{"id":1902,"date":"2018-01-26T09:33:59","date_gmt":"2018-01-26T08:33:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=1902"},"modified":"2021-03-11T13:11:48","modified_gmt":"2021-03-11T12:11:48","slug":"legge-27-dicembre-2017-n-205-bilancio-previsione-dello-lanno-finanziario-2018-bilancio-pluriennale-triennio-2018-2020-legge-bilancio-2018-lavoro-dis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/legge-27-dicembre-2017-n-205-bilancio-previsione-dello-lanno-finanziario-2018-bilancio-pluriennale-triennio-2018-2020-legge-bilancio-2018-lavoro-dis\/","title":{"rendered":"LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 \u2013 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  PER L\u2019ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 (LEGGE DI BILANCIO 2018). LAVORO &#8211; DISPOSIZIONI  PER IL  SETTORE AGRICOLO."},"content":{"rendered":"<p><strong>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 \u2013 Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018). Lavoro &#8211; Disposizioni\u00a0 per il\u00a0 settore agricolo<\/strong>.<\/p>\n<p>E\u2019 stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, la <em>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. di bilancio per l\u2019anno 2018)<\/em>. Il testo legislativo si compone\u00a0 di 19 articoli ed \u00e8 suddivisa in 2 Sezioni. La Sezione I consta di un unico articolo (art. 1) con 1181 commi (sic!). Vediamo le norme di interesse per il lavoro e la previdenza\u00a0 nelle aziende agricole.<\/p>\n<p><strong>Spese formazione credito imposta (commi 46 &#8211; 56) <\/strong><\/p>\n<p>Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonch\u00e9 dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attivit\u00e0 di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, \u00e8 assegnato un credito di imposta nella misura del 40 per cento nelle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attivit\u00e0 di formazione; la \u00e8 riconosciuta\u00a0 con un tetto\u00a0 massimo annuale di 300 mila euro; i piani formativi debbono essere\u00a0 pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. In particolare sono sgravati i piani formativi utili per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cyber security, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali e simili). In bilancio sono previsti fondi per 250 milioni di euro. Non sono ammissibili tutte le attivit\u00e0 formative obbligatorie (salute e sicurezza, ambiente e formazione).<\/p>\n<p><strong>Incentivo strutturale all\u2019occupazione giovanile stabile (commi 100-108)\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Diminuiscono i contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore\u00a0 privato in relazione alle\u00a0 assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato\u00a0 effettuate con effetto\u00a0 dal 1\u00b0 gennaio 2018; i lavoratori interessati sono quelli che non hanno compiuto il 30\u00b0 anno di et\u00e0 e non risultano essere stati occupati in precedenza con rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato, anche con altri datori di lavoro. La riduzione del contributo previdenziale \u00e8 applicata mensilmente\u00a0 per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della riduzione \u00e8 pari a 3.000 euro annui. In relazione al settore agricolo sono stimate minori entrate contributive di circa 3,5 milioni di euro, computando le sole agevolazioni relative alle zone tariffarie non agevolate poich\u00e9 le riduzioni previste in via ordinaria (zas e montagna) sono pi\u00f9 favorevoli di quelle test\u00e9 preventivate. In particolare, la norma prevede per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1\u00ba gennaio \u00a02018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) per un periodo massimo di trentasei mesi, l&#8217;esonero dal\u00a0 versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;Istituto\u00a0 nazionale per l&#8217;assicurazione contro\u00a0 gli\u00a0 infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato non sono di ostacolo al beneficio. Per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l&#8217;esonero contributivo e&#8217; riconosciuto (ferme le altre condizioni) in riferimento ai\u00a0 soggetti\u00a0 che\u00a0 non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di et\u00e0. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la\u00a0 cui\u00a0 assunzione\u00a0 a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l&#8217;esonero, sia nuovamente assunto\u00a0 a\u00a0 tempo\u00a0 indeterminato\u00a0 da\u00a0 altri datori di lavoro privati, il beneficio e&#8217;\u00a0 riconosciuto\u00a0 agli\u00a0 stessi datori\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 periodo\u00a0 residuo\u00a0\u00a0 utile\u00a0\u00a0 alla piena fruizione, indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni; l&#8217;esonero contributivo spetta ai datori di lavoro\u00a0 che, nei sei mesi precedenti l&#8217;assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. La norma prevede poi che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unit\u00e0 produttiva e inquadrato