-materia-di-contribuzione-e-previdenza-e-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/legge-30-dicembre-2023-n-213-norme-in-materia-di-contribuzione-e-previdenza-e-fisco\/","title":{"rendered":"Legge 30 dicembre 2023, n. 213 &#8211; Norme in materia di contribuzione e previdenza e fisco."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><b>PARTE 1 &#8211; CONTRIBUTI E PREVIDENZA <\/b><\/p>\n<p><b>Riduzione del cuneo contributivo (art. 1, c. 15 )\u00a0 <\/b><\/p>\n<p>Il presente esonero (fissato all\u2019epoca allo 0,8%) gi\u00e0 era presente nella legge n. 234\/2021 (art. 1, c. 121) per retribuzioni di importo mensile fino a 2.692 euro, maggiorato a dicembre del rateo di tredicesima; l\u2019esonero, con la legge n. 142\/2022 (di conversione del \u201cdecreto aiuti bis\u201d, art. 20 D.L. n. 115\/2022), \u00e8 stato portato al 2% (dal 1\u00b0 luglio al 31 dicembre 2022).<\/p>\n<p>Nel 2023 l\u2019esonero venne prorogato (e aumentato al 3% per le retribuzioni non eccedente i 1.923 euro mensili) con due ulteriori provvedimenti (art. 1, c. 281, legge n.\u00a0 197\/2022) e poi con la legge n. 85\/2023 di conversione del D.L. n.48\/2023 (art. 39) che ha ulteriormente innalzato (dal 1\u00b0 luglio al 31 dicembre 2023) di 4 punti percentuali la riduzione sulla quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori introdotta dalla Legge di bilancio 2023.<\/p>\n<p>Con l\u2019odierno provvedimento l\u2019esonero contributivo \u00e8 prorogato nel 2024, unicamente per la quota a carico dei dipendenti per i soli contributi previdenziali IVS (invalidit\u00e0, vecchiaia e superstiti) nella seguente misura:<\/p>\n<ul>\n<li>6%\u00a0per una retribuzione imponibile mensile non eccedente 2.692 euro;<\/li>\n<li>7%\u00a0per una retribuzione imponibile mensile non eccedente 1.923 euro;<\/li>\n<\/ul>\n<p>come in passato la retribuzione imponibile \u00e8 calcolata per 13 mensilit\u00e0, al netto del rateo di tredicesima. Tutti i lavoratori (anche gli apprendisti) possono fruire dell\u2019esonero salvo i lavoratori domestici. Si segnala al riguardo la recente circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Compensazioni crediti contributivi INPS e INAIL (Art. 1, c. 94-98)\u00a0 <\/b><\/p>\n<p>La norma introduce rilevanti limitazioni per la compensazione (per i versamenti obbligatori) di crediti contributivi INPS e INAIL; la legge di bilancio stabilisce infatti con decorrenza dal 1\u00b0 luglio 2024:<\/p>\n<ol>\n<li><b>a) <\/b>l\u2019esclusione della possibilit\u00e0 di compensare i debiti superiori a 1000 euro (quando &#8211; se non sanati ex comma 94, lettera b &#8211; i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione);<\/li>\n<li><b>b) <\/b>la norma introduce l\u2019obbligo, per le compensazioni di crediti per contributi e premi nei confronti dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL, di utilizzare solo i servizi telematici dall\u2019Agenzia delle Entrate (comma 94, lettera a), anche per il\u00a0 pagamento con F24 (comma 95) e anche quando il\u00a0 saldo sia positivo (comma 95, lettera b).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per inciso la compensazione dei crediti maturati nei confronti dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL \u00e8 possibile (comma 97) solo dopo la presentazione della dichiarazione contributiva.<\/p>\n<p>Secondo la nuova disciplina (comma 1-bis\u00a0dell\u2019articolo 17 del D.lgs n. 241\/1997) in particolare \u00a0 la\u00a0compensazione dei crediti\u00a0 maturati a titolo di contributi nei confronti dell\u2019INPS, \u00e8 possibile dai datori di lavoro del settore agricoltura interessati, per la manodopera, ai CAU-INPS con decorrenza dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera da cui si evince il credito.