{"id":2772,"date":"2019-03-28T09:45:22","date_gmt":"2019-03-28T08:45:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=2772"},"modified":"2021-03-11T13:11:00","modified_gmt":"2021-03-11T12:11:00","slug":"caporalato-le-linee-guida-dellispettorato-nazionale-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/caporalato-le-linee-guida-dellispettorato-nazionale-del-lavoro\/","title":{"rendered":"Caporalato: le linee guida dell\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><b>Sfruttamento del lavoro<\/b><\/p>\n<p>Con circolare n. 5\/2019 del 28 febbraio 2019, la Direzione Generale dell\u2019I.N.L. ha reso di pubblico dominio le <b>linee guida<\/b>, alle quali dovranno attenersi gli Ispettori del lavoro nelle attivit\u00e0 di vigilanza, relativamente alle \u201cnuove\u201d fattispecie punitive, di cui all\u2019art. 603 bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.<\/p>\n<p>Si ricorda che il vigente art. 603 bis c.p. \u00e8 stato introdotto con la legge n. 199 del 2016.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 particolarmente delicata poich\u00e9 si tratta di analizzare in concreto elementi fattuali costituenti vuoi fattispecie penali vuoi fattispecie amministrative, connotandosi l\u2019attivit\u00e0 ispettiva, per la valenza penalistica, in attivit\u00e0 di polizia giudiziaria.<\/p>\n<p>La nuova formulazione dell\u2019art. 603 bis c.p. ha modificato le precedenti regole volte a colpire il caporalato, introducendo reati nuovi ed applicabili anche in assenza di intermediari.<\/p>\n<p>Il \u201c<b>nuovo<\/b>\u201d articolato <b>punisce <\/b>infatti:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0la intermediazione illecita effettuata da chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;<\/li>\n<li>lo sfruttamento lavorativo, svolta da chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pesanti anche le correlate misure di carattere patrimoniale, introdotte con la legge n. 199\/2016, simili a quelle previste per le associazioni di stampo mafioso (nomina di un amministratore, controllo giudiziario, confische, indagini patrimoniali).<\/p>\n<p>Le linee guida chiariscono in primo luogo che cosa si debba intendere per \u201capprofittamento dello stato di bisogno\u201d. L\u2019I.N.L. individua <b>\u201cl\u2019approfittamento\u201d<\/b>, quando \u2013 a vantaggio proprio dell\u2019agente &#8211; vi sia strumentalizzazione della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale \u00e8 sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali.<\/p>\n<p>Parimenti lo <b>\u201cstato di bisogno\u201d <\/b>per l\u2019I.N.L. (avente rilevanza penale) sussiste non tanto quando la persona offesa sia in generica difficolt\u00e0 economica, insoddisfazione o frustrazione bens\u00ec nel caso in cui la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cos\u00ec relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque, ovvero il lavoratore versi in una condizione psicologica per la quale questi non abbia piena libert\u00e0 di scelta; lo stato di bisogno quindi non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessit\u00e0 tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando in modo assoluto qualsiasi libert\u00e0 di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libert\u00e0 contrattuale della persona.<\/p>\n<p>Conseguentemente l\u2019I.N.L. <b>raccomanda agli ispettori del lavoro <\/b>di verificare tali elementi, acquisendo i relativi elementi di prova; l\u2019I.N.L. per inciso ritiene come il personale extracomunitario sia pi\u00f9 facilmente in uno stato di debolezza sociale, ritenendo meno complessa la prova per tale tipologia di lavoratori (in pratica, traducendo dal burocratese, basta essere extracomunitario per versare in stato di bisogno!!!) .<\/p>\n<p>La nota della Direzione Generale I.N.L. illustra poi, ampiamente, gli elementi propri dello sfruttamento lavorativo, ci\u00f2 legando l\u2019indice di sfruttamento ad alcune \u201ccondizioni\u201d intendendosi queste come condizioni di lavoro.