{"id":3586,"date":"2020-03-31T13:24:09","date_gmt":"2020-03-31T11:24:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=3586"},"modified":"2021-03-11T13:24:55","modified_gmt":"2021-03-11T12:24:55","slug":"principali-misure-contenute-nel-d-l-n-18-del-17-03-2020-cura-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/principali-misure-contenute-nel-d-l-n-18-del-17-03-2020-cura-italia\/","title":{"rendered":"Principali misure contenute nel D.L. n. 18 del 17\/03\/2020  \u201cCURA ITALIA\u201d."},"content":{"rendered":"<p>Gent.mo\/a Associato\/a,<\/p>\n<p>in questo difficilissimo momento per tutti noi, con questo speciale, vogliamo estrapolare gli articoli del D.L. n. 18 del 17\/03\/2020 che possono interessare maggiormente le nostre imprese agricole; sar\u00e0 nostra cura fornire ulteriori precisazioni per tutto quanto non ancora definito.<\/p>\n<p>Ricordiamo, inoltre, a tutti gli associati di scrivere a <a href=\"mailto:bologna@confagricoltura.it\">bologna@confagricoltura.it<\/a>, per ulteriori chiarimenti in merito.<\/p>\n<p>In questo numero, in particolare, tratteremo delle disposizioni in <strong>materia di lavoro, previdenza ed assistenza<\/strong> previste del Decreto legge \u201cCURA ITALIA\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 19 &#8211; trattamento ordinario di integrazione salariale<\/strong><\/p>\n<p>Prevista, per i\u00a0 datori di lavoro che nel corso dell\u2019anno 2020 sospendano o riducano l\u2019attivit\u00e0 a causa di eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilit\u00e0 di\u00a0 presentare all\u2019INPS la\u00a0 domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all\u2019assegno ordinario con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d, questo\u00a0 per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino ad una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Per poter accedere alla cassa integrazione ordinaria<\/p>\n<p>previste semplificazioni procedurali per i\u00a0 datori di lavoro fermo restando l\u2019obbligo di attivazione delle procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto, in sede sindacale, procedure che saranno\u00a0 svolte anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Per la presentazione della relativa domanda \u00e8 fissato il\u00a0 termine massimo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019assegno ordinario \u00e8 concesso negli stessi termini anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro pu\u00f2 essere concesso con la modalit\u00e0 di pagamento diretto della prestazione da parte dell\u2019INPS.<\/p>\n<p>Le misure viste innanzi si applicano ai\u00a0 lavoratori in forza ed alle dipendenze dei datori di lavoro istanti\u00a0 alla data del 23 febbraio 2020.<\/p>\n<p>Possono accedere alle misure di sostegno anche\u00a0 le aziende che si trovano in difficolt\u00e0 e godono del\u00a0 trattamento di integrazione salariale straordinario e sempre per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gi\u00e0 in corso (art. 20). Possono accedere altres\u00ec anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale che abbiano in corso un assegno di solidariet\u00e0 ed alle stesse condizioni gi\u00e0 viste (art. 21).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 22\u00a0 &#8211; Nuove disposizioni per Cassa Integrazione in Deroga<\/strong><\/p>\n<p>Per i datori di lavoro &#8211; del settore privato\u00a0 del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comunque esclusi i datori di lavoro domestico) &#8211;\u00a0 ai quali non \u00e8 applicabile alcuna delle tutele ordinarie in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, \u00e8 previsto che\u00a0 le Regioni e Province autonome, possano riconoscere &#8211;\u00a0 in relazione all\u2019emergenza\u00a0 epidemiologica da COVID-19 &#8211;\u00a0 trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ci\u00f2 per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un massimo di\u00a0 nove settimane. Per poter accedere alla cassa integrazione in deroga \u00e8 stabilita l\u2019obbligatoriet\u00e0 di stipulazione di un accordo sindacale, che potr\u00e0 essere stipulato anche in modalit\u00e0 telematiche, con le organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale. Per quanto riguarda i dipendenti operanti nelle aziende del settore agricolo &#8211;\u00a0 che sono in specie i dipendenti con qualifica di operai agricoli a tempo determinato O.T det. ovvero stagionali o avventizi &#8211;\u00a0 la norma opportunamente precisa che il periodo di cassa in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attivit\u00e0, \u00e8 equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L\u2019accordo sindacale non \u00e8 richiesto in ogni caso per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.<\/p>\n<p>La Cassa in deroga \u00e8 concessa mediante decreto, emesso delle regioni, da trasmettere in via telematica all\u2019INPS entro il termine di quarantotto ore. