{"id":2160,"date":"2018-05-17T10:46:42","date_gmt":"2018-05-17T08:46:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=2160"},"modified":"2021-03-11T13:11:47","modified_gmt":"2021-03-11T12:11:47","slug":"agricoltura-lavoro-familiare-forme-e-tutele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/agricoltura-lavoro-familiare-forme-e-tutele\/","title":{"rendered":"Agricoltura: Lavoro familiare \u2013 forme e tutele."},"content":{"rendered":"<p><strong>Agricoltura: Lavoro familiare \u2013 forme e tutele<\/strong>.<\/p>\n<p>Il lavoro familiare \u00e8 connaturato al mondo rurale da sempre; tetto, mensa, solidariet\u00e0 connaturavano la comunione tacita familiare, oggi pi\u00f9 modernamente le svariate forme dell\u2019impresa familiare e le societ\u00e0 semplici agricole tendono ad assicurare la dignit\u00e0 del lavoro e dell\u2019apporto familiare. Non ultimo, il lavoro del familiare pu\u00f2 strutturarsi nelle forme delle subordinazione, cos\u00ec come pu\u00f2 essere reso in via occasionale e avulso dalla organizzazione aziendale in senso stretto.<\/p>\n<p>Vediamo le principali accezioni del lavoro dei familiari nell\u2019ambito dell\u2019impresa agricola.<\/p>\n<p><strong><u>Collaborazioni occasionali agricole<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istituto in esame ha conosciuto una vita accidentata: gi\u00e0 l\u2019art. 122 della finanziaria 2001 aveva previsto sperimentalmente le collaborazioni occasionali agricoli tra parenti ed affini (entro il quinto grado), successivamente, con la legge finanziaria 2003 (all\u2019art. 45) si erano individuate modifiche all\u2019istituto, comportanti oneri previdenziali ed assicurativi e limitative (parenti entro secondo grado e studenti). La svolta con la legge Biagi: l\u2019art. 74 del Dlgs. n. 276 del 2003, infatti aveva individuato \u201ccon specifico riguardo alle attivit\u00e0 agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori\u201d. Tale norma \u00e8 stata modificata con altro provvedimento ( art. 7 ter DL 5\/2009 convertito in legge n. 33\/2009) che ha ampliato l\u2019istituto al quarto grado. Rileva, al riguardo, ed evita la qualificazione di \u201clavoro\u201d dipendente ed autonomo, il vincolo finalistico della prestazione che \u00e8 resa per mero vincolo di affectio familiaris, per aiuto, anche di mutuo scambio, ovvero per motivi morali. Non vi dovr\u00e0 perci\u00f2 essere alcuna corresponsione di compensi o salari fatte salve le eventuali spese di mantenimento o spese sostenute dal parente per la esecuzione dei lavori. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoro occasionale agricolo \u00e8 applicabile a tutti gli imprenditori (coldiretti, IAP, agricoltori in genere) e sono riferite a qualsivoglia necessit\u00e0 aziendali (non solo per la raccolta prodotti\u00a0 come in origine previsto). La norma non qualifica temporalmente la prestazione, n\u00e9 pone limiti particolari. Ricordiamo che la giurisprudenza ritiene occasionali e non \u201cstrutturali\u201d le prestazioni lavorative non continuative, limitate ad un singolo incarico, non programmate nel tempo, di durata non ampia ancorch\u00e9 questa non abbia carattere di indeterminatezza. <strong>\u00a0<\/strong>Per le varie attivit\u00e0 agricole saranno quindi utili i parenti (art. 74 cc)\u00a0 e gli affini (art. 78 cc) entro il quarto\u00a0 grado, e cio\u00e8: <strong>\u00ae<\/strong> Parenti in linea diretta: rispetto all\u2019interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto il trisnonno e il nipote del nipote. <strong>\u00ae<\/strong> Parenti in linea collaterale: rispetto all\u2019interessato il fratello \u00e8 parente di secondo grado, di terzo grado \u00e8 il nipote e lo zio, di quarto grado il figlio del nipote e il cugino, il figlio del bisnonno<strong>. <\/strong><strong>\u00ae<\/strong> Affini: l\u2019affinit\u00e0 \u00e8 il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell\u2019altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l\u2019interessato \u00e8 parente di uno dei due coniugi, questi \u00e8 affine dell\u2019altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi \u00e8 affinit\u00e0, in linea retta di secondo grado, ecc. In linea collaterale la cognata \u00e8 affine di secondo grado, il figlio della cognata cos\u00ec come lo zio del coniuge sono di terzo grado, sono di quarto grado il cugino del coniuge, il nipote della cognata. Il Ministero del lavoro &#8211; con circolare n. 37\/2013 &#8211; con specifico riferimento alle attivit\u00e0 agricole, ha chiarito che \u201c<em>non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi \u2026<\/em>\u201d. La norma si fonda, quindi, sul fattore dell\u2019occasionalit\u00e0 che rappresenta l\u2019elemento dirimente al fine di escludere l\u2019obbligo di iscrizione all\u2019Ente previdenziale ed il conseguente versamento relativo all\u2019attivit\u00e0 svolta dal familiare a titolo gratuito. Il Ministero sottolinea come per attivit\u00e0 occasionale si debba intendere quella caratterizzare dalla non sistematicit\u00e0 e stabilit\u00e0 dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell\u2019ambito della gestione e del funzionamento dell\u2019impresa<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Il giudizio sulla non abitualit\u00e0 della prestazione \u00e8 individuato attraverso un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale e ci\u00f2 al fine dell\u2019accertamento delle collaborazioni \u201cfamiliari\u201d. In definitiva quindi secondo il Ministero del Lavoro, in agricoltura sono genuine le collaborazioni occasionali escluse dagli obbligatori adempimenti previdenziali, quelle instaurate tra il titolare dell\u2019azienda, oltre che con il coniuge, con parenti affini fino al quarto grado.