<\/p>\n<p>Per l\u2019INAIL invece la norma prevede che la\u00a0compensazione\u00a0\u00e8 possibile solo\u00a0 se il credito sia certo, liquido ed esigibile\u00a0e registrato nei sistemi dell\u2019INAIL. E\u2019 di tutta evidenza come la concreta applicazione di tutte queste nuove e complesse regole sia subordinata alla emissione, da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, di circolari operative esplicative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Norme in materia pensionistica\u00a0 (Art. 1, c. 125)<\/b><\/p>\n<p>La legge di bilancio apporta numerose modifiche al sistema di calcolo pensionistico con il sistema contributivo.<\/p>\n<p><b>A) <\/b>accesso alla pensione di vecchiaia contributiva<\/p>\n<p>per i lavoratori che vanno in pensione con la liquidazione interamente\u00a0 contributiva (per chi ha cominciato a pagare dal 1\u00b0 gennaio 1996) il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue se l\u2019importo della pensione sia non inferiore all\u2019importo dell\u2019Assegno sociale (503,27 euro nel 2023) e non a 1,5 volte come in precedenza previsto (754,905 euro, nel 2023)<\/p>\n<p><b>B) <\/b>Pensione anticipata contributiva<\/p>\n<p>La nuova regola prevede, per il pensionamento anticipato nel sistema contributivo: l\u2019incremento dell\u2019importo soglia (da 2,8 volte a 3,0 volte l\u2019Assegno sociale) per un ammontare di 1.509,81 euro mensili);\u00a0 l\u2019importo soglia \u00e8 ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o pi\u00f9 figli; introdotto un tetto per il periodo di anticipo fino a 67 anni ( non potr\u00e0 essere maggiore di 2.818,7 euro per il 2023 (5 volte il trattamento minimo previsto); fissata una nuova finestra pensionistica (3 mesi dalla maturazione dei requisiti).<\/p>\n<p><b>C) <\/b>Adeguamenti per l\u2019incremento della speranza di vita<\/p>\n<p>con la finanziaria 2024 e\u2019 stato applicato al requisito di contribuzione (oggi 20 anni) fissato per il riconoscimento della pensione anticipata l\u2019adeguamento del trattamento pensionistico all\u2019evoluzione della speranza di vita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Riscatti a fini pensionistici dei periodi non coperti\u00a0 (Art. 1, c. 126-130) <\/b><\/p>\n<p>per il biennio 2024-2025 \u00e8 stata introdotta (sperimentalmente) la possibilit\u00e0 per i lavoratori (non titolari di pensione) INPS con il sistema contributivo (cio\u00e8 privi di versamenti al 31 dicembre 1995) di riscattare (per non pi\u00f9 di 5 anni anche non continuativi) eventuali periodi non coperti da contribuzione obbligatoria; la norma \u00e8 estesa anche a coloro originariamente non soggetti ad alcun obbligo contributivo antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2024 (come se fossero periodi di lavoro).<\/p>\n<p>Tale facolt\u00e0 \u00e8 quindi a favore degli iscritti all\u2019AGO per IVS, ai superstiti di dipendenti, agli iscritti in forme sostitutive ed esclusive dell\u2019 AGO, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), e agli\u00a0 iscritti\u00a0 alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della l. 335\/1995) se\u00a0 privi di anzianit\u00e0 contributiva al 31 dicembre 1995.<\/p>\n<p>Il riscatto potr\u00e0 essere richiesto a domanda dell\u2019assicurato interessato, dai superstiti o suoi parenti e affini entro il secondo grado. Il costo del riscatto per i dipendenti del settore privato (calcolato sull\u2019ultima retribuzione annua percepita prima della domanda di riscatto) potr\u00e0 essere coperto dal datore di lavoro, all\u2019uopo destinando eventuali\u00a0 premi di produzione spettanti al lavoratore; si rammenta, sul punto, che l\u2019onere sostenuto dal datore di lavoro sar\u00e0 deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorrer\u00e0 alla determinazione del reddito del lavoratore ex art. 51, comma 2, lett. a), del DPR 917\/1986 (TUIR). Il riscatto (semprech\u00e9 non sia utile per l\u2019immediato godimento pensionistico o per i versamenti volontari) potr\u00e0 essere saldato con unico pagamento oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Perequazione dei trattamenti pensionistici per l\u2019anno 2024 (Art.