<\/p>\n<p>In sostanza, le condizioni di lavoro non sono elementi condizionanti la sussistenza del reato ma rappresentano meri indici dello sfruttamento, alternativi ed utili per finalizzare, indirizzare ed approfondire gli accertamenti ispettivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le linee guida ripercorrono tali indici:<\/p>\n<p>A)la \u201c<i>reiterata corresponsione di <\/i><i>retribuzioni in modo palesemente difforme<\/i><i> dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato<\/i>\u201d. Secondo le linee guida la reiterazione va intesa &#8211; ed \u00e8 questa una particolarit\u00e0 della nota fortemente critica a livello interpretativo e che peggiora la lettera della norma &#8211; come comportamento reiterato nei confronti di uno o pi\u00f9 lavoratori, anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi in ragione di un possibile turn over. Inoltre, il riferimento ai contratti collettivi \u00e8 da intendersi ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni \u201ccomparativamente\u201d pi\u00f9 rappresentative. Per l\u2019agricoltura, quindi ad esempio, si dovranno valutare le norme del C.C.N.L. e dei C.P.L. di settore sottoscritte dalle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, FLAI \u2013 CGIL, FAI \u2013 CISL e UILA \u2013UILA.<\/p>\n<p>B) la \u201c<i>reiterata violazione della normativa relativa all\u2019orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all\u2019aspettativa obbligatoria, alle ferie<\/i>\u201d; in concreto si punisce la violazione delle norme sul riposo di cui agli artt. 7 (riposo giornaliero), 9 (riposo settimanale) e 10 (ferie annuali) del D.Lgs. n. 66\/2003 nonch\u00e9 le violazioni in tema la aspettativa obbligatoria (ad es. maternit\u00e0); il comportamento reiterato, quale indice della sussistenza di una condizione di sfruttamento lavorativo pu\u00f2 realizzarsi, secondo l\u2019I.N.L. &#8211; anche in questa tipologia di irregolarit\u00e0 &#8211; nei confronti di lavoratori sempre diversi.<\/p>\n<p>C) la \u201c<i>sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro<\/i>\u201d; in tal caso, secondo l\u2019I.N.L., l\u2019indice sar\u00e0 tanto pi\u00f9 significativo quanto pi\u00f9 gravi siano le violazioni in materia accertate; meno \u201cpeso\u201d avranno, secondo l\u2019I.N.L., le eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non incidono direttamente sulla salute e sicurezza del lavoratore. Le violazioni in materia particolarmente gravi potranno invece dar luogo ad una aggravante specifica che, secondo il comma 4 n. 3 dell\u2019art. 603 bis c.p., si realizza per \u201c<i>aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro<\/i>\u201d. L\u2019I.N.L. ricorda che per tale indice non \u00e8 richiesta la reiterazione, essendo quindi sufficiente un solo episodio (al riguardo non si pu\u00f2 non ritenere eccessiva tale previsione normativa, come da pi\u00f9 parti si era in passato sostenuto).<\/p>\n<p>D) la \u201c<i>sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti<\/i>\u201d; in relazione a tale indice l\u2019ispettore dovr\u00e0 verificare la insussistenza della riduzione o del mantenimento in schiavit\u00f9 o in servit\u00f9. Le linee guida dell\u2019I.N.L. chiariscono che la condizione lavorativa degradante si potr\u00e0 avere quando il trasporto dei lavoratori presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito cos\u00ec da esporli a pericolo; quando lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa avvenga in condizioni metereologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; quando sia del tutto esclusa la possibilit\u00e0 di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; quando siano assenti locali per necessit\u00e0 fisiologiche ecc.. La sorveglianza, secondo l\u2019I.N.L. non \u00e8 invece da intendersi nel senso letterale, essendo sufficiente una costante presenza fisica del datore di lavoro\/fiduciario in grado di ingenerare nel lavoratore timore ed il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre alacremente al fine di conservare il lavoro. Sembrano linee guida francamente molto sommarie, poco strutturate e del tutto soggettivistiche!