{"id":2365,"date":"2018-08-28T12:00:05","date_gmt":"2018-08-28T10:00:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=2365"},"modified":"2021-03-11T13:11:33","modified_gmt":"2021-03-11T12:11:33","slug":"nuovi-voucher-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/nuovi-voucher-2018\/","title":{"rendered":"Nuovi Voucher 2018."},"content":{"rendered":"<p><strong>Nuovi Voucher 2018<\/strong>.<\/p>\n<p>La storia dei voucher \u00e8 iniziata oltre 15 anni addietro; tale modalit\u00e0 di prestazione lavorativa venne infatti introdotta con la c.d. legge \u201cBiagi\u201d (D.Lgs. n. 276\/2003) la cui finalit\u00e0 era quella di disciplinare le prestazioni occasionali, definite \u201caccessorie\u201d, non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario e tutelare quindi situazioni non in precedenza regolamentate; il pagamento delle prestazioni avveniva\u00a0 attraverso \u201cbuoni lavoro\u201d (voucher).<\/p>\n<p>Nella prima versione il lavoro accessorio garantiva la copertura previdenziale presso l&#8217;INPS e quella infortunistica presso l&#8217;INAIL.<\/p>\n<p>Il Voucher non dava diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell&#8217;INPS (disoccupazione, maternit\u00e0, malattia, assegni familiari ecc.), ma era rilevante ai fini del diritto alla pensione.<\/p>\n<p>Il compenso portato dal buono lavoro era esente da ogni imposizione fiscale e non incideva sullo stato di disoccupato o inoccupato ed era cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. In agricoltura il voucher era originariamente previsto per pensionati e studenti.<\/p>\n<p>Grazie alla semplicit\u00e0 d\u2019uso (la procedura INPS di rilascio era sostanzialmente cartacea e di facile accessibilit\u00e0 da parte delle aziende)\u00a0 il buono lavoro ha conosciuto un grande successo tra le aziende e parallelamente suscit\u00f2 grandi opposizioni tra sindacalisti e politici di varia estrazione.<\/p>\n<p>Il buono lavoro aveva un valore prestabilito (10 euro di cui 2,50 erano trattenute dall\u2019INPS per i costi di sistema) e non era relazionato ad orari di servizio ma al lavoro da espletare, secondo accordi diretti tra le parti. Con la legge Fornero ( n. 92\/2012) il voucher conobbe una prima radicale trasformazione; per il settore agricolo il lavoro occasionale accessorio veniva ammesso per:<\/p>\n<ul>\n<li>aziende con volume d\u2019affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l\u2019utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di et\u00e0, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell\u2019anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l\u2019universit\u00e0) <em>per lo svolgimento di attivit\u00e0 agricole di carattere stagionale; <\/em><\/li>\n<li>aziende con volume d\u2019affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare <em>qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale<\/em>, purch\u00e9 il prestatore non sia stato iscritto l\u2019anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;<\/li>\n<li>con la riforma Fornero i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non potevano superare i 5.000 euro netti (pari a 6.660 euro lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalit\u00e0 dei committenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel 2015 con il Jobs Act (artt. da 51 a 54)\u00a0 si consent\u00ec il sostanziale allargamento della operativit\u00e0\u00a0 del voucher (salvo che per l\u2019agricoltura). Nel settore agricolo\u00a0 i buoni lavoro\u00a0 erano infatti ammessi:<\/p>\n<ol>\n<li>alle attivit\u00e0 lavorative di natura occasionale rese nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di et\u00e0, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell\u2019anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l\u2019universit\u00e0;<\/li>\n<li>alle attivit\u00e0 agricole svolte a favore di produttori agricoli che abbiano un fatturato annuo al di sotto i 7.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l\u2019anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I voucher con il Jobs act diventano\u00a0 unicamente richiedibili con procedure telematiche. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, infatti, i committenti imprenditori potevano\u00a0 acquistano esclusivamente attraverso modalit\u00e0 telematiche uno o pi\u00f9 carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio; il valore del vaucher \u00e8 riferito all\u2019ora di lavoro (tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivit\u00e0 lavorative e delle risultanze istruttorie del confronti con le parti sociali.<\/p>\n<p>I buoni si potevano acquistare anche presso intermediari autorizzati; il valore nominale del buono orario venne fissato in via iniziale\u00a0 in 10 euro; regola speciale per il settore agricolo il valore del buono poteva essere\u00a0 pi\u00f9 basso (in particolare per le operazioni di raccolta dei prodotti) e cio\u00e8\u00a0 pari all\u2019importo delle retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n<p>Con il Jobs act si introducono poi procedure di tracciabilit\u00e0 dovendosi comunicare prima dell\u2019inizio delle prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalit\u00e0 telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altres\u00ec, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.