\u00a0 1, c. 134-135)\u00a0 <\/b><\/p>\n<p>Cambiato, per l\u2019anno 2024, il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, rispetto a quello vigente nel 2023 (art. 1, c. 309, legge n. 197\/2022), l\u2019aumento \u00e8 quindi previsto come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>per pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS (euro 563,74 nel 2023), incremento del 100%,<\/li>\n<li>per pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all\u2019importo complessivo dei trattamenti medesimi:<\/li>\n<\/ul>\n<p>*\u00a085% pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS,<\/p>\n<p>*\u00a053% oltre 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS,<\/p>\n<p>*\u00a047% oltre 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS,<\/p>\n<p>*\u00a037% oltre 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS,<\/p>\n<p>*\u00a022% oltre 10 volte il trattamento minimo INPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>APE sociale (art. 1 c. 136-137)<\/b><\/p>\n<p>l&#8217;APE sociale, misura introdotta, con legge n. 232\/2016, nel 2017 (che sembrava in procinto di cancellazione e pi\u00f9 volte prorogata) consiste in un\u2019indennit\u00e0 (corrisposta dall\u2019INPS) per particolari casistiche (disoccupati, invalidi civili, lavori gravosi, caregiver), per accompagnare costoro al conseguimento dei requisiti pensionistici utili.<\/p>\n<p>La finanziaria proroga, anche per l\u2019anno 2024, la cd. Ape sociale (\u201canticipo pensionistico\u201d), cambia solo il requisito anagrafico aumentato rispetto al precedente, si passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. La misura odierna \u00e8 incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvi i casi di redditi\u00a0 da lavoro autonomo occasionale, (con il limite di 5.000 euro lordi annui).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Quota 103 (art. 1, c. 139 e 140)<\/b><\/p>\n<p>Confermata nel 2024, per i lavoratori iscritti INPS nella gestione AGO (e forme esclusive e sostitutive) e per gli iscritti alla Gestione separata, la pensione anticipata flessibile semprech\u00e9 l\u2019interessato abbia almeno 62 anni e una anzianit\u00e0 contributiva minima di 41 anni.\u00a0 La norma prevede che il diritto, se maturato entro il 31 dicembre 2024, potr\u00e0 essere goduto successivamente.<\/p>\n<p>Cambiano alcune regole, rispetto a quelle del 2023 pi\u00f9 favorevoli, in particolare \u00e8\u00a0 previsto un calcolo pensionistico con il sistema di calcolo contributivo; un limite\u00a0 pari a 4 volte il trattamento minimo (prima 5), introdotta una finestra di\u00a0 7 mesi (3 mesi per maturazione nel\u00a0 2023).<\/p>\n<p>La stessa norma conferma l\u2019incentivo riconosciuto ai dipendenti che proseguano l\u2019attivit\u00e0 lavorativa e\u00a0 maturino nel 2024 i requisiti della nuova \u201cquota 103\u201d; costoro avranno la possibilit\u00e0 rimanere in servizio e di posticipare il pensionamento ed in busta paga riceveranno\u00a0 la\u00a0 somma corrispondente all\u2019aliquota contributiva posta a carico del lavoratore (9,19%) ovviamente il datore sar\u00e0 esonerato dal versamento.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b>PARTE 2 FISCO <\/b><\/p>\n<p><b>Fringe benefits\u00a0 e\u00a0 welfare aziendale\u00a0 (Art.\u00a0 1, c. 16 e 17) <\/b><\/p>\n<p>Unicamente per il corrente anno 2024 la legge prevede &#8211; in deroga all\u2019art. 51, comma 3, del TUIR &#8211; che entro il limite totale di 1.000 euro il valore dei beni ceduti ai lavoratori dipendenti e dei servizi loro prestati, non concorrono a formare il reddito; parimenti sono esclusi dall\u2019imponibile le somme erogate <b>\u00a0<\/b>o rimborsate, dai loro datori di lavoro, ai dipendenti per saldare le utenze domestiche dell\u2019acqua, per l\u2019energia elettrica e del gas; sono comprese anche\u00a0 le spese per l\u2019affitto e gli interessi sul mutuo se\u00a0 relative alla prima casa.