<\/p>\n<p>La nota dell\u2019I.N.L. precisa altres\u00ec che quando per alcuni indici di sfruttamento (esempio orario di lavoro) si determinino le condizioni per l\u2019applicazione anche di sanzioni amministrative il procedimento sanzionatorio dovr\u00e0 essere sdoppiato: da un lato si proceder\u00e0 in sede penale, segnalando i reati alla Procura della Repubblica, e dall\u2019altro si proceder\u00e0 coni verbali sanzionatori in sede amministrativa, notificando l\u2019illeceit\u00e0 agli interessati.<\/p>\n<p>La circolare specifica agli ispettori come l\u2019<b>art. 603 bis c.p. <\/b>preveda che \u201c<i>se i fatti sono commessi mediante violenza o <\/i> <i>minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun<\/i> <i>lavoratore reclutato<\/i>\u201d (comma 2) e che \u201c<i>costituiscono aggravante specifica e comportano l\u2019aumento della pena<\/i> <i>da un terzo alla met\u00e0: <\/i><\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;<\/i><\/li>\n<li><b><i> <\/i><\/b><i>il fatto che uno o pi\u00f9 dei soggetti reclutati siano minori in et\u00e0 non lavorativa;<\/i><\/li>\n<li><b><i> <\/i><\/b><i>l\u2019aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro<\/i>\u201d (comma 3).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Infine, le linee guida prevedono indicazioni in materia di attivit\u00e0 ispettiva ed investigativa.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019I.N.L. ribadisce che l&#8217;attivit\u00e0 investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l&#8217;intera filiera e accertare l&#8217;esistenza degli elementi propri del reato ex art. 603 bis c.p.; va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre all\u2019arresto in flagranza, \u00e8 prevista:<\/p>\n<p>&#8211; la possibilit\u00e0 di ricorso alle intercettazioni (v. art. 266 c.p.p.);<\/p>\n<p>&#8211; la confisca obbligatoria delle \u201c<i>cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti<\/i>\u201d (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento;<\/p>\n<p>&#8211; la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilit\u00e0 di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attivit\u00e0 economica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b>Intermediazione illecita<\/b><\/p>\n<p>La nota I.N.L. precisa che avuto riguardo alla attivit\u00e0 dell\u2019intermediario occorre in primo luogo procedere ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare) per appurare:<\/p>\n<p>A) se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual \u00e8 l\u2019oggetto dell\u2019impresa;<\/p>\n<p>B) se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro;<\/p>\n<p>C) se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;<\/p>\n<p>D) se \u00e8 intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell\u2019ambito dell\u2019agricoltura);<\/p>\n<p>E) qual \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 lavorativa o imprenditoriale (se ve ne \u00e8 una) ufficialmente esercitata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una volta identificato l\u2019intermediario gli ispettori del lavoro dovranno, qualora si ravvisi una interposizione illecita, procedere alle identificazione dell\u2019utilizzatore (azienda dove in concreto lavorano i soggetti intermediati) accertando i collegamenti con il soggetto intermediario.<\/p>\n<p>Tale attivit\u00e0 ispettiva dovr\u00e0 essere espletata in raccordo con la Procura della Repubblica nonch\u00e9 i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro (in tale contesto si potranno disporre intercettazioni telefoniche, disporre sequestri di devices, pc, e quanto altro).