<\/p>\n<p>Il lavoratore riceve il compenso dal concessionario individuato con apposito decreto, successivamente all\u2019accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso \u00e8 esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze effettuando altres\u00ec il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all\u2019INPS, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all\u2019INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, e trattiene l\u2019importo autorizzato a titolo di rimborso spese. Il governo Renzi con il successivo il D.Lgs. 24 settembre 2016\u00a0 n. 185\u00a0modific\u00f2 il Jobs act\u00a0 del 2015.<\/p>\n<p>Per le aziende agricole le modifiche introdussero regole ancor pi\u00f9 restrittive; in specie istituendo l\u2019obbligo di comunicazione preventiva della data, del luogo e della durata prestazione lavorativa. Si ricorda che in precedenza gi\u00e0 si prevedeva l&#8217;obbligo di comunicare, prima dell&#8217;inizio della prestazione (attraverso modalit\u00e0 telematiche), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonch\u00e9 il luogo della prestazione lavorativa, non si prevedeva viceversa l\u2019obbligo di comunicare la data e la durata della stessa.<\/p>\n<p>La comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio poteva riferirsi a prestazioni da svolgersi genericamente nei 30 giorni successivi.<\/p>\n<p>In pratica l\u2019utilizzatore dei voucher aveva l\u2019onere di inviare, almeno 60 minuti prima dell\u2019inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territorialmente competente dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, comunicando luogo, giorno, ora di inizio e fine, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore e ci\u00f2 ogni volta che vengono utilizzati i <em>voucher<\/em> per gli agricoltori\u00a0 la prestazione <strong>\u00a0<\/strong><u>si poteva riferire ad un arco temporale non superiore a 3 giorni<\/u>.<\/p>\n<p>In caso di violazione prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui \u00e8 stata omessa la comunicazione.<\/p>\n<p>Mutati in pejus anche i valori massimi da corrispondere (\u20ac 2000 per committente).<\/p>\n<p>Il travaglio del voucher apparentemente si esaurisce nel 2017: onde evitare il referendum proposto dalla CGIL, con decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, il Governo ha cancellato i buoni lavoro. Nulla per\u00f2 \u00e8 fisso ed immutabile, con altra norma (art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017) venne reintrodotto un istituto similare a quello abolito in precedenza\u00a0 \u201cle prestazioni di lavoro occasionali\u201d.<\/p>\n<p>Con tale disposizione si \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di utilizzare prestazioni di lavoro occasionali, secondo due modalit\u00e0: il Libretto Famiglia (denominato anche \u201cLF\u201d) ed il Contratto di prestazione occasionale (denominato anche \u201cCpo\u201d).<\/p>\n<p>Le prestazioni di lavoro occasionali si intendono come le attivit\u00e0 lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma \u2013 Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale \u2013 e dei limiti economici, riferiti all\u2019anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:<\/p>\n<p><strong>A)<\/strong> <u>per ciascun prestatore<\/u>, avuto riguardo alla <u>totalit\u00e0 degli utilizzatori<\/u>, il compenso potr\u00e0 essere non superiore a <u>000 euro<\/u> \u2013 art. 54 bis, comma 1, lett. a);<\/p>\n<p><strong>B)<\/strong> <u>per ciascun utilizzatore<\/u>, avuto riguardo alla <u>totalit\u00e0 dei prestatori<\/u>, con compensi di importo non superiore a <u>000 euro<\/u> \u2013 art. 54 bis, comma 1, lett. b);<\/p>\n<p><strong>C)<\/strong> per le prestazioni complessivamente rese <u>da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore<\/u>, potr\u00e0 ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro \u2013 art. 54 bis, comma 1, lett. c).<\/p>\n<p>tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. I nuovi contratti si applicano a:<\/p>\n<ul>\n<li>soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidit\u00e0;<\/li>\n<li>giovani con meno di venticinque anni di et\u00e0, quando regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l\u2019universit\u00e0;<\/li>\n<li>persone disoccupate;<\/li>\n<li>percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I compensi erogati non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La regola ad oggi ancora vigente precede tali e tante rigidit\u00e0 che ne hanno determinato il sostanziale fallimento essendo poche decine di migliaia i rapporti attivati con le regole odierne rispetto alle esperienze precedenti, di fatto i rapporti occasionali sono assimilati a rapporti di lavoro subordinato, sussistono incompatibilit\u00e0 per il lavoratore (per chi ha un\u00a0 lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa)\u00a0 e per l\u2019utilizzatore\u00a0 (se l\u2019interessato nei sei mesi precedenti aveva un rapporto subordinato o di collaborazione).