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, dovranno altres\u00ec allegare alla comunicazione all\u2019INPS la lista dei beneficiari; l\u2019INPS dovr\u00e0 poi provvedere al pagamento delle prestazioni di cui si tratta, trattando le domande presentate dalle regioni secondo cronologia di arrivo.\u00a0 Una volta raggiunto il tetto di spesa previsto gli enti territoriali non potranno pi\u00f9 concedere la cassa in deroga.<\/p>\n<p>Sempre limitatamente al settore agricolo si ricorda che per il personale operaio a tempo indeterminato, e per gli impiegati e quadri, opera nei casi di sospensione del lavoro per eventi non imputabili al datore (e per intemperie) la\u00a0 Cassa integrazione speciale del settore denominata \u201cCISOA\u201d e gestita sempre dall\u2019INPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 27\u00a0 &#8211; Indennit\u00e0 una tantum per liberi professionisti e Co.Co.Co.<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto interviene anche sul c.d. \u201cpopolo delle partite iva\u201d infatti per i lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita iva,\u00a0 nonch\u00e9\u00a0 ai\u00a0 Co.Co.Co. (rapporti di\u00a0 collaborazione coordinata e continuativa) , \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 (per il mese di marzo 2020)\u00a0 pari a 600 euro; la somma non concorre alla formazione del reddito. Gli interessati devono dimostrare di essere attivi al 23 febbraio 2020, di essere iscritti alla Gestione separata INPS, di non godere di trattamenti pensionistici e di\u00a0 non essere\u00a0 iscritti ad\u00a0 altre forme previdenziali obbligatorie. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 erogata dall\u2019INPS, su domanda dell\u2019interessato, nell\u2019ambito di un limite di spesa; superato il limite non verranno erogate ulteriori somme.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 28\u00a0 &#8211; Indennit\u00e0 una tantum per lavoratori autonomi<\/strong><\/p>\n<p>La norma prevede la corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 gi\u00e0 vista anche per i lavoratori autonomi iscritti all\u2019 INPS (nelle relative gestioni speciali dell\u2019Ago);\u00a0 la somma indennitaria\u00a0 (per il mese di marzo 2020) \u00e8 pari a 600 euro e non concorre alla formazione del reddito.<\/p>\n<p>I lavoratori autonomi dovranno dimostrare di non essere titolari di pensione e di essere\u00a0 iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 29 &#8211; Indennit\u00e0 lavoratori stagionali del turismo\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>La norma prevede poi per gli operatori del settore turistico (e quindi si presume, allo stato, anche in favore dei lavoratori degli agriturismi)\u00a0 dipendenti con rapporti di carattere\u00a0\u00a0 stagionale\u00a0 i quali abbiano\u00a0 cessato involontariamente il rapporto di lavoro\u00a0 nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 &#8211; semprech\u00e9 non siano titolari di pensione e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente alla stessa data &#8211;\u00a0 la corresponsione di un\u2019indennit\u00e0 (per il mese di marzo 2020)\u00a0 pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 30\u00a0 &#8211; Indennit\u00e0 una tantum per lavoratori del settore agricolo<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto legge prevede specificatamente per i lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo determinato, che non siano\u00a0 titolari di pensione, semprech\u00e9\u00a0 nel 2019 abbiano lavorato nel settore\u00a0 per almeno 50 giornate,\u00a0 la corresponsione di un\u2019indennit\u00e0 (per il mese di marzo 2020)\u00a0 pari a 600 euro. Da notare che la somma predetta \u00e8 al netto poich\u00e9 il decreto specifica come tale indennit\u00e0 non concorra alla formazione del reddito. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 erogata dall\u2019INPS, su domanda dell\u2019interessato. Anche in questo caso \u00e8 previsto un tetto di spesa ammissibile; in caso di sforamento del tetto non potranno essere adottati ulteriori provvedimenti concessori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 31\u00a0 &#8211; Incumulabilit\u00e0 tra le indennit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto legge ovviamente per evitare abusi\u00a0 prevede che le\u00a0 indennit\u00e0 sopra viste (articoli 27, 28, 29 e 30)\u00a0 non sono cumulabili e non possono essere erogate ai percettori di reddito di cittadinanza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 32\u00a0 &#8211; Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell\u2019anno 2020<\/strong><\/p>\n<p>La disposizione emanata, in relazione all\u2019emergenza epidemiologica in atto,\u00a0 prevede che\u00a0 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola \u00e8 prorogato, solo per le domande ancora da\u00a0 presentare\u00a0 per l\u2019anno\u00a0 2019, al 1\u00b0 giugno 2020. Le domande sono quelle che interessano i lavoratori del settore primario, se residenti o domiciliati sul territorio nazionale, con qualifica di operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 33\u00a0 &#8211; Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL<\/strong><\/p>\n<p>Prorogati ancora i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI (per lavoratori dipendenti non aventi qualifica di operai agricoli ) e DIS-COLL (collaboratori autonomi), in relazione alla cessazione involontaria dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u00a0 avvenute dal 1\u00b0 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; il decreto stabilisce che\u00a0 i termini di decadenza sono estesi\u00a0 da sessantotto a centoventotto giorni; in caso di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario viene precisato che la decorrenza della prestazione \u00e8 prevista dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati di 60 giorni anche\u00a0 i termini per la presentazione della domanda di incentivo all\u2019autoimprenditorialit\u00e0 (per autonomi).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 34 &#8211; Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale <\/strong><\/p>\n<p>Il decreto legge prevede che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino\u00a0 al 1\u00b0 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall\u2019INPS e dall\u2019INAIL sia\u00a0 sospeso di diritto. Sospesi anche i termini di prescrizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 36 &#8211; Patronati<\/strong><\/p>\n<p>La disposizione emanata\u00a0 consente ai patronati, in deroga alle disposizioni ordinarie, di:<\/p>\n<ul>\n<li>acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; successivamente e prima della formalizzazione della relativa pratica all&#8217;istituto previdenziale, si dovr\u00e0 regolarizzare la posizione;<\/li>\n<li>ridurre gli orari di apertura al pubblico modulando l\u2019apertura delle sedi unicamente nei casi in cui non sia possibile operare mediante l\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 con modalit\u00e0 a distanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>PERMESSI E CONGEDI<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 23 &#8211; Congedo e indennit\u00e0 per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di un congedo straordinario, per un massimo 15 giorni, fruibile in alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare e per periodi compresi dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Oltre che per i figli (anche adottivi) i permessi valgono per gli affidamenti e per il collocamento temporaneo di minori.<\/p>\n<p><strong>Lavoratori dipendenti privati genitori beneficiari<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>con figli che hanno fino a 12 anni di et\u00e0: per il congedo \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.<\/li>\n<li>con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennit\u00e0 e senza copertura figurativa.<\/li>\n<li>di figli con handicap grave senza limiti di et\u00e0, purch\u00e9 iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i genitori che abbiano gi\u00e0 fruito di tutti i giorni di permessi (individuale e di coppia) previsti dalla normativa che disciplina i congedi parentali e possibile accedere a tali ulteriori permessi Covid -19. I genitori che abbiano gi\u00e0 richiesto e, alla data del 5 marzo sia gi\u00e0 in corso un periodo di congedo parentale \u201cordinario\u201d non dovranno presentare una nuova domanda; l\u2019INPS provveder\u00e0 d\u2019ufficio a convertire tale permesso\u00a0 nel congedo Covid-19; analogamente per i genitori di figli con handicap richiedenti\u00a0 e che alla data del 5 marzo abbiano\u00a0 gi\u00e0 in corso\u00a0 periodi di prolungamento del congedo parentale ( ex art. 33 del D.Lgs. n. 151\/2001) questi non dovranno presentare alcuna domanda, convertendosi i permessi d\u2019ufficio a cura dell\u2019INPS, fruendo delle provvidenze di legge. I genitori che pur avendo i requisiti per l\u2019accesso ai congedi parentali \u201cordinari\u201d non ne abbiano mai fruito e che oggi siano interessati ad ottenere il Congedo COVID-19 possono presentare la domanda al proprio datore di lavoro ed all\u2019INPS, utilizzando la ordinaria procedura di domanda di congedo parentale. I genitori di figli maggiori di 12 anni con handicap grave, che non abbiano in corso un prolungamento del congedo parentale, potranno usufruire del congedo COVID-19 presentando relativa domanda, anche retroattivamente (dal 5 marzo) utilizzando la procedura telematica del\u00a0 congedo parentale.