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019indagine, quindi, dovr\u00e0 <b>accertare <\/b>il <b>collegamento <\/b>tra <b>l\u2019intermediario <\/b>e <b>l\u2019utilizzatore<\/b>, le reali condizioni di lavoro, quelle alloggiative (qualora ai lavoratori venisse fornito alloggio), i metodi di sorveglianza (quando le lavorazioni si svolgono all\u2019aperto), il numero di lavoratori reclutati, la loro et\u00e0, e quanto altro utile.<\/p>\n<p>Ancora, l\u2019ispettore potr\u00e0 svolgere un\u2019attivit\u00e0 di perquisizione, rilievi, acquisizione di documenti, contabilit\u00e0 formata tra intermediario e utilizzatore; utili, poi, videoriprese e fotografie, anche all\u2019interno di locali dove sono alloggiati i lavoratori. La nota raccomanda agli ispettori di acquisire, presso gli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, tutte le informazioni utili per valutare gli indici di sfruttamento.<\/p>\n<p>La nota I.N.L. si sofferma poi lungamente su alcuni fenomeni che gli ultimi tempi hanno modificato il tradizionale quadro della intermediazione illecita, che oggi si caratterizza per la apparente legalit\u00e0 (presenza ad esempio di permesso di soggiorno, regolare assunzione dl lavoratore; in altri casi, presenza di un contratto di somministrazione; presenza di una documentazione amministrativa e contabile apparentemente esatta).<\/p>\n<p>Sovente, infatti, si \u00e8 riscontrato come, in molti casi, ai lavoratori sia consegnato un prospetto paga con regolare attestazione oraria e retributiva quando viceversa, nel concreto del rapporto, sia l\u2019orario di lavoro che la retribuzione non siano effettivamente correlati alla prestazione veramente resa; per tacere dei casi in cui la retribuzione ufficialmente risultante (ricordiamo che dal luglio 2018 la somma portata dalla busta paga deve essere saldata con metodi tracciati e non pi\u00f9 in contanti) sia regolare ma il lavoratore, durante l\u2019accesso ispettivo, dichiari di aver restituito una parte della retribuzione al datore di lavoro; in tali casi l\u2019ispettore dovr\u00e0 valutare la sussistenza del reato di estorsione (art. 629 c.p.).<\/p>\n<p>In materia di <b>audizione dei lavoratori <\/b>le linee guida raccomandano agli ispettori di acquisire non solo sommarie informazioni ma ogni notizia utile a comprovare sfruttamento e stato di bisogno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La circolare I.N.L. rammenta al riguardo nel caso in cui si tratti di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno come l\u2019art. 18 del D.Lgs. n. 286\/1998 preveda, in favore del prestatore clandestino, il<\/p>\n<p>rilascio di uno speciale permesso di soggiorno \u201c<i>per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell\u2019organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale<\/i>\u201d che, peraltro, \u201c<i>consente l\u2019accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch\u00e9 l\u2019iscrizione <\/i><\/p>\n<p><i>nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et\u00e0<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Analogamente l\u2019I.N.L. ricorda il dettato di cui all\u2019art. 22, comma 12 quater, del citato decreto, secondo il quale \u201c<i>nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis\u201d \u2013 che a sua volta richiama anche l\u2019art. 603 bis c.p. \u2013 \u201c\u00e8 rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno<\/i>\u201d; anche tale documento, \u201c<i>consente lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa e pu\u00f2 essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La circolare I.N.L. rammenta, in ragione della particolare vulnerabilit\u00e0 dei soggetti vittime del reato di cui all\u2019art. 603 bis c.p., la possibile applicazione di alcuni istituti processuali quali:<\/p>\n<p>&#8211; incidente probatorio ex art. 392, comma 1 bis, c.p.p.;<\/p>\n<p>&#8211; parte offesa risentita in dibattimento ex art. 190 bis c.p.p. solo su fatti diversi dall\u2019incidente probatorio;<\/p>\n<p>&#8211; audizione protetta in dibattimento ex art. 498 c.p.p.;<\/p>\n<p>&#8211; audizione protetta in incidente probatorio ex art. 398, comma 5, c.p.p.;<\/p>\n<p>&#8211; possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019ausilio di esperto (psicologo) per l\u2019esame.