con la medesima\u00a0 qualifica del lavoratore assunto con l&#8217;esonero di cui si tratta, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell&#8217;esonero e il recupero del beneficio gi\u00e0 fruito. L&#8217;esonero si\u00a0 applica, per\u00a0 un\u00a0 periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo\u00a0 di\u00a0 importo pari a 3.000 euro su base annua,\u00a0 anche\u00a0 nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di et\u00e0 alla data della prosecuzione e nei casi di conversione, successiva alla data di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore della\u00a0 presente\u00a0 legge,\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 contratto\u00a0 a\u00a0 tempo\u00a0 determinato\u00a0 in contratto a tempo\u00a0 indeterminato, fermo\u00a0 restando\u00a0 il\u00a0 possesso\u00a0 del requisito anagrafico alla data della conversione. L&#8217;esonero \u00e8 elevato alla misura dell&#8217;esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a\u00a0 tutele\u00a0 crescenti,\u00a0 di cui al decreto legislativo 4\u00a0 marzo\u00a0 2015,\u00a0 n.\u00a0 23,\u00a0 entro\u00a0 sei\u00a0 mesi dall&#8217;acquisizione del titolo di studio: <strong>a)<\/strong> studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivit\u00e0 di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per\u00a0 cento\u00a0 delle\u00a0 ore\u00a0 di alternanza previste secondo le varie discipline; <strong>b)<\/strong> studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di\u00a0 lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione\u00a0 secondaria\u00a0 superiore,\u00a0 il\u00a0 certificato\u00a0 di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.<\/p>\n<p><strong>Deducibilit\u00e0 IRAP lavoratori stagionali (comma 116) <\/strong><\/p>\n<p>La legge di bilancio innalza, per il 2018, la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori dipendenti stagionali che \u00e8 integralmente deducibile in luogo della deducibilit\u00e0 del 70% prevista in via ordinaria. I lavoratori debbono aver prestato lavoro per almeno\u00a0 120 giorni\u00a0 per due periodi di imposta. La deducibilit\u00e0 si applica a decorrere dal secondo contratto.<\/p>\n<p><strong>Esonero contributivo per Coltivatori diretti e IAP (commi 117-118) <\/strong><\/p>\n<p>La norma prevede poi l\u2019esonero dal versamento (100%) dei contributi pensionistici IVS &#8211; INPS a carico dei coltivatori diretti e degli IAP, con et\u00e0 inferiore a 40 anni, relativamente alle\u00a0 nuove iscrizioni\u00a0 alla gestione INPS per il 2018. L\u2019esonero contributivo, decorsi i primi 36 mesi, \u00e8 riconosciuto per un periodo massimo dei 12 mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50 per cento. Alla misura si applica il limite comunitario del \u201cde minimis\u201d. L\u2019esonero non \u00e8 cumulabile con altri similari benefici.<\/p>\n<p><strong>Contratto di Affiancamento in agricoltura ( commi 119-120) <\/strong><\/p>\n<p>Per favorire da un lato lo sviluppo dell\u2019imprenditoria giovanile nel settore primario\u00a0 ed agevolare dall\u2019altro il passaggio generazionale nelle aziende agricole\u00a0 la legge prevede per il triennio 2018-2020 la possibilit\u00e0 per gli interessati di sottoscrivere il cd. contratto di affiancamento e ci\u00f2 per i soggetti di et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 40 anni; il contratto, che pu\u00f2 prevedere anche forme associate, si applica ai soggetti che non siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, e si dovr\u00e0 perfezionare con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che abbiano una et\u00e0 superiore ai 65 anni o siano pensionati. In relazione a tale contratto agli interessati sono riconosciute le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185\/2000 in specie per i mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75 % della spesa. Al giovane imprenditore subentrante inoltre\u00a0 \u00e8 garantito &#8211; in caso di vendita dei terreni ricompresi nel contratto &#8211; per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione previsto all\u2019articolo 8 della legge n. 590 del 1965. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore \u00e8 equiparato allo IAP. Il contratto di affiancamento non pu\u00f2 avere la durata superiore ai tre anni\u00a0 e deve prevedere il riparto degli utili tra il giovane e il titolare dell\u2019impresa tra il 30 e il 50%. Il contratto pu\u00f2 poi prevedere norme per il subentro del giovane e deve contenere norme indennitarie o compensative in favore del giovane\u00a0 per la conclusione\u00a0 anticipata del contratto (per maggiori approfondimenti, si rimanda all\u2019articolo seguente).