{"id":2030,"date":"2018-03-15T16:59:29","date_gmt":"2018-03-15T15:59:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=2030"},"modified":"2021-03-11T13:11:48","modified_gmt":"2021-03-11T12:11:48","slug":"il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/","title":{"rendered":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura."},"content":{"rendered":"<p><strong>Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura<\/strong>.<\/p>\n<p>Come si ricorder\u00e0, la legge 68\/99 introdusse, abrogando la precedente legge 482\/68, nuove regole per l\u2019assunzione dei disabili e delle categorie assimilate (orfani e superstiti di deceduti di lavoro e di soggetti grandi invalidi, profughi italiano rimpatriati e vittime del turismo). Tale normativa trova applicazione in ordine: <strong>A)<\/strong> alle persone in et\u00e0 lavorativa affette da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali ed ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45%; <strong>B)<\/strong> alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidit\u00e0 superiore al 33%, e alle persone non vedenti o sordomute; <strong>C)<\/strong> alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. L\u2019accertamento della qualit\u00e0 di \u201cdisabile\u201d \u00e8 affidato alla pubblica autorit\u00e0 (ASL, INAIL secondo le casistiche). Hanno diritto al collocamento obbligatorio anche gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno (C. Cost. Sent. n. 454\/1999). L\u2019<strong>art. 1<\/strong> della legge 68\/99 prevede che i datori di lavoro siano tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell\u2019assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilit\u00e0. L\u2019<strong>art. 2<\/strong> della normativa prevede le quote di riserva. I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: <strong>a)<\/strong> 7% dei lavoratori occupati, se occupano pi\u00f9 di 50 dipendenti; <strong>b)<\/strong> due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; <strong>c)<\/strong> un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per le piccole imprese (una volta non ricomprese nell\u2019obbligo di legge) la norma prevede che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l\u2019obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Stessa regola per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni senza scopo di lucro, operano nel campo della solidariet\u00e0 sociale, dell\u2019assistenza e della riabilitazione. Gli obblighi di assunzione sono sospesi per le ditte in crisi (in genere industriali), in caso di licenziamenti collettivi, ristrutturazioni, cassa integrazione straordinaria e mobilit\u00e0 (Legge 223\/91). Per chi ha pi\u00f9 di 50 dipendenti vi \u00e8 un\u2019ulteriore quota d\u2019obbligo, pari all\u20191% per orfani e coniugi di deceduti o invalidi, per causa di lavoro, genere o servizio (tale quota \u00e8 di 1 unit\u00e0 per i datori di lavoro che abbiano da 51 a 150 dipendenti). Per calcolare la quota di riserva, e cio\u00e8 agli effetti della determinazione dl numero di soggetti disabili da assumere, la vecchia normativa prevedeva che non erano computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati a seguito di avviamento obbligatorio, ovvero assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi (ora sei mesi), i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonch\u00e9 i dirigenti ed altre categorie minori. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale (part \u2013 time), si applicano le norme consuete, col riproporzionamento orario. Regole apposite anche per il disabile diventato tale in sostanza di rapporto. Sulla predetta normativa \u00e8 intervenuta la Riforma Fornero, che ha diversamente disciplinato alcune importanti materie. In particolare, nell\u2019originario testo del luglio 2012 si prevedeva, ai fini del computo della base occupazionale \u2013 sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente \u2013 il computo di \u201c<em>tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato<\/em>\u201d, ad esclusione dei: \u00b7\u00a0 lavoratori disabili assunti ai fini della stesse legge n. 68\/1999; \u00b7 soci di cooperative di produzione e lavoro; \u00b7 dirigenti; \u00b7 lavoratori assunti con contratto di inserimento; \u00b7 lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l\u2019utilizzatore; \u00b7 lavoratori assunti per l\u2019attivit\u00e0 da svolgere all\u2019estero, per la durata di tale attivit\u00e0; \u00b7 lavoratori socialmente utili; \u00b7 lavoratori a domicilio; \u00b7 lavoratori che aderiscono a programmi di emersione ai sensi della legge n. 383\/2001; \u00b7 lavoratori esclusi dalle relative discipline di settore. Come si pu\u00f2 notare, in tale elenco (e cio\u00e8 tra le categorie di lavoratori esclusi dal computo) non figuravano pi\u00f9 i lavoratori \u201ccon contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi\u201d. La mancata esclusione