<\/p>\n<p>Il limite \u00e8 aumentato a 2.000 euro per dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, semprech\u00e9 abbiano redditi non superiori a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili); relativamente a questa ultima fattispecie si ricorda che tale limite \u00e8 previsto solo quando il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto precisando, nella apposita autocertificazione,\u00a0 il codice fiscale dei figli.<\/p>\n<p>La norma in commento \u00e8 introdotta in via transitoria, come detto in espressa deroga all\u2019articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che normalmente prevede tale esenzione (<i>fringe benefits<\/i>) fino a 258,23 euro. Per completezza si ricorda che nel 2023 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits era fissata, per i soli lavoratori con figli a carico a 3.000 euro.<\/p>\n<p>Norme similari erano state previste in passato dal decreto Aiuti <i>bis<\/i> (art. 12 D.L. n. 115\/2022), dal Decreto Aiuti<i> quater<\/i> ( art. 3, c. 10, D.L. n. 176\/2022)\u00a0 ed infine\u00a0 dal Decreto Lavoro (art. 40 del D.L. n. 40\/2023). Rammentiamo che nel caso in cui il valore dei benefit, concessi dal datore di lavoro, sia superiore ai limiti previsti sar\u00e0 da sottoporre a fiscalit\u00e0 (rientrando il tutto nell\u2019imponibile fiscale e contributivo) il valore intero del benefit, compreso l\u2019ammontare in astratto escluso dalla odierna norma (circolare dell\u2019INPS n. 49 del 31 maggio 2023 e circolare Agenzia delle Entrate n.\u00a0 23\/E del 1\u00b0 agosto 2023). Si ricorda poi che la norma prevede un obbligo di informazione sindacale; i datori\u00a0 sono infatti tenuti, prima di applicare la normativa fiscale favorevole ai dipendenti, ad informare le rappresentanze sindacali unitarie RSU, quando presenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Detassazione 5% dei premi di produttivit\u00e0 (Art. 1, c.18)<\/b><\/p>\n<p>Sul punto si ricorda che la norma \u00e8 riferita ai premi di risultato\/produttivit\u00e0 intendendosi questi come una quota di remunerazione, in denaro, a carattere variabile e riferita strettamente al concreto raggiungimento di obiettivi (misurabili e astratti) di redditivit\u00e0, produttivit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro (Legge di Bilancio 2016).<\/p>\n<p>Confermata, per il corrente 2024, la riduzione gi\u00e0 prevista in precedenza (art. 1, c. 63, legge n. 197\/2022) per gli importi corrisposti ai dipendenti (soli datori privati) a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d\u2019impresa, questa passa\u00a0 dal 10% al 5% dell\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF.\u00a0 La misura compete solamente per i dipendenti che abbiano percepito, nel 2023,\u00a0 un importo non superiore ad 80.000 euro; l\u2019ammontare del premio\u00a0 potr\u00e0 essere nel massimo di 3.000 euro annui (4.000 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell\u2019organizzazione).<\/p>\n<p>L\u2019istituto premiale \u00e8 normato dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016; importanti anche le circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate (n. 28\/2016, n. 5\/2018) come le risposte ad interpello della stessa Agenzia (n. 265\/2022, n. 176\/2021).