{"id":3013,"date":"2016-10-31T12:28:14","date_gmt":"2016-10-31T11:28:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=905"},"modified":"2021-03-11T13:26:02","modified_gmt":"2021-03-11T12:26:02","slug":"lavoro-agricolo-irregolare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/lavoro-agricolo-irregolare\/","title":{"rendered":"LAVORO (AGRICOLO) IRREGOLARE."},"content":{"rendered":"<p><strong>Lavoro (Agricolo) Irregolare.<\/strong><\/p>\n<p>Approvata il 18 ottobre u.s., con insolita solerzia,\u00a0 dalla Camera dei deputati\u00a0 il disegno di legge (AC 4008 proveniente dal Senato)\u00a0 relativo al c.d. caporalato. Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, riguarda: \u00b7 la riscrittura quasi completa del reato di caporalato\u00a0<em>(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)<\/em>, che introduce la sanzionabilit\u00e0 anche del datore di lavoro; \u00b7 l&#8217;applicazione di un&#8217;attenuante in caso di collaborazione con le autorit\u00e0; \u00b7\u00a0 l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza di reato; \u00b7 il rafforzamento dell&#8217;istituto della confisca; \u00b7\u00a0 l&#8217;adozione di misure cautelari relative all&#8217;azienda agricola in cui \u00e8 commesso il reato; \u00b7\u00a0 l&#8217;estensione alle persone giuridiche della responsabilit\u00e0 per il reato di caporalato; \u00a0\u00b7 l&#8217;estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; \u00b7 il potenziamento della\u00a0<em>Rete del lavoro agricolo di qualit\u00e0<\/em>, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro \u201cnero\u201d in agricoltura; \u00b7 il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. La Camera ha approvato il testo con 346 voti a favore, 25 astensioni (Forza Italia e Lega) e nessun voto contrario; entusiasmo senza ritegno alcuno da parte del sindacato, si vedano le dichiarazioni di Furlan e Sbarra della FAI \u2013 CISL, Montegrotto della UILA \u2013 UIL, di Galli della FLAI \u2013 CGIL. Sconcertanti i commenti delle varie parti politiche e dei ministri interessati. Per inciso i commenti riportati dalle agenzie\u00a0 parlano di \u201cmai pi\u00f9 schiavi nei campi\u201d, di \u201ccampagna agrumicola\u00a0 alle porte\u201d come se la legge riguardasse solo l\u2019agricoltura, cosa che non \u00e8! La camera ha approvato il testo proveniente dal Senato, e sono rimaste\u00a0 inascoltate le voci critiche sul merito del provvedimento, le giuste preoccupazioni di chi ha sottolineato la enorme e fortemente problematica\u00a0 portata della normativa sugli \u201cindici di sfruttamento\u201d, vero tallone di Achille delle nuova norma penale; peraltro la stessa Camera nell\u2019occasione\u00a0 ha approvato numerosi ordini del giorno (ben 7) nei quali si raccomanda la revisione della norma ed in particolare degli \u201cindici della condotta di reato\u201d, \u201cdegli indici di sfruttamento\u201d, ben rendendosi evidentemente conto delle criticit\u00e0 del nuovo art. 603 bis c.p., auspicandosi al riguardo, in capo al Governo, una azione di monitoraggio! Secondo la Presidente della Commissione Giustizia della camera, Donatella Ferranti, <em>\u201cIl nuovo reato si articola in due distinte ipotesi. a) la fattispecie \u2013 base; b) la fattispecie \u2013 aggravata. <\/em><\/p>\n<p><strong><em>Fattispecie \u2013 base<\/em><\/strong><em>: \u00e8 punito (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) il caporale, ossia chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, ed il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche \u2013 ma non necessariamente \u2013 con l\u2019utilizzo di caporalato sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli elementi che caratterizzano la condotta, in entrambi i casi, sono lo sfruttamento del lavoratore e l\u2019approfittarsi del suo stato di bisogno. <\/em><\/p>\n<p><strong><em>Fattispecie \u2013 aggravata<\/em><\/strong><em>: \u00e8 punito (reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.00 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) chi commette il reato di caporalato come descritto nella fattispecie \u2013 base mediante violenza o minaccia. La nuova versione dell\u2019art. 603 bis va letta correttamente: il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall\u2019intervento del caporale) solo se sfrutta ed approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno debbono essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la condizione di vulnerabilit\u00e0 di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente attraverso la quale realizzare lo sfruttamento. Senza queste due condizioni, insomma, non c\u2019\u00e8 reato\u201d. <\/em>Cos\u00ec comunque, oltre le rassicuranti parole istituzionali, si criminalizza l\u2019agricoltura e gli imprenditori agricoli e si determina un non condivisibile disvalore sociale per il settore o quantomeno cattiva pubblicit\u00e0 per la gente della terra, ma non solo. Ovviamente nessuno pu\u00f2 criticare la norma approvata nella parte in cui si punisce chi utilizza caporali e pone in sostanziale schiavit\u00f9 i lavoratori o approfitta dello stato di bisogno altrui. Del tutto non accettabile \u00e8 invece la parte della norma che definisce lo sfruttamento del lavoratore sulla base di indici di incerta e discrezionale\u00a0 lettura\u00a0 e che pu\u00f2 colpire tutti gli imprenditori, anche quelli pi\u00f9 rispettosi delle norme di legge citate dalla norma.