dal computo di tale categoria ampiamente utilizzata nel settore agricolo era particolarmente preoccupante per le imprese, che hanno una forte incidenza di rapporti a tempo determinato, e che rischiavano, considerando anche gli operai a tempo determinato, di superare le soglie previste dalla legge per l\u2019assunzione dei disabili. Modificate, poi, le norme che disciplinano gli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, con la previsione di un apposito decreto del Ministro del lavoro volto a definire nuovi procedimenti relativi ala concessione dei provvedimenti di esonero, al fine di evitare abusi. Con il <strong>\u201cDecreto Sviluppo\u201d<\/strong> (D.L. n. 83\/2012, convertito in legge n. 134\/2012) \u00e8 stata, infatti, modificata la previsione relativa al computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nella base imponibile. La nuova regola ha, in parte, mitigato la previsione della Riforma Fornero stabilendo che dal computo della base occupazionale sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente, dovranno essere esclusi i dipendenti occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi. Gi\u00e0 il Ministero del lavoro aveva, con circolare n. 18 del 2012, cercato di temperare il rigore della normativa, chiarendo, in ordine al computo dei contratti a termine: \u201c<em>ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro quota (per esempio due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per sei mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unit\u00e0)<\/em>\u201d. Sul punto, occorre poi ricordare come in precedenza il Ministero del lavoro, circolare n. 4 del 17\/01\/2000, aveva chiarito come \u201c<em>per i datori di lavoro che svolgono attivit\u00e0 stagionale sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attivit\u00e0 lavorativa, nell\u2019arco dell\u2019anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi \u2026 (ora sei) \u2026 <u>calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative<\/u><\/em>\u201d. Parimenti, il Regolamento di esecuzione della legge n. 68\/1999 (DPR. n. 33\/2000) prevedeva come \u201c<em>per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attivit\u00e0 di carattere stagionale, il periodo di nove mesi\u2026 (ora sei) \u2026 di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti <u>giornate lavorative effettivamente prestata nell\u2019arco dell\u2019anno solare, anche non continuative<\/u><\/em>\u201d. Per quanto riguarda, quindi, il settore agricolo al fine di determinare la durata di un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale, non si dovr\u00e0 fare riferimento all\u2019arco temporale complessivo di durata del contratto (ad es. 1\u00b0 marzo \u2013 31 dicembre), bens\u00ec al numero di giornate <u>concretamente<\/u> ed <u>effettivamente<\/u> lavorate nell\u2019arco solare dal dipendente, ancorch\u00e9 rese in modo non continuativo. Recentemente si sono registrati atteggiamenti difformi in sede ispettiva e ci\u00f2, in particolare, circa la individuazione delle giornate di lavoro corrispondenti a sei mesi. I dubbi interpretativi si fondavano sulla individuazione, prevista nel C.C.N.L. operai agricoli, del numero di giornate lavorative mensili, convenzionalmente stabilite in 26 \u2013 il numero delle giornate corrispondenti ad un rapporto di lavoro di durata semestrale \u00e8 quanto meno da fissare in 156 (26 gg x 6 mesi). Peraltro, per il settore agricolo, si deve annotare come il precitato limite possa arrivare fino a 180 giornate di lavoro, e ci\u00f2 in considerazione delle particolari norme contrattuali per gli operai agricoli, che individuano, convenzionalmente, in 180 giornate di lavoro l\u2019anno il crinale tra i rapporti a temine e quelli a tempo indeterminato (vedi artt. 21 e 23 C.C.N.L. del 25 maggio 2010) e sia in relazione alle disciplina legislativa che regolamenta il lavoro e la previdenza in agricoltura. Si pensi ad esempio alla particolare disciplina circa l\u2019integrazione salariale agricola che, stabilisce in 180 giornate di lavoro annue il requisito minimo per essere considerato OTI e, quindi, usufruire della CISOA (art. 17, legge 457\/72) e le disposizioni derogatorie in materia di rapporti a termine (art. 10, b. 2, D.Lgs. N. 368\/2001) e di orario di lavoro (art. 16, c. 1, lettera \u201cg\u201d, ed art. 17, c. 2, lettera \u201cc\u201d e \u201cd\u201d, D.Lgs. n. 66\/2003). Molte amministrazioni per inciso avevano \u201csposato\u201d l\u2019orientamento relativo al computo al computo sulle 180 giornate (es. Regione Emilia Romagna). Con recente nota (n. 43 del 6 marzo 2018). L\u2019Ispettorato nazionale del Lavoro, in risposta ad un quesito di Confagricoltura, circa i difformi orientamenti tenuti dagli organi ispettivi nei vari territori, ha chiarito che <u>il computo dei rapporti di lavoro stagionali <\/u>per determinare il superamento o meno dei 6 mesi (e dunque l\u2019esclusione dalla base del calcolo) <u>possa essere eseguito prendendo in considerazione le giornate effettivamente lavorate dagli operai agricoli \u201c<strong>fino al limite di 180 giornate di lavoro annue<\/strong>\u201d<\/u>. Relativamente al personale a termine assunto per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto, si precisa ancora che l\u2019esclusione dal computo di tali dipendenti\u00a0 \u00e8 previsto solo qualora nella lettera di assunzione sia precisato, nella causale,\u00a0 il nominativo del lavoratore avente diritto alla conservazione del posto ( es. personale in maternit\u00e0).