<\/p>\n<p>La materia \u00e8 alquanto complessa e per quanto attiene la definizione pattizia della premialit\u00e0 aziendale nel comparto agricolo, le organizzazioni datoriali e sindacali nazionali hanno adottato norme specifiche, allegate al CCNL operai agricoli, onde agevolare le proprie rispettive rappresentanze locali nel definire accordi territoriali per favorire l\u2019applicazione del regime fiscale agevolato ai dipendenti operai. Si ricorda che la norma istitutiva prevede che il premio di produttivit\u00e0, per essere fiscalmente agevolato, dovr\u00e0 essere istituito attraverso un contratto collettivo aziendale o territoriale (che dovr\u00e0 essere depositato alla ITL, entro 30 giorni).<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (Art. 1, c.21-25)<\/b><\/p>\n<p>Si commenta la presente misura poich\u00e9, a parere di chi scrive, l\u2019agevolazione di cui si tratta \u00e8 applicabile anche al comparto agricolo ed in particolare per le aziende del settore agrituristico;\u00a0 ci\u00f2 anche se formalmente\u00a0 sia la norma che le istruzioni dell\u2019Agenzia delle Entrate non prevedano l\u2019agriturismo tra i settori produttivi legittimati;\u00a0 stante le specificit\u00e0 lavorative infatti non si intravedono motivi convincenti per i quali\u00a0 i lavoratori degli agriturismi debbano essere esclusi dalla agevolazione: militano a favore sia la ratio della norma (concepita per contrastare la\u00a0 mancanza di lavoratori\u00a0 nel settore turistico, recettivo e termale) e sia il fatto relativo alla coincidenza della attivit\u00e0 di ospitalit\u00e0 e somministrazione di alimenti e bevande che, se anche svolta da un operatore agrituristico \u00e8 del tutto coincidente ed assimilabile all\u2019attivit\u00e0 resa dagli altri operatori del turismo\u00a0 (vedasi art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).<\/p>\n<p>Conferma implicitamente la assimilazione predetta la identit\u00e0 dei codici Ateco delle attivit\u00e0 di fornitura di alloggio e ristorazione fornite delle aziende agricole che appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco previsti per le attivit\u00e0 del settore turistico.<\/p>\n<p>Tornando alla misura in commento (gi\u00e0 prevista all\u2019art. 39-bis del D.L. n. 48\/2023) per il solo primo semestre del 2024, si prevede una sorta di\u00a0 detassazione dei salari corrisposti ai lavoratori se relativi a lavoro in orario notturno o straordinario festivo.<\/p>\n<p>Lo scopo esplicito della norma \u00e8 indicato nell\u2019articolato di legge\u00a0 che persegue il fine di garantire\u00a0 da un lato stabilit\u00e0 occupazionale e dall\u2019altro\u00a0 di sopperire alla eccezionale (e oramai cronica) mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale; l\u2019agevolazione si\u00a0 risolve, presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo e stabilimenti termali,\u00a0 in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte per la effettuazione\u00a0 di lavoro notturno e straordinario festivo; ci\u00f2 a valere nel periodo 1\u00b0 gennaio &#8211; 30 giugno 2024, semprech\u00e9 i dipendenti\u00a0 siano\u00a0 titolari di redditi di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d\u2019imposta 2023; la misura \u00e8 applicata dal datore di lavoro a domanda del dipendente, questi dovr\u00e0 attestare la sua situazione reddituale 2023 per iscritto; le somme erogate saranno comunque riportate sul CU &#8211;\u00a0 Certificazione Unica. Tali importi potranno essere oggetto di compensazione da parte del datore di lavoro (circolare Agenzia delle Entrate n.26\/E\/2023).<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b>Agevolazione giovani agricoltori IAP e CD under 40 <\/b><\/p>\n<p>Da ultimo si segnala come la legge di bilancio 2024 non abbia prorogato l&#8217;esenzione contributiva biennale (in vigore dal 2017, ex art. 1, c. 44, legge n. 232\/2016 e prevista per il 2023 dall\u2019art. 1, c.300, legge n. 197\/2022) in favore\u00a0 dei lavoratori autonomi agricoli, con et\u00e0 inferiore ai 40 anni e qualifica soggettiva previdenziale di IAP, CD) iscritti per la prima volta nella apposita gestione previdenziale agricola INPS; l\u2019esenzione era relativa ai redditi dominicali ed agrari che pertanto sono, nel corrente anno, pienamente imponibili ai fini IRPEF secondo la consueta disciplina (rivalutazione delle vigenti\u00a0 tariffe di reddito dominicale ed agrario la rivalutazione dell\u201980% e 70%\u00a0 e di una ulteriore rivalutazione del 30%.