<\/p>\n<p><strong>Programma nazionale triennale della pesca e dell\u2019acquacoltura (comma 123)\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Introdotta dalla norma, a sostegno del settore della pesca e dell\u2019acquacoltura, una importante integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell\u2019acquacoltura 2017-2019 e pari a 12 milioni di euro per l\u2019anno 2019; incrementata la dotazione finanziaria del\u00a0 Fondo di solidariet\u00e0 pesca e acquacoltura, per l\u2019anno 2019, di un milione di euro (comma 124)<strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (comma 134) <\/strong><\/p>\n<p>La quota percentuale oggi fissata per il finanziamento dei patronati ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale \u00e8 elevata, per il 2019,\u00a0 dal 68 per cento al 78 per cento.<\/p>\n<p><strong>Adeguamento all\u2019incremento della speranza di vita per l\u2019accesso al pensionamento ed esclusione dall\u2019adeguamento di specifiche categorie di lavoratori tra cui gli operai dell\u2019agricoltura, della zootecnia e della pesca (commi 146-153) <\/strong><\/p>\n<p>Cambia, con la nuova norma il meccanismo di adeguamento della speranza di vita ai fini pensionistici, disposta altres\u00ec l\u2019esclusione dall\u2019adeguamento all\u2019incremento per particolari categorie di lavoratori individuate e per i lavoratori addetti\u00a0 ad attivit\u00e0 usuranti. Tra i lavoratori dipendenti, occupati da almeno dieci anni nei precedenti il pensionamento nei lavori esclusi (indicati nell\u2019allegato B alla legge),\u00a0 in possesso di una anzianit\u00e0 contributiva pari ad almeno 30 anni, non trova applicazione l\u2019adeguamento alla speranza di vita stabilito per l\u2019anno 2019. Tra i lavori previsti nell\u2019allegato B richiamato, sono ricompresi gli operai dell\u2019agricoltura, della zootecnia e della pesca.<\/p>\n<p><strong>APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci (commi 162-167) <\/strong><\/p>\n<p>Prorogata di un anno la disciplina dell\u2019APE volontaria, modificati poi i requisiti per accedere all\u2019APE sociale ed al beneficio per i lavoratori precoci ampliandone le possibilit\u00e0 di accesso.<\/p>\n<p><strong>Disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di enoturismo (commi 502-505) <\/strong><\/p>\n<p>La legge contempla agevolazioni per il cd. settore dell\u2019enoturismo; in tale ambito sono da ricomprendersi tutte le attivit\u00e0 di conoscenza del vino svolte sul fondo produttivo, le visite aziendali presso le\u00a0 attivit\u00e0 di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative\u00a0 a carattere didattico e ricreativo nell\u2019ambito delle cantine. Alle aziende che si occupano di enoturismo sono\u00a0 applicate\u00a0 le disposizioni fiscali previste dalla legge n. 413 del 1991 in specie per la determinazione forfettaria del reddito imponibile, e per la riduzione dell\u2019 IVA del 50%). La norma prevede la competenza del MIPAAF che operer\u00e0 d\u2019intesa con la Conferenza Stato-Regioni in merito alla individuazione delle linee guida e per definire gli\u00a0 indirizzi in merito requisiti e standard minimi di qualit\u00e0 per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 L\u2019attivit\u00e0 enoturistica pu\u00f2 essere\u00a0 esercitata previa presentazione al Comune della relativa\u00a0 SCIA di inizio attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Equiparazione ai coltivatori diretti degli IAP (comma 515)<\/strong><\/p>\n<p>La legge modifica ed integra l\u2019articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203 al quale\u00a0 \u00e8 aggiunto, l\u2019inciso \u201cSono altres\u00ec equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola\u201d.<\/p>\n<p><strong>Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (commi 910-914) \u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La legge di bilancio introduce una importante norma in ordine alla gestione paghe e stipendi: a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2018 tutti i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonch\u00e9 ogni anticipo di essa, attraverso forme tracciabili e cio\u00e8 a mezzo di\u00a0 una banca o un ufficio postale, con ci\u00f2 \u00e8 interdetto l\u2019uso del denaro contante in favore di\u00a0 bonifici bancari, pagamenti elettronici, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento, assegni da consegnare direttamente al lavoratore o a suoi delegati in caso di impedimento comprovato.<\/p>\n<p><strong>Proroga LUL in modalit\u00e0 telematica e proroga UNIEMENS (comma 1154) <\/strong><\/p>\n<p>Recependo le raccomandazioni delle organizzazione professionali agricole, la legge di bilancio prevede lo slittamento di un anno della normativa prevista in tema di LUL e denunzie trimestrali per i lavoratori con qualifica operaia; la legge infatti contempla la modificazione\u00a0 dell\u2019articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nell\u2019articolo interessato\u00a0 infatti\u00a0 le parole: \u201cgennaio 2018\u201d sono sostituite con \u201cgennaio 2019\u201d; parimenti all\u2019articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199,\u00a0 le parole: \u201cgennaio 2018\u201d, sono sostituite con: \u201cgennaio 2019&#8243;<em>.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 \u2013 Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018). Lavoro &#8211; Disposizioni\u00a0 per il\u00a0 settore agricolo. 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