\u00a0\u00a0 I datori di lavoro hanno, poi, l\u2019obbligo annuale di presentazione del prospetto informativo. In sintesi, si ricorda che, qualora la situazione occupazione al 31 dicembre dell\u2019anno precedente sia tale da far ricadere il datore di lavoro interessato nell\u2019ambito di applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie (in quanto occupi almeno 15 dipendenti, calcolati secondo quanto innanzi precisato), questi dovr\u00e0 trasmettere per via telematica il prospetto informativo entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo. Il citato prospetto informativo disabili deve essere trasmesso da parte di tutti, indicando nel prospetto la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente alle altre categorie assimilate, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. La trasmissione del prospetto dovr\u00e0 essere effettuate unicamente utilizzando la via della procedura telematica, sul sito <a href=\"http:\/\/www.cliclavoro.gov.it\/\">www.cliclavoro.gov.it<\/a>. Il computo dei dipendenti, sul quale calcolare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre dell\u2019anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo. I datori di lavoro i quali non abbiano registrato cambiamenti nella occupazione tali da modificare l\u2019obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono obbligati ad inviare il prospetto informativo ( art. 9 comma 6, L. 68\/1999). Con il D.lgs. n. 185\/216 (correttivo del Jobs Act) sono state introdotte modifiche ulteriori alla normativa. In specie, si prevede che possono essere computati nella <strong>quota di riserva<\/strong> i lavoratori che, gi\u00e0 disabili prima la costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa <strong>pari o superiore al 60%<\/strong>. Mutato anche il quadro sanzionatorio: trascorsi, infatti, sessanta giorni dalla data in cui insorge l\u2019obbligo di assunzione, il datore di lavoro \u00e8 tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero 153,20 euro al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Relativamente agli obblighi di assunzione per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, si segnala anche la portata innovativa del decreto \u201cMilleproroghe\u201d (art. 3, comma 3ter, L. 192\/2017), che ha stabilito nuove norme dal 1\u00b0 gennaio 2018 per le assunzioni di disabili al superamento della soglia occupazionale sganciato dalla necessit\u00e0 di procedere ad una nuova assunzione. In pratica, dal 1\u00b0 gennaio 2018, tutti i datori di lavoro del settore o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati ad assumere alle loro dipendenze un lavoratore iscritto negli elenchi dei disabili, contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori. Riassumiamo in breve la procedura per l\u2019assunzione di disabili: \u00b7 l\u2019avviamento al lavoro di un lavoratore disabile (o assimilato tale) avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione (con preselezione degli iscritti al collocamento obbligatorio) con i Centri per l\u2019Impiego; \u00b7 la richiesta di assunzione deve essere presentata dal datore di lavoro obbligato al Centro per l\u2019Impiego competente entro 60 giorni dalla insorgenza dell\u2019obbligo di assunzione; \u00b7 entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro con pi\u00f9 di 15 dipendenti hanno l\u2019obbligo di presentare al Ministero del lavoro un prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre dell\u2019anno precedente, indicando: numero e dati dei lavoratori posti a base del computo; posti e mansioni disponibili per la quota riservata ai disabili. Si segnala che per la mancata trasmissione del prospetto informativo \u00e8 punita\u00a0\u00a0 con la sanzione di \u20ac 635,11, pi\u00f9 la maggiorazione di \u20ac 30,76 per ogni giorno di ritardo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. Come si ricorder\u00e0, la legge 68\/99 introdusse, abrogando la precedente legge 482\/68, nuove regole per l\u2019assunzione dei disabili e delle categorie assimilate (orfani e superstiti di deceduti di lavoro e di soggetti grandi invalidi, profughi italiano rimpatriati e vittime del turismo). Tale normativa trova applicazione in ordine: A)<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wp_mapbox_gl_js_media":[],"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-2030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-archivio"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. Come