\u00a0 La nota dell\u2019INPS precisa poi che i genitori con figli di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni hanno l\u2019onere di inoltrare la relativa domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Genitori\u00a0 Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS<\/strong><\/p>\n<p>Per i genitori iscritti alla gestione separata non \u00e8 prevista, per l\u2019accesso ai congedi Covid &#8211; 19 la sussistenza del requisito di un minimo contributivo; sono interessati genitori:<\/p>\n<ul>\n<li>con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di et\u00e0: per il congedo \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 pari al 50 per cento, di 1\/365 del reddito posto a base di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0.<\/li>\n<li>di figli con handicap grave, senza limiti di et\u00e0 purch\u00e9 iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 pari al 50 per cento, di 1\/365 del reddito individuato come base di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le domande debbono essere inoltrate come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>I genitori con figli minori di 3 anni presentano la domanda all\u2019INPS utilizzando la procedura per il congedo parentale gi\u00e0 in uso.<\/li>\n<li>I genitori con figli di et\u00e0 tra i 3 anni e fino ai 12 anni presentano all\u2019INPS domanda, anche retroattivamente, nel massimo dal 5 marzo, con le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I genitori con figli di et\u00e0 superiore ai 12 anni con handicap grave possono gi\u00e0 usufruire del congedo COVID-19, presentando apposita domanda, anche retroattivamente (nel massimo dal 5 marzo) utilizzando la procedura telematica di congedo parentale. L\u2019INPS nel messaggio precisa infine che i periodi di congedo parentale \u201cordinario\u201d gi\u00e0 richiesti e fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell\u2019INPS<\/strong><\/p>\n<p>Per i genitori iscritti alle gestioni autonome INPS\u00a0 non \u00e8 prevista, per l\u2019accesso ai congedi Covid &#8211; 19 la sussistenza del requisito di un minimo contributivo; sono interessati genitori :<\/p>\n<ul>\n<li>con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di et\u00e0: prevista un\u2019indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente secondo la tipologia di lavoro autonomo svolto dall\u2019iscritto.<\/li>\n<li>di figli con handicap grave, senza limiti di et\u00e0 purch\u00e9 iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: l\u2019indennit\u00e0 economica \u00e8 pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per la tipologia di lavoro autonomo.<\/li>\n<li>con figli minori di 1 anno questi potranno inoltrare la domanda all\u2019INPS utilizzando la procedura per il congedo parentale gi\u00e0 in uso.<\/li>\n<li>con figli di et\u00e0 tra 1 anno e fino ai 12 anni, questi potranno presentare domanda all\u2019INPS (anche retroattivamente (massimo dal 5 marzo) utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale.<\/li>\n<li>con figli di et\u00e0 superiore ai 12 anni con handicap grave si potr\u00e0 gi\u00e0 usufruire del congedo COVID-19, presentando la prescritta domanda, anche con data retroattiva,\u00a0 (sempre decorrente al massimo dal 5 marzo 2020) mediante la ordinaria procedura telematica per il congedo parentale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I congedi parentali ordinari gi\u00e0 richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel nuovo congedo COVID-19.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 24 \u2013 Estensione durata dei permessi retribuiti ex L. 104\/92<\/strong><\/p>\n<p>Il D.L. 18\/2020 ha introdotto misure assistenziali a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese; l\u2019INPS, con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha\u00a0 fornito una prima informativa riassuntiva delle varie opportunit\u00e0 in relazione alla fruizione dei congedi parentali e del bonus \u201cbaby-sitting\u201d e di alcuni permessi retribuiti,\u00a0 ci\u00f2 in attesa delle istruzioni operative e procedurali che\u00a0 saranno fornite con la emananda circolare illustrativa.<\/p>\n<p>Il decreto legge contempla altres\u00ec un incremento dei giorni di permesso retribuiti, oltre ai tre giorni mensili gi\u00e0 previsti dalla legge n. 104\/92, ed in particolare tre giorni per il mese di marzo e tre per il mese di aprile; \u00e8 possibile godere di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile I giorni sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Beneficiari delle provvidenze Covid &#8211; 19 sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave. In relazione alla domanda si precisa che i soggetti che gi\u00e0 sono in possesso di un provvedimento di autorizzazione, con validit\u00e0 interessante anche i mesi di marzo e aprile 2020, non hanno l\u2019onere di inoltrare una nuova domanda; i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione gi\u00e0 in possesso del dipendente che potr\u00e0, quindi, automaticamente fruire delle ulteriori giornate Covid &#8211; 19. Il lavoratore privo di un provvedimento di autorizzazione ha invece l\u2019onere di inoltrare la domanda, come prassi in uso da anni.