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sempre per il caso in cui il lavoratore sia uno straniero privo di un regolare permesso di soggiorno, la nota I.N.L. ricorda agli ispettori che in astratto anche tale soggetto \u00e8 punibile sulla base dell\u2019art. 10 bis del D.Lgs. n. 286\/1998, secondo il quale \u201c<i>salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch\u00e9 di quelle di cui all\u2019articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, \u00e8 punito con l\u2019ammenda da 5.000 a 10.000 euro<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Al riguardo l\u2019I.N.L. raccomanda agli ispettori, per non vanificare lo sviluppo successivo della attivit\u00e0 di indagine, anche ai fini processuali, prima di procedere alla audizione del lavoratore \u201cclandestino\u201d di svolgere alcune attivit\u00e0 preliminari, quali:<\/p>\n<p>&#8211; avviso al difensore di ufficio \/ di fiducia;<\/p>\n<p>&#8211; avviso ex art. 64, comma 3 lett. b) e c), c.p.p. (facolt\u00e0 di non rispondere ad alcuna domanda; in caso di dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilit\u00e0 di altri, assumer\u00e0, in ordine a tali fatti, l\u2019ufficio di testimone).<\/p>\n<p>Relativamente all\u2019imprenditore eventualmente indagato la nota I.N.L. ricorda che qualora il titolare dell\u2019azienda collabori, con gli ispettori e gli altri soggetti indaganti, la legge prevede riduzioni di pena, secondo quanto statuito dall\u2019art. 600 septies 1 e dall\u2019art. 603 bis 1, c.p.; in particolare il primo prevede una diminuzione di pena \u201c<i>nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l\u2019attivit\u00e0 delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l\u2019autorit\u00e0 di polizia o l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nella <\/i><i>raccolta di prove decisive per l\u2019individuazione o la cattura dei concorrenti<\/i>\u201d; la seconda norma prevede una diminuzione di pena \u201c<i>nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l\u2019attivit\u00e0 delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l\u2019autorit\u00e0 di polizia o l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l\u2019individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilit\u00e0 trasferite<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Le linee guida dell\u2019I.N.L. raccomandano ancora la puntuale analisi del comportamento di terzi qualora abbiano consentito o agevolato la realizzazione della fattispecie di cui si \u00e8 detto, come ad esempio per i casi di appalti di servizio, quando vi \u00e8 violazione dei minimi contrattuali stabiliti dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative.<\/p>\n<p>Le linee guida dell\u2019I.N.L. contengono, poi, in allegato una griglia di domande da sottoporre alle maestranze presunte vittime dei reati; in tale griglia si individuano tutti gli aspetti utili sia per il caso dell\u2019accertamento dello stato di bisogno che per la verifica dello sfruttamento; la griglia si sviluppa prevedendo domande sui cd. Indici, vuoi in tema di violazione dell\u2019orario di lavoro, in materia di sicurezza del lavoro, alle condizioni di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b>Schede INL per istruttoria<\/b><\/p>\n<p>Le linee guida dell\u2019I.N.L. contengono, poi, in allegato una griglia di domande da sottoporre alle maestranze presunte vittime dei reati; in tale griglia si individuano tutti gli aspetti utili sia per il caso dell\u2019accertamento dello stato di bisogno che per la verifica dello sfruttamento; la griglia si sviluppa prevedendo domande sui cd. Indici, vuoi in tema di violazione dell\u2019orario di lavoro, in materia di sicurezza del lavoro, alle condizioni di lavoro. Di seguito si pubblica la scheda allegata alla circolare, con la quale si dispone una griglia di domande che l\u2019Ispettore del lavoro potr\u00e0 rivolgere al lavoratore ovvero al titolare dell\u2019azienda o dal soggetto che ha proposto denuncia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b><i>Per l\u2019accertamento dello stato di bisogno<\/i><\/b><\/p>\n<p>&#8211; da quanto tempo si trova in Italia?