si ricorder\u00e0, la legge 68\/99 introdusse, abrogando la precedente legge 482\/68, nuove regole per l\u2019assunzione dei disabili e delle categorie assimilate (orfani e superstiti di deceduti di lavoro e di soggetti grandi invalidi, profughi italiano rimpatriati e vittime del turismo). Tale normativa trova applicazione in ordine: A)\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Confagricoltura Bologna\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-03-15T15:59:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-03-11T12:11:48+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"confagricolturabologna\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"confagricolturabologna\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"10 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\"},\"author\":{\"name\":\"confagricolturabologna\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f\"},\"headline\":\"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura.\",\"datePublished\":\"2018-03-15T15:59:29+00:00\",\"dateModified\":\"2021-03-11T12:11:48+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\"},\"wordCount\":1987,\"commentCount\":0,\"articleSection\":[\"Archivio\"],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\",\"url\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\",\"name\":\"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-03-15T15:59:29+00:00\",\"dateModified\":\"2021-03-11T12:11:48+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura.\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/\",\"name\":\"Confagricoltura Bologna\",\"description\":\"Dalla parte degli Agricoltori\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f\",\"name\":\"confagricolturabologna\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/edd9a034f35ea6aeadaf9744d1135acc?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/edd9a034f35ea6aeadaf9744d1135acc?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"confagricolturabologna\"},\"url\":\"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/author\/confagricolturabologna\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna","og_description":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. Come si ricorder\u00e0, la legge 68\/99 introdusse, abrogando la precedente legge 482\/68, nuove regole per l\u2019assunzione dei disabili e delle categorie assimilate (orfani e superstiti di deceduti di lavoro e di soggetti grandi invalidi, profughi italiano rimpatriati e vittime del turismo). Tale normativa trova applicazione in ordine: A)","og_url":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/","og_site_name":"Confagricoltura Bologna","article_published_time":"2018-03-15T15:59:29+00:00","article_modified_time":"2021-03-11T12:11:48+00:00","author":"confagricolturabologna","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"confagricolturabologna","Tempo di lettura stimato":"10 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/"},"author":{"name":"confagricolturabologna","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f"},"headline":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura.","datePublished":"2018-03-15T15:59:29+00:00","dateModified":"2021-03-11T12:11:48+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/"},"wordCount":1987,"commentCount":0,"articleSection":["Archivio"],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/","url":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/","name":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura. - Confagricoltura Bologna","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#website"},"datePublished":"2018-03-15T15:59:29+00:00","dateModified":"2021-03-11T12:11:48+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/il-punto-sul-collocamento-disabili-in-agricoltura\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Il punto sul \u201cCollocamento disabili\u201d in agricoltura."}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#website","url":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/","name":"Confagricoltura Bologna","description":"Dalla parte degli Agricoltori","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/277baa2a725fb840103c5f8898746c7f","name":"confagricolturabologna","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/edd9a034f35ea6aeadaf9744d1135acc?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/edd9a034f35ea6aeadaf9744d1135acc?s=96&d=mm&r=g","caption":"confagricolturabologna"},"url":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/author\/confagricolturabologna\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2030"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4713,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2030\/revisions\/4713"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}