{"id":1290,"date":"2017-04-21T13:46:46","date_gmt":"2017-04-21T11:46:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/?p=1290"},"modified":"2021-03-11T13:26:00","modified_gmt":"2021-03-11T12:26:00","slug":"legge-cirinna-e-contratti-agrari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confagricoltura.org\/bologna\/legge-cirinna-e-contratti-agrari\/","title":{"rendered":"LEGGE CIRINN\u00c0 E CONTRATTI AGRARI."},"content":{"rendered":"<p><strong>Legge Cirinn\u00e0 e contratti agrari<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come molti ricorderanno con legge 20 maggio 2016, n. 76, sono state regolamentate le unioni civili e le convivenze di fatto. La legge c.d. Cirinn\u00e0 (dal nome della Senatrice Monica Cirinn\u00e0, principale ispiratrice del provvedimento) riveste un rilievo giuridico, sociale, politico, economico. La norma introduce in Italia due nuovi istituti, ed in particolare: <strong>1.<\/strong> l\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso, individuate come \u201cspecifica formazione sociale\u201d; <strong>2.<\/strong> la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso. Le unioni civili sono unicamente riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto si applicano a tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, e che abbiano deciso di non contratte un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un\u2019unione civile). La legge modifica le regole in materia di famiglia e ha un forte impatto anche sul settore agricolo, in tema di affittanza agricola, di impresa familiare, di gestione dell\u2019impresa agricola. Il diritto di famiglia si presenta oggi, quindi, molto pi\u00f9 articolato che in passato con la caratterizzazione giuridica di tre tipologie di convivenza affettiva e familiare: <strong>A)<\/strong>\u00a0 il matrimonio (che si perfeziona con la celebrazione; art. 82 e ss. c.c. &#8211; matrimonio religioso, art. 84\u00a0 e ss. c.c. \u2013 matrimonio civile); <strong>B)<\/strong> l\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso (che si perfeziona con la registrazione); <strong>C)<\/strong> la convivenza di fatto (che si perfeziona ai fini probatori con l\u2019iscrizione anagrafica). Ogni forma di convivenza si nutre di specifici obblighi e doveri cui corrispondono precisi diritti di status ed economici. Pi\u00f9 pregnanti i diritti ed i doveri previsti per le unioni civili (di fatto parificate al matrimonio), meno incisivi, ancorch\u00e9 di forte rilievo ed impatto sociale, quelli in ambito di convivenza di fatto. Nella presente nota si intendono esaminare i riflessi di tali istituti nell\u2019ambito della gestione familiare \u201cagraria\u201d. La fonte principale delle tematiche da esplicare risiede nella normativa di cui all\u2019art. 230 bis c.c. e dell\u2019art. 48 della legge 203\/82.<\/p>\n<p><strong><u>Unioni Civili<\/u><\/strong> <strong>\u00ae<\/strong> Come \u00e8 noto ai pi\u00f9, l\u2019art. 230 bis s.s. prevede che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit\u00e0 di lavoro nella famiglia o nell\u2019impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell\u2019impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonch\u00e9 agli incrementi dell\u2019azienda, anche in ordine all\u2019avviamento, in proporzione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l\u2019impiego degli utili e degli incrementi nonch\u00e9 quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell\u2019impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all\u2019impresa stessa. Il lavoro della donna \u00e8 considerato equivalente a quello<\/p>\n<p>ell\u2019uomo. Ai fini della norma si intende come familiare il coniuge , i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione \u00e8 intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari in precedenza enumerati col consenso di tutti i partecipi. La partecipazione pu\u00f2 essere liquidata in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altres\u00ec in caso di alienazione dell\u2019azienda. Il pagamento pu\u00f2 avvenire in pi\u00f9 annualit\u00e0, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell\u2019azienda i partecipi dell\u2019impresa familiare hanno diritto di prelazione sull\u2019azienda. . In sostanza, quindi, il familiare o il convivente, ex legge Cirinn\u00e0, che presti in modo continuativo la sua attivit\u00e0 di lavoro in famiglia o nell\u2019impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili<\/p>\n<p>dell\u2019impresa ed ai beni acquistati, in proporzione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato. Parimenti, le decisioni relative all\u2019impiego degli utili e degli incrementi dell\u2019impresa, nonch\u00e9 quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell\u2019impresa, vengono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all\u2019impresa stessa, ivi inclusa, quindi, ognuna delle parti dell\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso; vi \u00e8 diritto di prelazione sull\u2019azienda, potendo costoro pretendere di essere preferiti e soggetti nell\u2019assegnazione delle quote<\/p>\n<p>dell\u2019impresa familiare, facenti parte della successione ereditaria o nella vendita dell\u2019azienda. L\u2019unione civile ha poi piena legittimazione nell\u2019ambito dei rapporti agrari contrattuali (affitto), ex lege 203\/82, cos\u00ec come nell\u2019ambito della impresa familiare coltivatrice (ex art. 48 legge 203\/82), cos\u00ec come nell\u2019ambito della circolazione dei fondi agricoli e ci\u00f2 in specie