Emergenza CORONAVIRUS.

Il nuovo DPCM 09/03/2020 ha esteso – fino al 3 aprile e su tutto il territorio nazionale – le limitazioni già previste per le cosiddette “zone arancioni”.

Confagricoltura è consapevole del difficilissimo momento che stanno vivendo i propri associati e vogliamo significarvi la nostra vicinanza ed il nostro assoluto impegno per cercare di ridurre al massimo i disagi e soprattutto i probabili danni economici.

 

Riteniamo, comunque, necessario darvi tutte le informazioni utili per la vostra attività ma anche per la vostra vita privata.

Il nuovo decreto prevede espressamente di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo (e quindi a questo punto valido per tutta la nazione) nonché all’interno dei territori medesimi slavo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

In sostanza:

  • bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • Sono vietati assembramenti anche all’aperto,
  • Sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
  • Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
  • N.B. il Comune di Bologna in aggiunta alle limitazioni di cui sopra, con Ordinanza del 9 marzo p.v., ha disposto il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, compresi i mercati agricoli e quelli sperimentali, con la sola esclusione dei mercati rionali (che avvengono al chiuso).
  • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

Per quanto riguarda gli spostamenti, occorre rilasciare ai dipendenti una dichiarazione su carta intestata dell’azienda, eventualmente adattandola ad esigenze specifiche dell’azienda (ad esempio per lavoratori che si spostano in centri aziendali diversi dalla sede legale o sul territorio).

In aggiunta a tale dichiarazione, per quanto riguarda gli spostamenti non indirizzati al luogo di lavoro abituale, è opportuno che il dipendente, ma anche il titolare, sia pronto a dichiarare ad un eventuale controllo dove si sta recando e per quale motivo (ad esempio “sto andando ad eseguire lavori presso …………………… oppure sto andando presso l’Associazione ……………. oppure sto andando ………………….. per acquistare mezzi tecnici per l’azienda agricola), attraverso un’autocertificazione che viene fatta sottoscrivere dagli operatori di polizia in caso di controlli, che suggeriamo di precompilare prima della partenza per avere ben chiarita la motivazione dello spostamento ed evitare contestazioni (ancorché in realtà dovrebbe essere l’operatore di polizia che la sottoscrive e, pertanto, non è obbligatorio averla già compilata).

 

Nel caso aveste necessità di tale dichiarazione, inviata da Confagricoltura Bologna, nei giorni scorsi a mezzo mail a tutti i soci, potrete richiederla inviando mail a: bologna@confagricoltura.it.

 

Per quanto riguarda il titolare per recarsi nella propria azienda o porta con sé una copia della visura camerale dove risulta la sua qualifica e la sede dell’impresa oppure, in alternativa, bisognerà utilizzare le autocertificazioni sopra specificate.

(A. Flora)