<\/p>\n<p>&#8211; con quale status giuridico?<\/p>\n<p>&#8211; come \u00e8 arrivato in Italia?<\/p>\n<p>&#8211; se \u00e8 arrivato illegalmente con quali mezzi \u00e8 giunto? Ha pagato qualcuno per il viaggio?<\/p>\n<p>&#8211; dove ha soggiornato prima di cominciare il lavoro attuale?<\/p>\n<p>&#8211; come si manteneva?<\/p>\n<p>&#8211; che lavoro svolge?<\/p>\n<p>&#8211; dove si svolge l\u2019attivit\u00e0 lavorativa? Per chi lavora? \u00c8 a conoscenza della sede dell\u2019azienda?<\/p>\n<p>&#8211; sa indicare l\u2019indirizzo preciso?<\/p>\n<p>&#8211; come raggiunge il luogo di lavoro?<\/p>\n<p>&#8211; come \u00e8 avvenuta l\u2019assunzione?<\/p>\n<p>&#8211; da quanto tempo lavora in quel posto a quelle condizioni?<\/p>\n<p>&#8211; ha propri mezzi di sostentamento?<\/p>\n<p>&#8211; ha una famiglia? Dove vive? Esistono in famiglia altri redditi?<\/p>\n<p>&#8211; qual \u00e8 il suo stato di salute?<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 stato vittima di persecuzioni? Per quale motivo? In quale luogo?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b><i>Per l\u2019accertamento dello sfruttamento<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><b>A) <\/b>Indice relativo alla reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato o comunque sproporzionato rispetto alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato.<\/p>\n<ul>\n<li>quali mansioni svolge?<\/li>\n<li>quanto viene pagato?<\/li>\n<li>quando avviene il pagamento?<\/li>\n<li>con che modalit\u00e0 avviene il pagamento?<\/li>\n<li>ha documenti che dimostrino il pagamento? Ha documenti che dimostrino il versamento dei contributi?<\/li>\n<li>riceve dal datore di lavoro anche vitto e alloggio?<\/li>\n<li>la paga direttamente il datore di lavoro?<\/li>\n<li>il datore di lavoro o l\u2019intermediario detraggono dalla paga (o si fanno dare) una somma per dei servizi che offrono? Per esempio trasporto, acqua, cibo ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>B) <\/b>Indice relativo alla reiterata violazione della normativa relativa all\u2019orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all\u2019aspettativa obbligatoria, alle ferie.<\/p>\n<ul>\n<li>si tratta di un lavoro fisso o a chiamata? Con quanto preavviso viene chiamato per lavorare?<\/li>\n<li>come si organizza in generale il lavoro?<\/li>\n<li>come viene stabilita la paga?<\/li>\n<li>\u00e8 fissa per periodo di tempo o proporzionata ai risultati ottenuti?<\/li>\n<li>quante ore lavora al giorno?<\/li>\n<li>quanto tempo ci mette a recarsi da dove vive a dove lavora?<\/li>\n<li>l\u2019orario di lavoro \u00e8 spezzato da pause per ristorarsi e riposarsi?<\/li>\n<li>quanto lunghe?<\/li>\n<li>quanti giorni della settimana lavora?<\/li>\n<li>i giorni in cui non lavora sono retribuiti?<\/li>\n<li>ha mai avuto ferie? Sono state retribuite?<\/li>\n<li>si \u00e8 mai ammalato e non \u00e8 andato per questo a lavoro? Che conseguenze ci sono state? \u00c8 stato comunque pagato?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>C) <\/b>Indice relativo alla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.<\/p>\n<ul>\n<li>sul luogo di lavoro ha accesso a servizi igienici, acqua potabile, punti di ristoro di qualsiasi genere (non necessariamente gratuiti)?<\/li>\n<li>\u00e8 mai stato visitato da un medico dell\u2019azienda?<\/li>\n<li>lavora con macchine o in ambienti in cui sono presenti macchine?<\/li>\n<li>lavora con prodotti chimici?<\/li>\n<li>sposta pesi durante il lavoro?<\/li>\n<li>ha mai lavorato a pi\u00f9 di due metri di altezza?