quando i conviventi abbiano prescelto il regime patrimoniale della comunione legale. Quando si \u00e8 in presenza di una impresa familiare il rapporto agrario intercorre tra la propriet\u00e0 concedente e l\u2019unione civile, che \u00e8 di norma rappresentata da entrambi i componenti dell\u2019unione, salvo accordi diversi. I componenti dell\u2019unione rispondono delle obbligazioni assunte nell\u2019ambito dello svolgimento del contratto di affitto e ci\u00f2 con i beni comuni. Per le obbligazioni del rapporto agrario rispondono personalmente e solidalmente i componenti dell\u2019unione civile che hanno agito per l\u2019unione civile medesima. In ragione delle pluralit\u00e0 di forme del regime patrimoniale delle unioni civili (comunione dei beni, separazione dei beni, convenzione matrimoniale) si rende necessario alla conclusione di qualsiasi contratto, in specie di trasferimento, che sia precisato l\u2019assetto patrimoniale dell\u2019unione civile. Ci\u00f2 anche nei rapporti con la P.A. (es PAC). I contratti di affitto agrario, in caso di mancanza di un partecipe, continuano anche un solo componente dell\u2019unione civile, ci\u00f2 semprech\u00e9 la forza lavorativa residua costituisca un terzo di quella totale occorrente per le ordinarie necessit\u00e0 culturali del fondo.<\/p>\n<p><strong><u>Convivenza di fatto<\/u><\/strong> <strong>\u00ae<\/strong> Simili le ricadute agraristiche anche in tema di convivenza; pi\u00f9 importante in tale ambito \u00e8 per\u00f2 la volont\u00e0 delle parti poich\u00e9 le stesse possono regolare con pattuizione nel c.d. contratto di convivenza (che \u00e8 facoltativo) molti aspetti, anche economici e di rapporto nei confronti dei terzi. Antecedentemente alla legge n. 76\/2016 la convivenza di fatto non aveva rilievo nell\u2019ambito dell\u2019impresa familiare, ex art. 230 bis c.c. ed art. 48 legge 203\/82. La legge Cirinn\u00e0 ha parificato la soggettivit\u00e0, introducendo l\u2019art. 230 ter c.c. La legge Cirinn\u00e0 amplia i diritti al convivente di fatto, in precedenza alquanto limitati. Secondo l\u2019art. 230 ter c.c. al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all\u2019interno dell\u2019impresa dell\u2019altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell\u2019impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch\u00e9 agli incrementi dell\u2019azienda, anche in ordine all\u2019avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societ\u00e0 o di lavoro subordinato. Superata, quindi, l\u2019impostazione previgente e la giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cass. n. 4204\/1994), che escludeva il convivente more uxorio. L\u2019art. 48 della l. 203\/82, quindi, trova pacifica applicazione in campo agrario, non solo in presenza di una impresa familiare di cui all\u2019art. 230 bis c.c., ma anche di un rapporto di convivenza di fatto; il rapporto di affitto anche con il convivente pu\u00f2 continuare, purch\u00e9 la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessit\u00e0 del fondo. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i conviventi rispondono con i beni comuni. Come si accennava nel contratto di convivenza si potranno inserire clausole che disciplinino l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa agricola, la partecipazione agli utili di uno dei conviventi, durante l\u2019esistenza del rapporto di convivenza, la liquidazione in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro, secondo criteri convenzionalmente determinati, a favore del convivente, che non arreca pi\u00f9 il suo contributo alla attivit\u00e0 di impresa; un diritto di prelazione su base obbligatoria a favore del convivente, nel caso di cessione i trasferimento dell\u2019azienda o di un ramo della stessa. Anche in questo caso, quindi, sar\u00e0 opportuno, nella conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici, verificare le posizioni delle parti contraenti accertando la loro condizione personale, anche in relazione al regime della convivenza di fatto, che ha dato luogo alla costituzione di una famiglia anagrafica sorretta da un contratto di convivenza. La convivenza di fatto non determina (salvo diritti testamentari) diritti successori (a differenza delle unioni civili) n\u00e9 la successione nel contratto di affitto agrario e ci\u00f2 anche ai fini di cui all\u2019art. 49 delle legge 203\/82. In caso di convivenza di fatto permane la decadenza dai benefici inerenti la propriet\u00e0 coltivatrice per l\u2019acquirente che durante il vincolo alieni o conceda in godimento il fondo al convivente cos\u00ec come permane il vincolo di indivisibilit\u00e0 sul compendio unico. Nell\u2019ambito del contratto di convivenza i soggetti possono adottare il regime della comunione legale; l\u2019acquisto in comunione qualora venga meno la convivenza determina lo scioglimento della stessa con necessit\u00e0 di divisione e attribuzione delle quote relative, semprech\u00e9 non vi siano pattuizioni specifiche e ci\u00f2 soprattutto quando il fondo sia oggetto di gestione congiunta.<\/p>\n<p>(M. Mazzanti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge Cirinn\u00e0 e contratti agrari. &nbsp; Come molti ricorderanno con legge 20 maggio 2016, n. 76, sono state regolamentate le unioni civili e le convivenze di fatto. La legge c.d. Cirinn\u00e0 (dal nome della Senatrice Monica Cirinn\u00e0, principale ispiratrice del provvedimento) riveste un rilievo giuridico, sociale, politico, economico. 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