<\/p>\n<p><strong><u>Collaborazioni familiari \u2013 presunzione di gratuit\u00e0<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con lettera circolare (n\u00b0 prot. 37\/0010478\/MA 007. A001) del 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha preso posizione in merito alle collaborazioni familiari, avuto particolare riguardo all\u2019agricoltura. Com\u2019\u00e8 patrimonio acclarato, ed incontrastato, la collaborazione resa all\u2019interno di una famiglia integra una prestazione avente principalmente eziologia \u201cmorale\u201d, basata sulla c.d. <em>affectio vel benevolentiae causa<\/em>, e cio\u00e8 sul vincolo solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare; ovviamente in un rapporto coniugale, di parentela e di affinit\u00e0 non si prevede d\u2019ordinario la corresponsione di alcun compenso. Secondo il Ministero \u201cil carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell\u2019imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS \u2013 la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, cos\u00ec da escludere l\u2019obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l\u2019occasionalit\u00e0 della prestazione pu\u00f2 essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto\u201d. Importante ancora la precisazione relativa al soggetto pensionato: secondo la circolare \u201cappare opportuno ricondurre nell\u2019ambito delle collaborazioni occasionali <em>affectionis causa<\/em>, escluse dall\u2019obbligo di iscrizione presso l\u2019Ente previdenziale, le <strong>prestazioni rese da pensionati<\/strong>, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell\u2019impresa un impegno con carattere di continuit\u00e0. Le ragioni possono essere molte: la scarsa volont\u00e0 di impegnarsi in un\u2019attivit\u00e0 nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare pi\u00f9 da vicino il contesto familiare. In sintesi, \u00e8 sempre possibile individuare una o pi\u00f9 ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo\u201d. Pertanto, \u201cil personale ispettivo considerer\u00e0 le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell\u2019imprenditore, quali collaboratori occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere n\u00e9 l\u2019iscrizione nella Gestione di competenza, n\u00e9 da ricondurre alla fattispecie della subordinazione\u201d. Parimenti, per le prestazioni svolte dal <strong>familiare impiegato<\/strong> <em>full time<\/em> presso altro datore di lavoro , considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attivit\u00e0 o compiti con carattere di prevalenza e continuit\u00e0 presso l\u2019azienda del familiare. La circolare chiarisce in modo inequivoco come, nelle predette casistiche, \u201cla collaborazione del familiare si considera \u201c<strong>presuntivamente<\/strong>\u201d di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una \u201cprestazione lavorativa\u201d in senso stretto, dovr\u00e0 comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo ed incontrovertibile\u201d.<\/p>\n<p><strong><u>Lavoro subordinato tra familiari.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La liceit\u00e0 del rapporto di subordinazione nell\u2019ambito della famiglia \u00e8 stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione. Si conferma, in ogni caso, come la regola \u201cgenerale\u201d nell\u2019ambito familiare sia quella della \u201cpresunzione di gratuit\u00e0\u201d e, quindi, della insussistenza d\u2019ordinario della subordinazione, ancorch\u00e9 dal punto di vista sistematico l\u2019ordinamento lavoristico preveda la presunzione di onerosit\u00e0. In sede ispettiva (del lavoro) \u00e8 compito degli accertatori quello di accertare e provare che il rapporto di lavoro tra familiare sia insussistente ovvero se esistente sia reso a titolo\u00a0 gratuito ovvero che il datore di lavoro familiare non eserciti i poteri gerarchici nei confronti dei propri familiari. La sentenza n. 4535\/2018 (del 27 febbraio u.s.) ribadisce il consolidato orientamento sul punto. Nell\u2019analisi del rapporto, la presenza di indici oggettivi consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale del familiare, generando la possibilit\u00e0 di riconoscere la legittimit\u00e0 e la sussistenza di un rapporto\u00a0 di lavoro subordinato anche tra familiari. Questi gli indicatori: <strong>\u00b7<\/strong> l\u2019onerosit\u00e0 della prestazione; <strong>\u00b7<\/strong> la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; <strong>\u00b7<\/strong> l\u2019osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l\u2019apertura al pubblico dell\u2019attivit\u00e0 