<\/li>\n<li>ci sono vie di fuga segnalate, estintori, cassetta di primo soccorso?<\/li>\n<li>le sono stati forniti i necessari e idonei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale?<\/li>\n<li>le \u00e8 stato mai spiegato cosa fare in caso di pericolo? In particolare, in caso di situazioni in cui si presenti un pericolo grave ed immediato per il lavoratore, \u00e8 stato chiesto a quest\u2019ultimo da parte del datore di astenersi dall\u2019esercitare o dal riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa? E comunque sa di dover abbandonare, in tali situazioni, il posto di lavoro o la zona pericolosa? O, viceversa, gli \u00e8 stato chiesto di continuare a lavorare?<\/li>\n<li>cosa succede se qualcuno si fa male sul posto di lavoro? \u00c8 mai successo che qualcuno si sia fatto male durante l\u2019orario di lavoro?<\/li>\n<li>in caso di infortunio sul lavoro, sa se sono state fatte le necessarie comunicazioni (a fini assicurativi) all\u2019INAIL?<\/li>\n<li>nel caso in cui esistano sul luogo di lavoro zone che possono esporre il lavoratore a un rischio grave e specifico, il datore di lavoro ha verificato che solo il lavoratore che ha ricevuto adeguate informazioni vi possa accedere?<\/li>\n<li>sono mai stati effettuati appositi corsi di formazione per garantire la sicurezza dei lavoratori?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>D) <\/b>Indice relativo la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.<\/p>\n<ul>\n<li>il posto in cui vive gli \u00e8 stato indicato dal datore di lavoro?<\/li>\n<li>ha un posto dove vivere a parte quello indicatogli dal datore di lavoro?<\/li>\n<li>quali sono le condizioni del luogo in cui vive?<\/li>\n<li>come viene controllato il suo lavoro a da chi?<\/li>\n<li>cosa succede se un lavoratore non lavora bene? Che tipo di sanzioni vengono inflitte?<\/li>\n<li>chi organizza il lavoro che svolge?<\/li>\n<li>\u00e8 mai stato oggetto di minaccia fisica o di denuncia o di licenziamento da parte del datore di lavoro o dei suoi collaboratori o da parte di chi lo ha reclutato? E per quale motivo?<\/li>\n<li>quali sono le condizioni di lavoro, retribuzione, alloggio ecc. dei suoi compagni di lavoro?<\/li>\n<li>in caso di licenziamento, questo come \u00e8 avvenuto? Le \u00e8 stato dato il preavviso?<\/li>\n<li>le \u00e8 stato consegnato un documento al termine del rapporto di lavoro?<\/li>\n<li>sono state versate somme di denaro oltre l\u2019ultima paga pattuita? Le \u00e8 stata versata l\u2019ultima paga?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><b><i>Domande eventuali per chi ha dichiaratamente deciso di denunciare lo sfruttamento<\/i><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>perch\u00e9 ha deciso di denunciare lo sfruttamento?<\/li>\n<li>chi \u00e8 a conoscenza di questa sua decisione?<\/li>\n<li>teme che ci possano essere delle ritorsioni contro di lei per questa decisione? Teme delle conseguenze ulteriori (es. perdita dell\u2019alloggio)?<\/li>\n<li>\u00e8 in grado di fornire numeri di telefono di colleghi o di datori di lavoro?<\/li>\n<li>\u00e8 in grado di fornire altri elementi che possano aiutare ad identificare i suoi colleghi o il suo datore di lavoro (es. targa dell\u2019auto ecc.)?<\/li>\n<li>ci sono altri lavoratori che vogliono denunciare lo sfruttamento?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sfruttamento del lavoro Con circolare n. 5\/2019 del 28 febbraio 2019, la Direzione Generale dell\u2019I.N.L. ha reso di pubblico dominio le linee guida, alle quali dovranno attenersi gli Ispettori del lavoro nelle attivit\u00e0 di vigilanza, relativamente alle \u201cnuove\u201d fattispecie punitive, di cui all\u2019art. 603 bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wp_mapbox_gl_js_media":[],"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-2772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-archivio"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - 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