\u00a0 Una volta emesso il previsto provvedimento autorizzativo questo consentir\u00e0 il godimento da parte del lavoratore di tutti i permessi, sia i tre giorni che i giorni aggiuntivi. Per i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali \u00e8 previsto il pagamento diretto dell\u2019indennit\u00e0 da parte dell\u2019INPS, l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare, per accedere all\u2019incremento delle giornate fruibili,\u00a0 una domanda nuova unicamente nel caso in cui il dipendente non abbia in corso una\u00a0 istanza relativa ai mesi di marzo e aprile 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Bonus per servizi di baby \u2013 sitting COVID-19<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto, in alternativa ai permessi visti innanzi (semprech\u00e9 l\u2019altro genitore non sia\u00a0 disoccupato o goda di sostegno al reddito) ha previsto la possibile fruizione, per i genitori interessati, di un bonus economico da utilizzare per i servizi di baby-sitting nei periodi di chiusura scolastica. Il bonus spetta ai genitori di figli di et\u00e0 inferiore a 12 anni, al 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo. Il bonus \u00e8 riconosciuto oltre il limite d\u2019et\u00e0 di 12 anni, per i portatori di handicap gravi se iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; il bonus \u00e8 erogato mediante l\u2019utilizzo del libretto famiglia, sostitutivo dei vecchi vaucher (ex art. 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50). Il voucher baby-sitting compete, per un importo massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:<\/p>\n<ul>\n<li>lavoratori dipendenti del settore privato;<\/li>\n<li>lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all\u2019art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;<\/li>\n<li>lavoratori autonomi iscritti all\u2019INPS;<\/li>\n<li>lavoratori autonomi non iscritti all\u2019INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). \u00c8 possibile cumulare il bonus con i giorni di permesso retribuito per legge n. 104 cos\u00ec come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) nonch\u00e9 per i casi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap grave. Per conseguire il bonus i beneficiari dovranno registrarsi, sul sito INPS, come utilizzatori di libretto Famiglia, nell\u2019apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali &gt; \u201cLibretto Famiglia link\u201d; ancora gli interessati a fornire prestazioni di baby sitting avranno l\u2019onere di registrarsi, come prestatori, sulla piattaforma dell\u2019INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, esercitando nell\u2019ambito della\u00a0 procedura \u201cl\u2019appropriazione\u201d delle somme, come previsto dal libretto di famiglia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per accedere poi al bonus il genitore dovr\u00e0 presentare all\u2019INPS la relativa domanda telematica (per ogni figlio di et\u00e0 inferiore a 12 anni, ovvero oltre per i minori con\u00a0 handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio, utilizzando la\u00a0 modulistica INPS telematica in corso di elaborazione. La domanda potr\u00e0 essere presentata con le note modalit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>Accedendo direttamente al sito istituzionale www.inps.it &#8211; sezione &#8220;Servizi online&#8221; &gt; &#8220;Servizi per il cittadino&#8221; &gt; autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) &gt; \u201cDomanda di prestazioni a sostegno del reddito\u201d &gt; \u201cBonus servizi di baby-sitting\u201d;<\/li>\n<li>Prendendo contatto con il CONTACT CENTER INTEGRATO &#8211; numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell&#8217;utenza chiamante);<\/li>\n<li>Attraverso i PATRONATI<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 26 &#8211; Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato<\/strong><\/p>\n<p>Per i lavoratori del settore privato il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto al COVID- 19 \u00e8 equiparato ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico e non \u00e8 computabile ai fini del periodo di comporto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 46 &#8211; Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti<\/strong><\/p>\n<p>Con una norma alquanto anomala, rubricata in modo incomprensibile, e di dubbia costituzionalit\u00e0, il decreto legge emergenziale prevede che, con decorrenza dal 17 marzo 2020, \u00e8 precluso\u00a0 per 60 giorni l\u2019avvio delle procedure mobilit\u00e0 e riduzione di personale (art. 4, 5 e 24, L.