commerciale); <strong>\u00b7<\/strong> il \u201cprogrammatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa\u201d (del familiare); <strong>\u00b7<\/strong> la corresponsione di un compenso a cadenze fisse. Tali indicatori consentono, quindi, di individuare anche in famiglia la eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; secondo la Cassazione la \u201c<em>sussistenza della subordinazione \u2026 discende \u2026 dall\u2019emersione all\u2019esito dell\u2019espletamento dei mezzi istruttori offerti dall\u2019odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l\u2019osservanza di un orario coincidente con l\u2019apertura al pubblico dell\u2019attivit\u00e0 &#8211; entrambe modalit\u00e0 tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all\u2019attivit\u00e0 dettata da motivi di assistenza familiare &#8211; \u2026 il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 stessa, al medesimo facente capo, dell\u2019apporto della prestazione della stessa resa nonch\u00e9 la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch\u2019essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione<\/em>\u201d. In sostanza, per la Cassazione, \u00e8 possibile il riconoscimento della genuinit\u00e0 del rapporto di lavoro e la natura subordinata, anche tra familiari, quando il lavoro \u00e8 prestato in forza di un vincolo contrattuale e non soltanto <em>benevolentiae vel affectionis causa<\/em>. Ci\u00f2 \u00e8 conforme ad un precedente orientamento consolidato, secondo il quale la sussistenza di un vincolo familiare pu\u00f2 costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosit\u00e0 del rapporto di lavoro subordinato. Tale presunzione di gratuit\u00e0 pu\u00f2 essere superata \u201c<em>fornendo la prova dell\u2019esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualit\u00e0 e quantit\u00e0 delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro<\/em>\u201d (Cass. Civ. Sez. lav., n. 12433\/2015), \u201c<em>non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova<\/em>\u201d (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632\/2006).<\/p>\n<p><strong><u>Lavoro autonomo agricolo<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Sono iscritti nella gestione speciale INPS agricola (legge n. 9\/1963 e legge n 233\/1990) i coltivatori diretti, i componenti dei nuclei familiari degli imprenditori agricoli CD e gli imprenditori agricoli professionali \u2013 I.A.P. Le attivit\u00e0 agricole per cui \u00e8 necessaria l\u2019iscrizione alla gestione INPS sono\u00a0 relative a:<strong> A) <\/strong>la coltivazione del fondo: cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo biologico;<strong> B) <\/strong>silvicoltura: estrazione di legname, sistemazione del terreno, piantagione, raccolta di prodotti forestali;<strong> C) <\/strong>allevamento del bestiame: animali da carne, latte, lana e lavoro;<strong> D) <\/strong>attivit\u00e0 connesse: attivit\u00e0 dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell\u2019allevamento degli animali. Sono coltivatori diretti i proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, pastori, allevatori ed assegnatari di fondi nonch\u00e9 appartenenti ai nuclei familiari degli stessi soggetti quando, direttamente ed abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all\u2019allevamento del bestiame ed allo svolgimento delle attivit\u00e0 agricole connesse, ex art. 2135 c.c. \u201c<em>Presupposti per l\u2019iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti sono, quindi, la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, il diretto ed abituale allevamento e governo del bestiame, dovendosi intendere realizzato il requisito dell\u2019abitualit\u00e0 quando le suddette attivit\u00e0 sono rese in modo esclusivo o almeno prevalente, impegnando il coltivatore per il maggior periodo nell\u2019anno e costituendo la maggior fonte di reddito. \u00c8 necessario altres\u00ec che l\u2019effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessit\u00e0 delle coltivazioni del fondo e per l\u2019allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue, da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore<\/em>\u201d (Cassazione, sentenza n. 4810\/1995). Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) la pratica per ottenere la relativa qualifica, anche agli effetti previdenziali, e la relativa valutazione circa la sussistenza dei requisiti di legge (50% di tempo, 50% di reddito ovvero 25% per le zone svantaggiate), \u00e8 svolta dalle Regioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 99\/2004), ma resta salva la possibilit\u00e0 per l\u2019I.N.P.S. di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476\/2001.<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Agricoltura: Lavoro familiare \u2013 forme e tutele. Il lavoro familiare \u00e8 connaturato al mondo rurale da sempre; tetto, mensa, solidariet\u00e0 connaturavano la comunione tacita familiare, oggi pi\u00f9 modernamente le svariate forme dell\u2019impresa familiare e le societ\u00e0 semplici agricole tendono ad assicurare la dignit\u00e0 del lavoro e dell\u2019apporto familiare. 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