<\/p>\n<p>Da segnalare che la ulteriore rivalutazione non viene applicata per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali quando iscritti alla previdenza agricola INPS; parimenti le maggiorazioni nel loro ammontare totale non si applicano per i periodi nei quali i terreni sono dati in affitto ad under 40, iscritti INPS come\u00a0 IAP o CD, per almeno 5 annate agrarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Agevolazione giovani agricoltori IAP e CD under 40 <\/b><\/p>\n<p>Da ultimo si segnala come la legge di bilancio 2024 non abbia prorogato l&#8217;esenzione contributiva biennale (in vigore dal 2017, ex art. 1, c. 44, legge n. 232\/2016 e prevista per il 2023 dall\u2019art. 1, c.300, legge n. 197\/2022) in favore\u00a0 dei lavoratori autonomi agricoli, con et\u00e0 inferiore ai 40 anni e qualifica soggettiva previdenziale di IAP, CD) iscritti\u00a0 per la prima volta nella apposita gestione previdenziale agricola INPS; l\u2019esenzione era relativa ai redditi dominicali ed agrari che pertanto sono, nel corrente anno, pienamente imponibili ai fini IRPEF secondo la consueta disciplina (rivalutazione delle vigenti\u00a0 tariffe di reddito dominicale ed agrario la rivalutazione dell\u201980% e 70%\u00a0 e di una ulteriore rivalutazione del 30%.<\/p>\n<p>Da segnalare che la ulteriore rivalutazione non viene applicata per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali quando iscritti alla previdenza agricola INPS; parimenti le maggiorazioni nel loro ammontare totale non si applicano per i periodi nei quali i terreni sono dati in affitto ad under 40, iscritti INPS come\u00a0 IAP o CD, per almeno 5 annate agrarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b>PARTE 3 FAMIGLIA E LAVORO FEMMINILE<\/b><\/p>\n<p><b>Decontribuzione delle lavoratrici con figli (Art. 1, c. 180-182) <\/b><\/p>\n<p>La finanziaria stabilisce norme di spessore in tema contributivo per le lavoratrici madri di tre o pi\u00f9 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; previsto infatti l\u2019esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali INPS (per IVS &#8211; invalidit\u00e0, vecchiaia e superstiti) a carico della dipendente. Dal beneficio sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione, prevista nel limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, compete per il periodo 1\u00b0 gennaio 2024 -31 dicembre 2026 e comunque fino al mese di compimento del diciottesimo anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo.<\/p>\n<p>Lo sgravio non comporta penalizzazioni pensionistiche. Per il solo 2024 la stessa misura, in via sperimentale, \u00e8 prevista per le lavoratrici madri di due figli fino al mese del decimo anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo. La norma abbisogna di chiarimenti applicativi INPS, si veda sin d\u2019ora comunque, in tema di incumulabilit\u00e0, la circolare INPS\u00a0 n. 11 del 16 gennaio 2024.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (Art. 1, c. 191-193)<\/b><\/p>\n<p>Con lo scopo di favorire l\u2019inserimento (nel triennio 2024-2026) nel mercato del lavoro delle donne disoccupate e vittime di violenza, la legge di bilancio prevede, in favore dei datori di lavoro privati che assumano tali soggetti, l\u2019esonero per il 100% del dovuto, dal versamento dei contributi previdenziali INPS; restano dovuti i premi e contributi INAIL.<\/p>\n<p>Le donne interessate alla misura dovranno beneficiare del reddito di libert\u00e0 previsto dal \u201cFondo per il reddito di libert\u00e0 per le donne vittime di violenza\u201d (art. 105 bis, D.L. n.34\/2020, convertito dalla legge n.77\/2020).