\u00a0 n. 223\/ 199); nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; ancora sino alla scadenza del termine suindicato, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non pu\u00f2 recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604\/1966).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 63 &#8211; Premio ai lavoratori dipendenti<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto legge concede ai lavoratori dipendenti, per il mese di marzo 2020,\u00a0 che nel 2019 non abbiano percepito un reddito complessivo da lavoro dipendente non\u00a0 superiore\u00a0 a\u00a0 40.000, 00 euro\u00a0 un premio, esente da ogni contribuzione\u00a0 e tassa, pari a 100 euro, ci\u00f2 in proporzione ai\u00a0 giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese in pendenza dell\u2019emergenza sanitaria. A fronte di questa norma i datori di lavoro, in veste di sostituti d\u2019imposta, riconosceranno, in via automatica, l\u2019incentivo previsto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 105 &#8211; <\/strong>\u00a0<strong>Ulteriori misure per il settore agricolo<\/strong><\/p>\n<p>Ampliata la possibilit\u00e0, prevista sulla base dell\u2019art. Art. 105 del decreto, di accedere alle forme di lavoro parentale nell\u2019ambito delle aziende agricole; tale possibilit\u00e0 come noto era prevista dalla legge Biagi che all&#8217;articolo 74 (del D.Lgs.\u00a0 10 settembre 2003, n. 276) dava la facolt\u00e0 di utilizzare, nei lavori agricoli, prestazioni occasionali a titolo gratuito rese in tale ambito (di affectio familiare) da parte di parenti o affini; con la odierna norma tale possibilit\u00e0 \u00e8 praticabile per familiari\u00a0 fino al sesto grado, in precedenza era prevista per familiari sino al quarto grado. Norme similari erano previste nell\u2019art. 122 della Finanziaria 2001.Secondo l\u2019art. 74 del codice civile la parentela \u00e8 il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone di cui l\u2019una discende dall\u2019altra, in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune, non discendono l\u2019una dall\u2019altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escludendo lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendono all\u2019altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Secondo l\u2019art. 78 del c.c. l\u2019affinit\u00e0 \u00e8 il vincolo tra un coniuge e i parenti dell\u2019altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno \u00e8 parente d\u2019uno dei coniugi, egli \u00e8 affine dell\u2019altro coniuge. Ricordiamo i principali gradi di parentela e affinit\u00e0. Parenti in linea diretta: rispetto all\u2019interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto grado il nipote del nipote e il nonno del nonno, di quinto grado il figlio del nipote del nipote e il nonno del bisnonno (sono di sesto grado il nipote del nipote e il padre del nonno del bisnonno). Parenti in linea collaterale: il rispetto all\u2019interessato il fratello \u00e8 parente di secondo grado, di terzo grado \u00e8 il nipote e lo zio, di quarto grado \u00e8 parente collaterale il figlio del nipote, il cugino, il figlio del bisnonno, \u00e8 parente di quinto grado collaterale il nipote del nipote, il figlio del cugino, il nipote del bisnonno, il figlio del trisnonno(\u00e8 parente di sesto grado collaterale il figlio del nipote del nipote, il nipote del cugino, il figlio del nipote del bisnonno e il nipote del trisnonno). Affini: come prima si accennava, l\u2019affinit\u00e0 \u00e8 il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell\u2019altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l\u2019interessato \u00e8 parente di uno dei due coniugi, questi \u00e8 affine dell\u2019altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi \u00e8 affinit\u00e0, in linea retta di secondo grado, ecc. In linea collaterale la cognata \u00e8 affine di secondo grado, il figlio della cognata cos\u00ec come lo zio del coniuge sono di terzo grado, il nipote della cognata di quarto grado, cos\u00ec come il cugino del coniuge, infine \u00e8 di quinto grado il figlio del cugino del coniuge. Con lettera 25\/2\/2005 il Ministero del Lavoro ha chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall\u2019Inps (circ. n. 22\/2005) che il lavoro occasionale agricolo \u00e8 applicabile a tutti gli imprenditori (coldiretti, IAP, agricoltori in genere).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gent.mo\/a Associato\/a, in questo difficilissimo momento per tutti noi, con questo speciale, vogliamo estrapolare gli articoli del D.L. n. 18 del 17\/03\/2020 che possono interessare maggiormente le nostre imprese agricole; sar\u00e0 nostra cura fornire ulteriori precisazioni per tutto quanto non ancora definito. 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