\u00a0 Il concetto di \u201csfruttamento\u201d \u00e8 infatti il punto focale del testo normativo. \u201cCostituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni (la norma attualmente definisce tutte le violazioni come reiterate in precedenza la violazione era solo \u201csistematica\u201d): 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato, 2) la reiterata violazione della normativa relativa all\u2019orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all\u2019 aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti\u201d. In buona sostanza, la mera, ancorch\u00e9 reiterata, violazione di una delle centinaia di regole in materia di sicurezza del lavoro, spesso puramente formali, ovvero la\u00a0 inottemperanza ad obblighi di carattere contrattuale e cio\u00e8 in ordine alla corresponsione del salario (se difforme dal contratto collettivo di lavoro), all\u2019organizzazione del lavoro (orario di 2 lavoro, riposo settimanale domenicale, ad una sconosciuta \u201caspettativa obbligatoria\u201d, alle ferie \u2013 che per inciso per i lavoratori agricoli avventizi (che sono la maggioranza) non sono contrattualmente previste) determinano la sussistenza della fattispecie penale: l\u2019imprenditore \u00e8 cio\u00e8 un delinquente se usa, indipendentemente dalla esistenza di un caporale &#8211;\u00a0 anche personale regolarmente assunto e risultante dai libri obbligatori &#8211;\u00a0 dipendenti \u201cnon in regola\u201d secondo i parametri contrattuali collettivi: si passa dall\u2019ambito puramente giuslavoristico e civile al processo penale, senza colpo ferire; dal Giudice del Lavoro al Giudice Penale. Drammatica \u00e8, per\u00f2, la conseguenza della condotta contestata: la norma introduce, infatti, un nuovo articoletto, il 603 bis.2, in tema di confisca obbligatoria: \u201c<em>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti \u2026\u2026., \u00e8 sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. <\/em><\/p>\n<p><em>Ove essa non sia possibile \u00e8 disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilit\u00e0, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In pratica l\u2019imprenditore agricolo \u201csfruttatore\u201d che ha, ad esempio, assunto, anche senza l\u2019ausilio di un caporale, e magari \u201cin regola\u201d il personale, ma che non ha fatto godere del riposo domenicale i dipendenti, non ha concesso le ferie, ha esagerato con l\u2019orario di lavoro, si \u00e8 dimenticato di fornire mezzi di protezione individuali o non ha compilato correttamente il piano della sicurezza rischia di essere spogliato dei propri beni, della terra, delle macchine agricole, che passano allo Stato. Per il reato \u00e8 previsto l\u2019arresto obbligatorio in flagranza; il nostro agricoltore sar\u00e0, quindi, tradotto al carcere; sar\u00e0 per\u00f2 in buona compagnia tra assassini, stupratori, rapinatori, terroristi e quanto altro (art. 380 comma 2 c.p.p.). Nelle more giudiziali si potr\u00e0 poi subire il controllo giudiziario dell\u2019azienda agricola, una sorta di amministrazione controllata sotto l\u2019egida del tribunale e volta a conservare la struttura aziendale e la produzione. Secondo la migliore dottrina\u00a0 gli indici di sfruttamento sono \u201csintomi\u201d ovvero indizi che il giudice dovr\u00e0 valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno (concetto comunque\u00a0 labile e discrezionale) e non condotte immediatamente delittuose e costituiscono un semplice indicatore dell\u2019esistenza dei fatti oggetto di incriminazione di cui il giudice deve tener conto nell\u2019accertamento della verit\u00e0, ma che non si identificano a priori con gli elementi costitutivi del reato.\u00a0 Tutto vero ma con questo argomentare, apparentemente corretto e convincente, si alimenta in realt\u00e0 il sospetto, la diffidenza verso l\u2019impresa e l\u2019imprenditore anche per mere violazioni formali ovvero\u00a0 di carattere unicamente contrattuale e lavoristico, che sicuramente non determineranno la condanna penale (se sganciate da un reale sfruttamento connesso magari allo stato di bisogno) ma attribuendo\u00a0 nell\u2019immediatezza del fatto contestato al lavoratore, ai funzionari ispettivi ed al sindacato dei lavoratori uno straordinario potere interdittivo (o peggio!) nei confronti dei datori di lavoro, che si troveranno perci\u00f2 ad affrontare, in relazione agli indicatori dello sfruttamento, come normati, le conseguenze del loro agire imprenditoriale non pi\u00f9 in sede civile ma in sede penale, unitamente a misure draconiane quali l\u2019arresto in flagranza, la confisca, il controllo giudiziale dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavoro (Agricolo) Irregolare. Approvata il 18 ottobre u.s., con insolita solerzia,\u00a0 dalla Camera dei deputati\u00a0 il disegno di legge (AC 4008 proveniente dal Senato)\u00a0 relativo al c.d. caporalato. 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