<\/p>\n<p>Al datore di lavoro \u00e8 attribuito l\u2019esonero contributivo nel limite massimo di 8.000 euro annui, computato su base mensile. Anche questa decontribuzione non comporta penalizzazioni pensionistiche.<\/p>\n<p>La legge, in via straordinaria, si applica anche alle donne che hanno fruito del reddito di libert\u00e0 nel 2023.<\/p>\n<p>La decontribuzione si applica per 24 mesi per i rapporti a tempo indeterminato, 12 mesi per i rapporti a tempo determinato; 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Opzione donna (Art. 1, c. 138)<\/b><\/p>\n<p>La legge di bilancio conferma \u201cOpzione donna\u201d, misura prevista per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023, aumentando di 1 anno il requisito anagrafico, (da 60) a 61 anni.<\/p>\n<p>Il nuovo meccanismo prevede l\u2019opzione in favore di donne con un\u2019anzianit\u00e0 contributiva pari o superiore a 35 anni e un\u2019et\u00e0 anagrafica pari o superiore a 59 anni (per le lavoratrici con almeno due figli) a 60 anni (per le lavoratrici con un figlio) a 61 (per le lavoratrici senza figli) qualora: da almeno 6 mesi assistano coniuge, parenti o affini con handicap gravi\u00a0 (ex art. 3, comma 3, l. 104\/1992) o parenti\/affini di secondo grado convivente semprech\u00e9 i genitori o il coniuge del disabile abbiano oltre 70 anni o siano colpiti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti;\u00a0 abbiano una riduzione accertata della capacit\u00e0 lavorativa non inferiore al 74%;\u00a0 siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali \u00e8 attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale (art. 1, comma 852, l. 296\/2006); in tal caso la riduzione anagrafica\u00a0 di 2 anni (da 61 anni a 59 anni) si applica prescindendo dal numero di figli.<\/p>\n<p>Confermate le finestre di 12 mesi per le lavoratici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Misure in materia di congedi parentali<\/b><b> (Art. 1, c. 179)<\/b><\/p>\n<p>La norma prevede, per i genitori interessati (alternativamente tra loro) al congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino, l\u2019aumento dei benefici precedentemente in vigore, innalzata infatti l\u2019indennit\u00e0 al 60% della retribuzione (prima 30%) per il secondo mese di congedo; per il solo 2024 l\u2019indennit\u00e0 dal secondo mese sar\u00e0 pari\u00a0 (come per il primo mese) all\u201980% della retribuzione (ordinariamente come detto al 60%).<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PARTE 1 &#8211; CONTRIBUTI E PREVIDENZA Riduzione del cuneo contributivo (art. 1, c. 15 )\u00a0 Il presente esonero (fissato all\u2019epoca allo 0,8%) gi\u00e0 era presente nella legge n. 234\/2021 (art. 1, c. 121) per retribuzioni di importo mensile fino a 2.692 euro, maggiorato a dicembre del rateo di tredicesima; l\u2019esonero, con la legge n. 142\/2022<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5536,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wp_mapbox_gl_js_media":[],"footnotes":""},"categories":[23,36,41,35,25],"tags":[],"class_list":["post-7018","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bologna-agricola-informa","category-informative-fiscali","category-informazione","category-lavoro","category-notiziario-provinciale"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Norme in materia di contribuzione e previdenza e fisco. - Confagricoltura Bologna<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/legge-30-dicembre-2023-n-213-norme-in-materia-di-contribuzione-e-previdenza-e-fisco\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Norme in materia di contribuzione e previdenza e fisco. - Confagricoltura Bologna\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PARTE 1 &#8211; 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