<\/p>\n<p>Rispetto ai vecchi \u201cvoucher\u201d il compenso \u00e8 corrisposto dall\u2019INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione. La procedura \u00e8 solo telematica sulla piattaforma INPS e la misura del compenso \u00e8 fissata dalle parti, ma non potr\u00e0 essere inferiore a determinati importi minimi; tenendo conto dei costi contributivi il costo del\u00a0 nuovo voucher \u00e8 di circa 12 euro orari.<\/p>\n<p>Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei cinque dipendenti, la possibilit\u00e0 di ricorso al contratto di prestazione occasionale \u00e8 possibile per:<\/p>\n<ol>\n<li>a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidit\u00e0;<\/li>\n<li>b) giovani con meno di venticinque anni di et\u00e0, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l\u2019universit\u00e0;<\/li>\n<li>c) persone disoccupate;<\/li>\n<li>d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato &#8211; OTD. L\u2019importo del compenso giornaliero non potr\u00e0 essere inferiore alla somma calcolata sull\u2019orario minimo di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore. Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l\u2019onere di comunicazione: almeno sessanta minuti prima dell\u2019inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l\u2019utilizzatore, mediante la piattaforma informatica INPS o per il tramite dei servizi di <em>contact center <\/em>dell\u2019INPS, deve fornire le seguenti informazioni: &#8211; i dati identificativi del prestatore; &#8211; la misura del compenso pattuita; &#8211; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; &#8211; la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; &#8211; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. Previste sanzioni di importo significativo e procedure telematiche per la revoca della \u201cassunzione\u201d.<\/p>\n<p>Dopo le pressioni dei vari settori produttivi il nuovo esecutivo ha varato i nuovi voucher. Il provvedimento giallo-verde in realt\u00e0 apporta piccole e poco significative modifiche al sopra commentato articolo 54bis della legge n. 96\/2017, con l\u2019intendimento\u00a0 di renderne pi\u00f9 agevole l&#8217;impiego in agricoltura e in altri ben individuati settori.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto si \u00e8 letto e commentato in questi giorni, non si pu\u00f2 parlare di reintroduzione dei voucher \u201cold stile\u201d semmai di una modesta rivisitazione di alcuni aspetti del previgente, ed indigeribile, (per le aziende) testo normativo relativo al cd \u201ccontratto di prestazioni occasionali\u201d. In pratica le modifiche apportate si estinguono in alcune piccole semplificazioni amministrative e burocratiche:<\/p>\n<p><strong><u>Autocertificazione<\/u><\/strong><strong>.<\/strong> Il lavoratore occasionale ha l\u2019onere di autocertificare il proprio <em>status<\/em>, mediante\u00a0 una dichiarazione di responsabilit\u00e0 che certifichi:<\/p>\n<ul>\n<li>la condizione di studente, disoccupato o pensionato;<\/li>\n<li>di non essere stato iscritto nell\u2019anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.<\/li>\n<li>L&#8217;autocertificazione si dovr\u00e0 rendere utilizzando l\u2019apposita piattaforma informatica INPS per la gestione delle prestazioni occasionali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Comunicazione<\/u><\/strong><strong>.<\/strong> La nuova regola aumenta, per i soli settori dell\u2019agricoltura e del turismo &#8211; da 3 a 10 giorni &#8211; il periodo oggetto della comunicazione relativa alla durata della prestazione occasionale.<\/p>\n<p>Ricordiamo che la legge prevede l\u2019obbligo preventivo di comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS (o dei <em>contact center<\/em>), almeno un\u2019ora prima dell\u2019inizio della prestazione occasionale: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l\u2019oggetto della prestazione; la durata della prestazione (non inferiore a 4 ore) con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni (prima tre); il compenso pattuito per la prestazione.<\/p>\n<p>Attendiamo ora le modifiche delle procedure INPS per consentire ai soggetti interessati di procedere con i nuovi voucher; chi scrive non ritiene che le modifiche introdotte potranno rinverdire i fasti del passato lavoro occasionale; per inciso si sottolinea che in agricoltura esiste la forma pi\u00f9 avanzata di flessibilit\u00e0 contrattuale che \u00e8 rappresentata dal lavoro a tempo determinato, tipologia di rapporto subordinato a termine che, per inciso, costa meno dei cd nuovi voucher.<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuovi Voucher 2018. 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